DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 273 del 13.11.2019 – Delibera – GARA DEL 19/10/2019: A.S.D. ATHLETIC C5 – A.S.D. BERGAMO LA TORRE C5 Reclamo proposto dalla Società: Bergamo la Torre C5

GARA DEL 19/10/2019: A.S.D. ATHLETIC C5 - A.S.D. BERGAMO LA TORRE

C5 Reclamo proposto dalla Società: Bergamo la Torre C5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dalle vigenti norme del codice di giustizia sportiva per aver schierato nel corso dello incontro in oggetto il calciatore Ricchini Sebastiano in posizione irregolare di tesseramento. Controdeduce la convenuta sostenendo la correttezza del proprio operato. Il ricorso è infondato e viene respinto. Dalla consultazione del nominativo del calciatore al tabulato informatico della FIGC si evince che l’atleta in questione, svincolato dal Comitato Regionale Liguria in data 15.7.2019, risulta regolarmente tesserato presso la Società Athletic Calcio a 5 in data 3.8.2019. Riguardo al suddetto svincolo la società ricorrente sostiene che esso sarebbe avvenuto per una procedura errata posta in essere dal C.R. Ligure. Tale affermazione qualora fondata avrebbe permesso solamente alla società Tigullio di impugnare il provvedimento di svincolo in quanto soggetto legittimato in punto di fatto e di diritto e non eventuali soggetti terzi che, nella fattispecie, risultano estranei alla vicenda. Di conseguenza attese le verifiche effettuate presso gli uffici federali, il calciatore Ricchini Sebastiano risulta regolarmente tesserato per la Società Athletic C5 alla data del 19 ottobre 2019.

PMQ

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 171 del 23.10.2019 decide a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle sue squadre al termine dell’incontro: Athletic Calcio a 5 – Bergamo Calcio a 5 La Torre 6-3; b) La tassa di reclamo viene addebitata.

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