DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 31.07.2020 – Delibera – GARA DEL 18/01/2020: SSDARL Città di Sestu – ASD Città di Massa Reclamo proposto dalla Società: ASD Città di Massa

GARA DEL 18/01/2020: SSDARL Città di Sestu – ASD Città di Massa

Reclamo proposto dalla Società: ASD Città di Massa

Il Giudice Sportivo; Riguardo al gravame in oggetto, rileva preliminarmente che la doglianza della ricorrente concerne la posizione irregolare di tesseramento del calciatore Conrado Sampaio Santos, in merito alla quale lo scrivente giudice sportivo ebbe già a pronunciarsi con provvedimenti di cui ai comunicati ufficiali N.416 del 17/12/2019 e n.563 del 29 gennaio 2020. Considerato che in data 25/6/2020 il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti ha dichiarato nullo il tesseramento del predetto calciatore e tenuto conto che tale pronuncia spiega necessariamente i suoi effetti sin dal momento del trasferimento del suddetto atleta dalle file del Petrarca a quelle del Città di Sestu, avvenuto in data 5 dicembre 2019,ne consegue che il nominato in questione ha preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare. Quanto sopra è inoltre attestato dalla intervenuta pronuncia della Corte Sportiva d'appello nazionale sezione terza depositata in data 22 luglio u.s., la quale con dovizia di argomentazioni, pur riformando parzialmente la decisione adottata dallo scrivente giudice sportivo in merito alla gara Fenice Venezia Mestre - Città di Sestu, di cui al predetto C.U. n.°563 del 29 gennaio 2020,conferma la nullità del tesseramento del calciatore Conrado Sampaio Santos a decorrere dal 5 dicembre 2019.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 531 del 21/01/2020 si decide: a)di accogliere il ricorso, comminando alla società Sestu la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 b) la tassa di reclamo non è dovuta

 

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