F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 228/CSA pubblicata il 21 Giugno 2021- Castelnuovo Vomano SSDARL N. 235/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 228/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 235/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 228/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI  

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice                   Vice Presidente 

Daniele Cantini                          Componente

Fabio Di Cagno                        Componente (relatore)

Franco Granato                          Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro di RG 235/CSA/2020-2021, proposto dalla società Castelnuovo Vomano SSDARL

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale del 12.06.2021 di cui al Com. Uff. n. 184

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 16.06.2021, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 14.06.2021, la società Castelnuovo Vomano SSDARL ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 12.06.2021 (C.U. n. 184) con la quale è stata irrogata al proprio calciatore Francesco Terrenzio la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con due pugni al petto”, come da referto dell’Assistente arbitrale sig. Paolo Cozzuto: “al 37’ del II tempo, a gioco fermo, il calciatore sig. Terrenzio Francesco, n. 6 della società Castelnuovo Vomano, nella propria area di rigore colpiva un calciatore avversario in pieno petto con due pugni violenti di intensità media. Richiamavo l’attenzione dell’A1 per riferire l’accaduto, il quale espelleva l’autore della condotta violenta. Il calciatore che veniva colpito al petto era il sig. Merkaj Silvio, n. 20 della società Polisportiva Vastogirardi”.

Episodio occorso durante la gara Vastogirardi – Castelnuovo Vomano disputata l’11.6.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie D – girone F.

La reclamante lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione, in quanto relazionata ad un’erronea valutazione e qualificazione del fatto.

Sostiene difatti essa reclamante che l’episodio solo formalmente ed apparentemente si sarebbe svolto a gioco fermo, laddove invece tutti i calciatori presenti nell’area di rigore si accingevano a ricevere la battuta di un calcio d’angolo e, come normalmente avviene in questi casi, già si confrontavano anche fisicamente con gli avversari. In tale contesto, il Terrenzio avrebbe “colpito” l’avversario non già per recargli un danno fisico, ma semplicemente per marcarlo o guadagnare spazio, come peraltro deporrebbero le circostanze del pugno sul petto (e non già sul volto), dell’intensità “media” dei colpi e della mancanza di conseguenze per l’avversario.

Richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Corte, secondo i quali una gomitata al petto senza conseguenze per l’avversario sarebbe da qualificare come comportamento gravemente antisportivo, piuttosto che violento, la reclamante conclude per la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Nonostante la chiarezza del referto, soprattutto con riferimento alla descrizione dei due pugni siccome “violenti”, la Corte ha ritenuto di assumere chiarimenti dall’Assistente  Arbitrale circa l’esatta dinamica del fatto.

Il sig. Cozzuto ha così riferito che il calciatore Terrenzio del Castelnuovo Vomano ed il calciatore Merkaj della Polisportiva Vastogirardi, avevano iniziato a scontrarsi verbalmente sin dall’ingresso in campo di quest’ultimo (avvenuto al 31’ del 2° tempo, come da referto) e che al culmine di tali contrasti verbali, a gioco fermo, poco prima che fosse battuto un calcio d’angolo, il Terrenzio aveva colpito violentemente l’avversario con due pugni al petto, tanto da farlo cadere a terra all’indietro. L’Assistente, inoltre, ha escluso che tale “contatto” fosse da riferire ad una fase di gioco, seppure nell’imminenza della battuta del calcio d’angolo.

Così esattamente ricostruito l’episodio e pertanto correttamente qualificata come violenta la condotta del calciatore Terrenzio, risulta evidente che il Giudice Sportivo ha fatto buon governo dell’art. 38 C.G.S. che, per tale fattispecie, prevede appunto la squalifica per tre giornate effettive di gara quale sanzione minima. 

P.Q.M.

Sentito l’Assistente Arbitrale, respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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