DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 16.11.2020 – Delibera – GARA DEL 17/10/2020: ASD LEONARDO – ASD 360 GG FUTSAL Reclamo proposto dalla Società: ASD Leonardo
GARA DEL 17/10/2020: ASD LEONARDO – ASD 360 GG FUTSAL
Reclamo proposto dalla Società: ASD Leonardo
Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo in oggetto osserva: Con il gravame suddetto, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore De Oliveira Alan Patrick in posizione irregolare di tesseramento Sostiene la convenuta, che nel frattempo ha cambiato denominazione non più Futsal Femminile Cagliari, bensì A.S.D. 360 GG Futsal, di non aver mai ricevuto il preannuncio di reclamo e conformemente alle vigenti norme del C.G.S., chiede il rigetto della pretesa per vizio di procedura. Dall’esame della copia della P.E.C. risulta che il preannuncio di reclamo è stato inoltrato correttamente nei termini e cioè alle ore 20.20 del 19/10/2020 indicando quale società convenuta la A.S.D. 360 GG Futsal. Ciò posto dall’esame del tabulato informatico l’atleta in questione risulta tesserato per la società convenuta dal 23 ottobre in epoca quindi successiva alla disputa dell’incontro avvenuto in data 17 ottobre. Ne consegue, pertanto che ha partecipato alla gara in posizione irregolare
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 074 del 20/10/2020 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. 360 GG Futsal la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) la tassa di reclamo non è dovuta.