F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 001 CSA del 17 settembre 2020 (ACD Bastia 1924) N. 220/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 001/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 220/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 001/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Paolo Del Vecchio Componente
Vincenzo Fortunato Componente (relatore)
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 220 CSA/ 2019-2020 proposto dalla società ACD Bastia 1924
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 12.02.2020
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti del procedimento;
relatore nell'udienza del giorno 21 febbraio 2020, Prof. Vincenzo Fortunato: sentito l’avv. Alfredo Maria Bianchi per la società reclamante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
La società ACD Bastia 1924, in persona del suo legale rappresentante ha impugnato la decisione del giudice sportivo, delibera del 12-2-2010, C:U. n. 92 con la quale, a seguito della gara Bastia 1924 – Grosseto, disputata il giorno 9-2-2020 e valevole per il campionato LND, serie D, gir E, ha irrogato la sanzione di n. 4 giornate al giocatore Sylla Fode” per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un violento pugno al volto subito dopo che lo stesso si era rialzato a seguito di analoga condotta da parte di un proprio compagno di squadra, facendolo nuovamente cadere a terra”.
Con il reclamo la società ACD Bastia 1924, dopo avere premesso che si è trattato di una gara di estrema importanza per la lotta per la salvezza, ha precisato che il fatto contestato è stato preceduto dall’indirizzo al calciatore Sylla di epiteti ed espressioni offensive.
La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica di almeno una giornata.
Rileva il Collegio che il referto arbitrale in modo non equivoco chiarisce quanto segue: “espellevo anche il n. 11 Sylla Fode (Bastia) poiché, dopo la notifica di espulsione al suo compagno di squadra (Marconi Kevin) e dopo che il n. 5 avversario si era rialzato dalla precedente caduta, colpiva lo stesso avversario con un violento pugno al volto (condotta violenta) l’avversario, cadeva a terra dolorante, senza riportare conseguenze lesive visibili, rialzandosi dopo una quindicina di secondi”.
Dal referto arbitrale, che com’è noto ha una efficacia probatoria privilegiata e prevalente rispetto alle dichiarazioni delle parti, risulta evidente non solo la natura violenta dell’atto (un pugno che ha fatto cadere l’avversario) ma anche la reazione del calciatore alla decisione dell’arbitro relativa al suo compagno di squadra e la volontà di infierire sull’avversario che si era appena rialzato da terra.
Alla luce della gravità del comportamento il Collegio ritiene congrua la sanzione inflitta e, conseguentemente, respinge il reclamo.
Dispone l’incameramento della tassa.
P Q M
il reclamo n. 220, proposto dalla società ACD BASTIA 1924 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sylla Fode seguito gara Bastia 1924/U.S. Grosseto 1912 del 09.02.2020 è respinto.