DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 708 del 24.02.2021 – Delibera – GARA DEL 23/01/2021: ASD ATLANTE GRFOSSETO – ASD ATHLETIC CALCIO A 5

GARA DEL 23/01/2021: ASD ATLANTE GRFOSSETO – ASD ATHLETIC CALCIO A 5

Reclamo proposto dalla Società: ASD ATLANTE GROSSETO

Il Giudice Sportivo; Esaminato il gravame in oggetto osserva: con il ricorso di che trattasi, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Aiello Alex in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F.. Il ricorso è infondato ed è respinto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Ligure risulta che Aiello Alex, tesserato per la società A.S.D. Athletic Calcio a 5 ha ottenuto l’attestato previsto dal predetto art.34 delle N.O.I.F. in data 13 febbraio 2020 come da comunicato ufficiale N.51/a del 13.2.2020. Il suddetto atleta essendo nato il 2.2.2005 con la predetta autorizzazione ha potuto prendere regolarmente parte a tutte le gare disputate dalla società di appartenenza fino al compimento del sedicesimo anno di età, cioè il 2.2.2021, a decorrere del quale come è noto l’autorizzazione in questione non è più richiesta. Di conseguenza, poiché l’incontro oggetto di contestazione da parte della Società A.S.D. Atlante Grosseto si è svolto in data 23.01.2021, la partecipazione di Aiello Alex deve considerarsi regolare in quanto ricompresa nella autorizzazione rilasciata il 13 febbraio 2020 che cessava la sua vigenza il 2.2.2021

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 537 del 27/01/2021 Decide; di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. Atlante Grosseto - A.S.D. Athletic Calcio a 5 1 - 2 la tassa di reclamo viene addebitata.

 

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