DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 627 del 07.02.2019 – Delibera – GARA DEL 19/01/2019: A.S.D. ALMA SALERNO C5 – A.S.D. VOLARE POLIGNANO
GARA DEL 19/01/2019: A.S.D. ALMA SALERNO C5 – A.S.D. VOLARE POLIGNANO
Reclamo proposto dalla Società: ASD Volare Polignano
Il Giudice Sportivo; In merito al gravame richiamato in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: Con Il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione i calciatori Recalde Serra Joel Isidoro e Franco Martinez Enrique Daniel in posizione irregolare di tesseramento. Sostiene la reclamante che i due atleti provenienti da federazione estera sarebbero stati tesserati senza che fossero osservate le prescritte procedure previste dal compendio delle norme contemplate dall’articolo 40delle N.O:I.F.. Il ricorso è infondato e viene respinto. Dagli accertamenti esperiti presso l’ufficio tesseramenti, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, i due su menzionati atleti, ambedue provenienti da federazione estera risultano correttamente tesserati presso la società A.S.D. Alma Salerno C5 a far tempo dal 12 dicembre 2018. Ne consegue pertanto che hanno preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 19/01/2019.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 566 del 23/01/2019 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Alma Salerno C5 – Volare Polignano 3 – 2; b) - la tassa di reclamo viene addebitata.