DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 630 del 17.02.2017 – Delibera – GARA DEL 05/02/2017: BARLETTA C5 – FUTSAL BISCEGLIE Reclamo proposto dalla Società FUTSAL BISCEGLIE
GARA DEL 05/02/2017: BARLETTA C5 – FUTSAL BISCEGLIE
Reclamo proposto dalla Società FUTSAL BISCEGLIE
Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il ricorso in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S. per aver schierato nella gara di che Trattasi il calciatore Daloiso Mariano in posizione irregolare in quanto squalificato per 1 giornata effettiva di gara, come da C.U. N° 529 del 01/02/17. Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti nella distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società Barletta, il suddetto nominativo risulta compreso tra i partecipanti al gioco. Controdeduce la Società convenuta invocando la bontà del proprio operato, in quanto nella gara precedente (Salinis - Barletta del 29/01/17) l’arbitro aveva erroneamente indicato sul referto come espulso per somma di ammonizioni il calciatore Daloiso Mariano, mentre l’effettivo provvedimento di espulsione, nella gara citata, era stato comminato al calciatore Di Vincenzo Walter. Essendosi trattato di un errore di trascrizione, la Società convenuta ha ritenuto opportuno non far partecipare all’incontro il calciatore realmente espulso (Di Vincenzo Walter), schierando regolarmente quello non sanzionato. Poiché ai sensi dell’art.22 comma 2 del C.G.S., le sanzioni a carico di tesserati decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato, la società avrebbe dovuto impugnare il provvedimento, a suo dire errato, secondo le procedure previste dal vigente C.G.S., e non provvedere autonomamente a sanare l’anomalia di che trattasi.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U.N°579 del 09/02/17 decide a) Di accogliere il ricorso comminando alla società Barletta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; b) Nulla è dovuto dalla società ricorrente per il presente reclamo.