DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 452 del 24.12.2019 – Delibera – GARA DEL 21/12/2019: MATTAGNANESE BSL – PRATO C5 Reclamo proposto dalla Società: Prato C5

GARA DEL 21/12/2019: MATTAGNANESE BSL – PRATO C5

Reclamo proposto dalla Società: Prato C5

Il Giudice sportivo; esaminato il ricorso in oggetto rileva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6,lettera b del CGS per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Piccinini Bearzi Andrea in posizione irregolare. Tale convincimento discenderebbe dal fatto che il suddetto atleta, antecedentemente al suo tesseramento come calciatore nelle file della Mattagnanese, avvenuto in data 11 dic.2019,fosse stato tesserato nella ASD Pontassieve ove rivestiva la duplice qualifica di allenatore calciatore. Essendo stato trasferito nelle file della società convenuta, il tesseramento risulterebbe viziato, in quanto a detta della ricorrente non è possibile militare in una società come calciatore e rimanere contemporaneamente tesserato come allenatore presso altra società. Da qui la richiesta di comminatoria in danno della Mattagnanese. Il ricorso è fondato e viene accolto. Opera, infatti, nella fattispecie il combinato disposto dall’art.4° comma 1 del Regolamento del Settore tecnico in relazione alla preclusione in virtù della quale "i tecnici,nel corso della medesima stagione sportiva non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più d'una società, neppure con mansioni diverse" e dall’art. 40 comma 2 delle NOIF per il quale “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico”. Di conseguenza,in applicazione del dettato di cui all'art.42,lett.a delle NOIF il tesseramento presso la Soc. Mattagnanese del Sig. Piccinini Bearzi Andrea, risulta effettuato in violazione alla tassativa disposizione del su menzionato art.40,comma 2 NOIF, per cui se ne dispone la revoca con decorrenza 11 dicembre 2019. Ne consegue,pertanto, che il nominato in questione ha partecipato all'incontro del 21 dicembre u.s. in posizione irregolare.

P.Q.M.

si decide: -di accogliere il ricorso comminando alla Soc. Mattagnanese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; -di inibire a tutto il 31 gennaio 2020 il Sig.Piccinini Bearzi Andrea per violazione delle norme di cui all'art.40,comma 2 delle NOIF; -di segnalare l'accaduto al competente ufficio tesseramenti affinché venga apportato sul sistema informatico la revoca del tesseramento con decorrenza 11 dicembre 2019; -la tassa di reclamo non è dovuta.

 

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