DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 784 del 04.03.2021 – Delibera – GARA DEL 14/02/2021: ASD CALCIO SANGIOVANNESE – ASD FUTSAL RIONERO

GARA DEL 14/02/2021: ASD CALCIO SANGIOVANNESE – ASD FUTSAL RIONERO

Reclamo proposto dalla Società: ASD Futsal Rionero

Il Giudice Sportivo In merito alla mancata disputa dell’incontro la società Futsal Rionero ha inoltrato la richiesta di sussistenza di causa di forza maggiore determinata dalle avverse condizioni atmosferiche che hanno impedito al pullman della società di intraprendere il viaggio verso la sede dell’incontro. A riprova di tale affermazione viene allegata una dichiarazione resa dalla ditta dell’automezzo appositamente noleggiato per la trasferta vidimata dal comandante della Polizia stradale che certifica l’impossibilità di transitare da Venosa a Rionero in Vulture a causa della neve e del ghiaccio presente nella carreggiata stradale.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 650 del 16/02/2021 decide: a) Di riconoscere la sussistenza di una causa di forza maggiore che non ha consentito alla società Futsal Rionero di intraprendere il viaggio, rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a 5 per gli adempimenti riguardanti la ripetizione dell’incontro. b) La tassa di reclamo non è dovuta.

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