DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 712 del 27.02.2020 – Delibera – GARA DEL 25/01/2020: ASD BOVALINO C5 – ASD ARCOBALENO ISPICA Reclamo proposto dalla Società: ASD BOVALINO C5

 

GARA DEL 25/01/2020: ASD BOVALINO C5 – ASD ARCOBALENO ISPICA

Reclamo proposto dalla Società: ASD BOVALINO C5

Il Giudice Sportivo, Esaminato il ricorso in oggetto rileva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art.10,comma 6 lett.b del CGS per aver schierato nell'incontro in epigrafe un numero di calciatori formati inferiori al limite minimo di otto previsto per le gare di serie B dal C.U. 1/2019. Tale convincimento discende dalla supposizione che nel novero suddetto, a detta della ricorrente di soli 7 elementi, non siano da ricomprendere altri tre calciatori tra i quali, in particolare, Agosta Antonio nato il 19 giugno 1992. Il ricorso è infondato e viene respinto. E' noto, infatti, che tra i requisiti per poter considerare formato un calciatore è contemplata l'ipotesi che l'atleta "sia stato tesserato presso la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato od annullato anteriormente al 30 giugno 2017"(CU N° 1 del 3.07.2019). Orbene, dagli accertamenti esperiti presso il sistema informatico centrale della FIGC è stata riscontrata una anomalia riferita ad una doppia matricola federale relativa al suddetto calciatore, il nominato in questione risulta infatti, essere stato tesserato il 2 febbraio 2005, ben prima del compimento del 18° anno di età, essendo nato, come dianzi specificato, il 17 giugno 1992. Ne consegue pertanto che il requisito previsto alla lettera a) del predetto C.U.n.°1/2019 appare soddisfatto e che, di conseguenza, il nominato in questione ha preso parte all'incontro in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 562 del 29/01/2020. Decide: di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro Bovalino C5 - Arcobaleno Ispica 5-5 la tassa di reclamo viene addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it