DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 416 del 17.12.2019 – Delibera – GARA DEL 14/12/2019: SSDARL CITTA’ DI SESTU – ASD L84 Reclamo proposto dalla Società: ASD L84

GARA DEL 14/12/2019: SSDARL CITTA’ DI SESTU - ASD L84

Reclamo proposto dalla Società: ASD L84

Il giudice sportivo esaminato il gravame in oggetto osserva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10,comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Sampaio Santos Conrado in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che il suddetto atleta sia stato tesserato dal 1 luglio al 31 ottobre presso due società francesi di calcio a 5 e successivamente dal mese di Novembre, prima per il Petrarca e poi per la Città di Sestu . Orbene ,poichè l'art.95,comma 2 delle NOIF stabilisce che i calciatori possano essere tesserati per un massimo di tre società per stagione, Il Sampaio avendo avuto ben quattro tesseramenti, avrebbe violato la disposizione dianzi citata ,risultando di conseguenza in posizione irregolare. Le norme organizzative interne della Federcalcio è noto che regolano l'attività delle società e l'organizzazione dei relativi campionati all'interno del solo territorio italiano, per cui il fatto che il nominato in questione nella corrente stagione sportiva del campionato italiano di calcio a 5 abbia avuto due tesseramenti presso le società italiane dianzi citate rientra correttamente nei limiti imposti dal 2°comma del precitato art.95. Del tutto fuori luogo appare quindi la tesi della società ricorrente che dà al dettato dell'art.95 una valenza universale che valica i confini del territorio italiano. La stagione sportiva da prendere a riferimento è unicamente quella riguardante i campionati italiani, prova ne è, infatti, che il tesseramento dell'atleta in questione è avvenuto regolarmente senza che l'ufficio tesseramenti, all'uopo preposto o la relativa procedura informatica di supporto abbiano evidenziato alcuna irregolarità o anomalia. Come, altresì, è inconferente il richiamo all'art.5 comma 3 del Regolamento Fifa ove vengono ipotizzate presunte irregolarità nel rilascio del certificato internazionale di transfert che dall'esame degli atti non sussistono;

P.Q.M.

si decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Città di Sestu – L84: 4 - 1. La tassa di reclamo è addebitata

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