F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 229/CSA pubblicata il 22 Giugno 2021- Sig. Formisano Alessandro Vittorio N. 236/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 229/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 236/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 229/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                    Presidente

Daniele Cantini                   Componente (relatore) 

Niccolò Schillaci                 Componente

Franco Granato                  Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 236/CSA/2020-2021, proposto dal Sig. Formisano Alessandro Vittorio, allenatore della A.C. Perugia Calcio - Primavera 3,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Lega Pro, Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, di cui al Com. Uff. n. 149/PR3 del 14.06.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 17.06.2021, l’Avv. Daniele Cantini, con l’intervento del reclamante e dell’Avv. Pierluigi Vossi.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Formisano Alessandro Vittorio, ha proposto reclamo d’urgenza avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Lega Pro, Campionato Primavera 3 “Dante Berretti” (cfr. Com. Uff. n.149/PR3 del 14.06.2021), in relazione alla gara del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, Girone E, Perugia/Ternana del 12.06.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per reiterate proteste nel corso delle quali usciva dall’area tecnica.”.

La parte reclamante ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, illegittima ed ingiusta in quanto il referto redatto dall’arbitro riporta una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quanto effettivamente accaduto in campo.

Infatti, il ricorrente non sarebbe mai stato richiamato dal direttore di gara durante la partita, fatta eccezione a quanto accaduto, al 97° minuto del secondo tempo, quando tutti i componenti della panchina della A.C. Perugia Calcio, hanno protestato, platealmente, a seguito di una decisione dell’arbitro, contraria a quella del suo assistente, in merito ad una rimessa laterale.

In quell’occasione il ricorrente è stato sanzionato con l’espulsione, nonostante non fosse uscito dall’area tecnica e non avesse protestato, come invece riportato nel rapporto dell’arbitro. L’unico gesto del reclamante, sarebbe stato quello di portare le mani alla testa, in segno di disapprovazione per la decisione relativa alla rimessa laterale che sarebbe stata invertita.

Anche durante la gara il reclamante non sarebbe mai stato richiamato dal direttore di gara, contrariamente all’allenatore della squadra avversaria che è stato sanzionato per reiterate proteste.

Inoltre, il direttore di gara, sia al momento dell’espulsione, sia alla fine della partita negli spogliatoi, davanti a testimoni, avrebbe assicurato il reclamante che l’episodio non avrebbe avuto conseguenze disciplinari.

La dinamica dei fatti, così come esposta dalla parte ricorrente, sarebbe pienamente comprovata dai video e dalle foto allegate all’atto introduttivo del presente giudizio. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 giugno 2021, è comparso il Sig. Formisano Alessandro Vittorio, assistito dall’Avv. Pierluigi Vossi. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente questa Corte ritiene che i video e le foto prodotte dalla parte reclamante non possano essere né esaminate, né acquisite come elementi di prova. Se è vero, come è vero, che l’art.  58, comma 1, C.G.S. consente l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi, l’art. 61, comma 2, C.G.S., statuisce che “Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.”. La Corte, alla luce delle contestazioni della parte reclamante in merito alla dinamica dei fatti, ha ritenuto opportuno ascoltare a chiarimento, l’arbitro della gara in esame. Il Sig. Andrea Reali, arbitro della gara del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”, Perugia/Ternana del 12.06.2021, raggiunto telefonicamente, ha confermato il suo referto, precisando che nella circostanza per cui è causa, l’allenatore della A.C. Perugia Calcio (Formisano Alessandro Vittorio) ha protestato in maniera plateale, portando le mani alla testa, uscendo dall’area tecnica ed urlando nei suoi confronti in segno di disapprovazione verso la decisione adottata nella circostanza.

L’arbitro ha altresì dichiarato che il Sig. Formisano Alessandro Vittorio, alla fine della gara, si è scusato con lui per quanto accaduto.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36 C.G.S., riguardo alla condotta irriguardosa dei tecnici in occasione o durante la gara, che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

In ordine al presente reclamo, concernente la squalifica per due giornate effettive di gara, comminate all’allenatore della società A.C. Perugia Calcio, questa Corte, tenuto conto del comportamento del ricorrente, che non ha usato, in occasione della sua protesta, espressioni lesive la dignità dell’arbitro e quindi di non particolare gravità, e del fatto che alla fine della gara ha presentato le proprie scuse al direttore di gara per quanto accaduto, ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di quest’organo giudicante, ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

Questa riduzione della sanzione viene effettuata anche ai sensi del comma 2 dell’art. 13 C.G.S., in forza del quale la complessiva condotta del reclamante merita una valutazione attenuata.

In considerazione di quanto sopra, l’appello proposto dal Sig. Formisano Alessandro Vittorio, deve essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica, irrogata dal Giudice Sportivo, rideterminata e ridotta ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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