DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 14.09.2017 – Coppa Italia – Delibera – ASD CITTÁ DI GRAGNANO – SSD AUDACE CERIGNOLA ARL:

ASD CITTÁ DI GRAGNANO – SSD AUDACE CERIGNOLA ARL:

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD AUDACE CERIGNOLA ARL con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Baratto Giovanni tesserato per la ASD CITTÁ DI GRAGNANO; - rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione sportiva 2012/13, risultava tesserato per la società CTL CAMPANIA, e che all’esito della gara della Coppa Italia LND, ISCHIA ISOLAVERDE – CTL CAMPANIA del 26 agosto 2012, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per “avere interrotto un importante azione avversaria con un fallo di mano”, di cui al C.U. n. 8 del 29.08.2012, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND; - rilevato che nel corso della stagione sportiva 2013/2014, il medesimo veniva tesserato solo a partire dal mese di gennaio 2014 con la società SAN VITALIANO, iscritta al campionato di Promozione Campania ed all’epoca del tesseramento già eliminata dalla Coppa Italia LND; - rilevato che nel corso delle stagioni 2014/2015, 2015/16 e 2016/17, Baratti Giovanni è stato impiegato in tutti gli incontri di Coppa Italia LND a cui hanno preso parte le società per le quali, di volta in volta, il medesimo risultava tesserato (rispettivamente, US ARZANESE, PROGREDITUR MARCIANISE, A.V. HERCULANEUM. - Rilevato che nel corso di questa stagione sportiva 2017/2018, il calciatore ha preso parte al turno preliminare di Coppa Italia LND Turris-Città di Gragnano del 20/08/2017, risulta evidente che alla gara in oggetto, primo turno della Coppa Italia LND 2017/2018, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il medesimo non aveva titolo a partecipare.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ASD CITTÁ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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