DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 288 del 15.11.2019 – Delibera – GARA DEL 02/11/2019: OSSI C5 SAN BARTOLOMEO – A.S.D. BERGAMO LA TORRE C5

GARA DEL 02/11/2019: OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - A.S.D. BERGAMO LA TORRE C5

Reclamo proposto dalla Società: Bergamo la Torre C5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, lett. a del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Trevisan De Olivei Victor in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la parte attrice che il suddetto atleta, nel corso della stagione sportiva 2018/2019 militando nelle file del Futsal Giorgione nell’ultima giornata del Campionato di Serie C venne squalificato per una giornata effettiva di gara dal giudice del C.R. Veneto con C.U. N. 65 del 10.4.2019. Detto calciatore, essendo stato trasferito all’inizio della corrente stagione sportiva nelle file dell’Ossi C5 San Bartolomeo avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nella prima giornata di gara ufficiale delle nuova società. Ciò non è mai avvenuto in quanto nelle gare ufficiali pregresse risulta sempre schierato da qui la richiesta di comminatoria. Il ricorso è fondato e viene accolto. Gli accertamenti esperiti hanno consentito di accertare la veridicità delle argomentazioni di parte attrice e di constatare che nella distinta di gara presentata all’arbitro dall’Ossi C5 San Bartolomeo il nominativo del calciatore in questione risulta presente

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.233 del 06.11.2019 decide: a) Di comminare alla Società Ossi C5 San Bartolomeo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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