DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 385 del 09.12.2019 – Delibera – GARA DEL 23/11/2019: ASD BARLETTA CALCIO A5 – ASD FUTSAL POLISTENA
GARA DEL 23/11/2019: ASD BARLETTA CALCIO A5 – ASD FUTSAL POLISTENA
Reclamo proposto dalla Società: ASD BARLETTA CALCIO A5
Esaminato il reclamo in oggetto, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera a del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Macri Diego in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il suddetto atleta nella pregressa stagione sportiva 2018-2019, militando nelle file della Rosarnese, venne squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U.N.120 del 28.02.2019 emesso dal Comitato Regionale Calabro. Tale sanzione a detta della ricorrente non sarebbe mai stata scontata, in quanto la società di appartenenza terminò all’ultimo posto della classifica senza disputare ulteriori gare. Poiché il suddetto nominativo all’inizio della corrente stagione sportiva è stato trasferito nelle file del A.S.D. Futsal Polistena, la squalifica, conformemente alle vigenti norme del codice di giustizia sportiva, andava scontata nella prima gara ufficiale della nuova società. Questo non sarebbe avvenuto, di qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta. Riguardo a tale pretesa, lo scrivente Giudice Sportivo, pur prendendo atto delle motivazioni della parte attrice, non può non rilevare come le stesse non siano suffragate da alcuna prova documentale a sostegno della veridicità delle proprie affermazioni. Si rammenta che il vigente codice di Giustizia Sportiva prevede che i ricorsi siano adeguatamente motivati e documentati, spettando l’onere della prova unilateralmente al soggetto che ha prodotto il ricorso. Nel caso di specie, sostenere semplicemente che il calciatore Macri Diego abbia preso parte a tutte le gare di campionato e di Coppa della Divisione disputate dalla società di appartenenza, senza documentarne adeguatamente la partecipazione, allegando copia delle distinte di gara presentate agli arbitri dei vari incontri, non consente allo scrivente Giudice Sportivo di valutare favorevolmente la veridicità della pretesa. E appena il caso di precisare inoltre che la società convenuta ha specificato la correttezza del proprio operato, affermando che la sanzione a suo tempo comminata a carico del calciatore Macri Diego dal C.R. Calabro è stata integralmente scontata.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 328 del 26/11/2019 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S. Barletta Calcio a 5 – A.S.D. Futsal Polistena 0 - 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.