DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 710 del 27.02.2020 – Delibera – GARA DEL 05/02/2020: ASD Calcio a 5 Giovinazzo – ASD Aquile Molfetta Reclamo proposto dalla Società: Calcio a 5 Giovinazzo

 

GARA DEL 05/02/2020: ASD Calcio a 5 Giovinazzo – ASD Aquile Molfetta

Reclamo proposto dalla Società: Calcio a 5 Giovinazzo

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lett.b del C.G.S. per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Lovino Giacomo in posizione irregolare in quanto squalificato. Il ricorso è fondato e viene accolto. Il nominato di cui sopra è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione con C.U. N. 584 del 03.02.2020. La sanzione, conformemente al dettato dell’art.21, comma 1, del C.G.S. decorreva dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, per cui l’atleta di che trattasi non poteva prendere parte all’incontro indicato in premessa svoltosi il 5 febbraio.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 616 del 07/02/2020 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Aquile Molfetta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.

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