DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 14.09.2017 – Coppa Italia – Delibera – ASDC GOZZANO SSDRL– BORGOSESIA CALCIO ASD

ASDC GOZZANO SSDRL– BORGOSESIA CALCIO ASD

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASDC GOZZANO SSDRL con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Virga Valerio tesserato per la BORGOSESIA CALCIO ASD; - rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2016/17, risultava tesserato per la medesima società, e che all’esito della gara della Coppa Italia LND, ASDC GOZZANO SSDRL– BORGOSESIA CALCIO ASD del 27 agosto 2016, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per “recidività in ammonizione”, di cui al C.U. n. 8 del 2.9.2016, emesso dal Dipartimento Interregionale - LND; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia LND 2016/17, non avendo il BORGOSESIA CALCIO ASD guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo; - rilevato che la gara in oggetto rappresenta un primo turno della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Virga Valerio non aveva titolo a parteciparvi.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla BORGOSESIA CALCIO ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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