DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 04.11.2019 – Delibera – GARA DEL 06/10/2019: REAL CORNAREDO – VIDEOTON CREMA Reclamo proposto dalla Società: Real Cornaredo
GARA DEL 06/10/2019: REAL CORNAREDO – VIDEOTON CREMA
Reclamo proposto dalla Società: Real Cornaredo
Il Giudice Sportivo; in merito al gravame in oggetto, prodotto dalla ricorrente che ipotizza una presunta irregolarità di tesseramento di un calciatore della squadra avversaria,osserva in via preliminare come l'atto introduttivo del ricorso sia sprovvisto dei requisiti essenziali, tassativamente prescritti dal combinato disposto degli articoli 48,commi 2 e 3 e 49,comma 4 del codice di giustizia sportiva. Si rileva, infatti, come il predetto documento non risulti prodotto e sottoscritto dal legale rappresentante della società o da soggetto appositamente delegato a presentare ricorsi. Per di più manca l'attestazione del versamento del relativo contributo d'accesso od in via sussidiaria l'autorizzazione a trattenerlo sul conto che la società intrattiene con la Divisione calcio a 5. Di conseguenza, l'inosservanza delle suddette disposizioni, rende il gravame inammissibile.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 133:del 10/10/2019 decide: a) di respingere il ricorso. omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termime dell'incontro Cornaredo Videoton Crema 1-5 b) la tassa di reclamo viene addebitata.