DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 22.11.2019 – Delibera – GARA DEL 19/10/2019: ASD BARLETTA C5 – ASD ATLETICO CASSANO Reclamo proposto dalla Società: Barletta C5

GARA DEL 19/10/2019: ASD BARLETTA C5 – ASD ATLETICO CASSANO

Reclamo proposto dalla Società: Barletta C5

Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto osserva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, lett. a del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in epigrafe il calciatore Pagnussat Caio Junior in posizione irregolare in quanto squalificato. Nel Corso della stagione sportiva pregressa venne squalificato per 1 giornata effettiva di gara con C.U. N. 319 del 22.11.2018 relativamente alla gara di Coppa Italia di Serie A2 Atletico Cassano – Com. Medio Basento terminata col punteggio di 5 – 7 e conseguente eliminazione della Società Atletico Cassano. Detta sanzione, conformemente al dettato dell’art. 21, comma 7, del CGS andava scontata nelle gare di campionato della stagione sportiva successiva. Questo non è avvenuto in quanto nelle precedenti gare di campionato disputate dalla Società convenuta il predetto calciatore risulta sempre incluso nella lista dei partecipanti al gioco presentata all’arbitro da qui la richiesta di comminatoria. Il ricorso è fondato e viene accolto. Gli accertamenti esperiti hanno consentito di accertare la veridicità delle argomentazioni di parte attrice e di constatare che nella distinta di gara presentata all’arbitro dall’Atletico Cassano il nominativo del calciatore in questione risulta presente.

PQM

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 169 del 23.10.2019 decide: a) Di comminare alla Società Atletico Cassano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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