DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 538 del 02.02.2017 – Delibera – GARE DEL 11/12/2016: IMOLESE CALCIO 1919 – OLIMPIA REGIUM Reclamo proposto dalla Società OLIMPIA REGIUM

GARE DEL 11/12/2016: IMOLESE CALCIO 1919 – OLIMPIA REGIUM

Reclamo proposto dalla Società OLIMPIA REGIUM

Il Giudice sportivo, rilevato che con C.U. N° 509 pubblicato in data 27/01/2017 lo scrivente G.S., considerato che la società Olimpia Regium non aveva dato seguito al preannuncio di reclamo, riferito alla gara in oggetto, provvedeva ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco; considerato che per un disguido di carattere amministrativo, le motivazioni adottate dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa risultano correttamente inoltrate a mezzo PEC in data 13/12/2016, dandone contestuale comunicazione alla società convenuta; rilevata pertanto la necessità di annullare le decisioni assunte in data 27/01/2017 con il C.U. sopra evidenziato, esaminando nel merito quanto sostenuto dalla parte attrice, osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 lettera a del C.G.S., per aver schierato, nell’incontro in questione il calciatore Avdullai Donaldo, in posizione irregolare, in quanto squalificato per tre giornate effettive di gara come da C.U.N° 290 del 05/12/2016.

Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti, esaminando la lista dei calciatori presentata all’arbitro dalla società Imolese, il nominativo di cui sopra risulta inserito. Ne consegue pertanto che il calciatore Avdullai Donaldo ha preso parte all’incontro in posizione irregolare.

P Q M

a rettifica di quanto deliberato con C.U. N° 509 del 27/01/2017, si decide: a) Di comminare alla società Imolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 b) La tassa di reclamo non viene addebitata.

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