DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 741 del 04.03.2019 – Delibera – GARA DEL 28/02/2019: A.S.D. ATLETICO SAMBUCETO – A.S.D. KROTON C5 Reclamo proposto dalla Società: Kroton C5
GARA DEL 28/02/2019: A.S.D. ATLETICO SAMBUCETO – A.S.D. KROTON C5
Reclamo proposto dalla Società: Kroton C5
Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: Con il ricorso di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nell’incontro in oggetto il calciatore Della Matrice Lorenzo in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la parte attrice che il suddetto atleta venne squalificato con C.U.N.34 del 10/01/2019 emanato dal Comitato Regionale Abruzzo in riferimento a gare di Coppa Italia Serie C1 per una giornata effettiva per recidività in ammonizione. Detta sanzione avrebbe dovuto essere scontata nella gara successiva al provvedimento sanzionatorio concernente incontri di Coppa Italia. Questo non è avvenuto in quanto nella gara disputata il 19/02/2019 Editalia Barletta – Atletico Sambuceto il nominato in questione risulta schierato. Ne consegue pertanto che non avendo scontato la squalifica dianzi citata ha preso parte all’incontro richiamato in epigrafe in posizione irregolare. Controdeduce la convenuta sostenendo che la squalifica comminata al calciatore Della Matrice Lorenzo avrebbe dovuto essere scontata nel prosieguo della fase della Coppa Regionale Abruzzo stagione 2019-2020. Tale tesi non può essere condivisa in quanto nella fattispecie operano le disposizioni di cui all’art.22 del C.G.S. per le quali le sanzioni inerenti sia a gare di campionato, che di Coppa Italia, si scontano nelle gare immediatamente successive previste in calendario all’uscita del Comunicato Ufficiale.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.727 del 01/03/2019 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Atletico Sambuceto la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.