F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 223/CSA pubblicata il 14 Giugno 2021- A.S.D. Futsal Polistena C5 N. 234/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 223/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 234/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 223/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Salvatore Lo Giudice         Vice Presidente 

Fabio Di Cagno              Componente (relatore)

Daniele Cantini               Componente 

Antonio Cafiero              Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 234/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Futsal Polistena C5;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 08.06.2021, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo urgente tempestivamente proposto nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al C.U. n. 230/A del 5.5.2021, la società A.S.D. Futsal Polistena C5 ha impugnato la decisione del 7.6.2021 (C.U. n. 1448) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque, ha comminato le seguenti sanzioni, all’esito della gara Futsal Polistena – Active Network Futsal, disputata il 5.6.2021 in Motta San Giovanni - Lazzaro  (RC) e valevole quale gara di andata della finale dei Play Off del campionato nazionale di serie A2:

1) obbligo di ripetizione dell’incontro, sul presupposto che l’interruzione della gara decretata dall’arbitro non fosse giustificata dall’episodio che l’aveva determinata (sputo che aveva attinto il secondo arbitro al 4° minuto della seconda frazione di gioco e conseguente decisione di quest’ultimo di abbandonare il terreno), “posto che la situazione oggettiva circostante non presentava, al di là delle intemperanze verbali di uno sparuto gruppo di soggetti riconducibili alla Società ospitante, particolari problemi di ordine pubblico che potessero mettere a repentaglio l’incolumità fisica degli arbitri e degli atleti della compagine ospitata. La guida pratica A.I.A., annessa al regolamento di gioco del calcio a 5, prevede alla regola 5 che, in caso di sopravvenuto impedimento di uno dei due arbitri (art. 16), la gara prosegua con la direzione di un solo arbitro. Tale adempimento, finalizzato a portare a termine comunque l’incontro in assenza di particolari fattori esterni che ne condizionano la prosecuzione, non è stato posto in essere, né, da quanto emerge dal referto arbitrale, neppure preso in considerazione dall’arbitro numero uno. Ne consegue pertanto che la sospensione definitiva dell’incontro appare immotivata e non in linea con le vigenti disposizioni regolamentari”; con obbligo di disputare a porte chiuse la gara da ripetere e con ammenda di € 2.000,00 alla società A.S.D. Futsal Polistena C5, “considerato che alla gara erano presenti un numero di spettatori ben superiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, tenuto conto che alcuni sostenitori della Società rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce sia durante l’incontro che al termine dello stesso, costringendo la terna a sostare a lungo nello spogliatoio prima di poter abbandonare l’impianto sportivo scortata dalle forze dell’ordine”;

2) squalifica per due giornate al calciatore Martino Antonio, “per aver rivolto ingiurie all’arbitro all’atto dell’uscita dall’impianto sportivo”;

3) inibizione a svolgere ogni attività sino al 31.12.2021 al medico sociale dott. Lucia Fortunato, “perché al termine dell’incontro unitamente ad altri soggetti non identificati, teneva un comportamento offensivo e minaccioso contro l’arbitro numero due spintonandolo con una mano al petto e provocandogli momentaneo dolore,condotta che reiterava con frasi offensive nei confronti del suddetto arbitro all’atto dell’uscita dall’impianto sportivo scortato dalle forze dell’ordine”

4) squalifica per una giornata all’allenatore sig. Rinaldi Antonino, “perché nonostante fosse squalificato, dagli spalti durante l’incontro impartiva direttive ai propri calciatori”;

5) squalifica per una giornata al calciatore Creaco Angelo, “per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti dell’arbitro”;

6) inibizione sino al 30.6.2021 al dirigente Guido Luigi, “per avere rivolto all’arbitro frasi offensive, sanzione così determinata in quanto dirigente addetto agli ufficiali di gara”;

Il reclamo ha ad oggetto le prime tre sanzioni come sopra comminate dal Giudice Sportivo, ritenute in parte errate ed in parte eccessive.

In particolare, quanto alla disposta ripetizione della gara a porte chiuse ed alla comminata ammenda di € 2.000,00, la reclamante innanzi tutto pone in dubbio l’effettiva ricorrenza dell’episodio dello sputo (che avrebbe attinto l’arbitro sul braccio all’altezza dell’ascella), in quanto asseritamente incompatibile con la posizione che lo stesso arbitro manteneva sul campo (con la tribuna alle spalle).

Evidenzia altresì come la gara si sarebbe svolta nell’assoluta normalità e nel pieno rispetto della normativa regolamentare in tema di prevenzione di fatti violenti e di sicurezza e di salvaguardia della salute per l’emergenza epidemiologica da Covid 19, il tutto come confermato dalla relazione di servizio redatta dai militari dell’Arma dei Carabinieri presenti sul posto.

Ritenendo pertanto illegittima ed incomprensibile la decretata interruzione della gara, mancandone i relativi presupposti, la reclamante conclude per la revoca dell’obbligo di disputa della nuova gara a porte chiuse e per l’annullamento o quantomeno per la riduzione dell’ammenda.

Quanto alla squalifica irrogata al calciatore, di cui si sollecita la revoca, la reclamante ritiene “azzardato” il riconoscimento nel calciatore Martino Antonio, da parte dell’Arbitro, come colui che gli avrebbe rivolto le frasi ingiuriose (così implicitamente negando la circostanza), anche in considerazione del fatto che, dato il tempo trascorso dal termine della gara, costui non indossava più la divisa di gioco.

Quanto infine all’inibizione irrogata al medico sociale dott. Lucia, la reclamante ritiene la sanzione “paradossale ed immotivata”, sia con riferimento alla riconosciute capacità professionali ed umane del soggetto, sia e soprattutto negando che costui possa aver spintonato l’arbitro n. 2, anche in questo caso invocando la relazione di servizio dei Carabinieri ove non vi è traccia di tale episodio. Conclude pertanto per la revoca o comunque per una congrua riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sulla ripetizione della gara, sulla relativa disputa a porte chiuse e sull’ammenda di € 2.000,00

Va premesso che, contrariamente a quanto ventilato dalla reclamante, l’episodio dello sputo (ed anche più di uno) che ha attinto l’arbitro n. 2, risulta incontestabilmente acclarato dagli atti di gara (referti degli arbitri e dei commissari campo), la cui piena rilevanza probatoria è espressamente come tale riconosciuta dall’art. 61 C.G.S..

Il diretto interessato sig. Graziano Tullio ha difatti riferito che, dopo essere stato oggetto, unitamente ai colleghi, di insulti e minacce per tutto il corso del primo tempo, al minuto 4 del secondo tempo “ricevevo tre sputi in ripetizione, il primo mi colpiva sulla schiena, il secondo a goccioline tra collo, testa e parte destra del viso, mentre il terzo, più corposo, del diametro della moneta di 1 euro, colpiva la parte del gomito destro e restava attaccato. Mi giravo repentinamente per capire da dove provenissero e notavo la presenza del predetto gruppo di 6/7 persone in cui vi erano dirigenti e sostenitori della società Polistena. Accortomi soprattutto del terzo che mi era rimasto attaccato al gomito, decidevo di interrompere il gioco mostrando il tutto, dapprima al n. 17 e Capitano della società Polistena, sig. Martino Antonino, ai colleghi arbitri, ai due commissari di campo, dirigenti e giocatori tutti, spiegando loro di avere conati di vomito, disgusto ne seria preoccupazione per lo storico momento pandemico, visto che proprio le goccioline di saliva sono le principali cause di contagio del virus. Riferivo ai colleghi arbitri che il mio stato di agitazione e soprattutto il mio stato d’animo per paura di serio contagio Covid non mi permettevano di continuare con serenità la direzione della gara e la stessa veniva sospesa”.

Il fatto risulta confermato sia dal Direttore di Gara sig. Giovanni Losacco, il quale riferisce che “il suo braccio era sporco di saliva”, sia dal cronometrista sig. Marco Lupo (“…mostrava il suo braccio destro facendo notare di aver ricevuto uno sputo ben evidente sullo stesso”),

sia infine dal Commissario di Campo sig. Simone Scalici (“…riferendo che era stato colpito da alcuni sputi mostrandone uno ancor ben visibile sulla parte bassa del gomito destro”). Episodio esecrabile che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, appare perfettamente compatibile con la posizione in cui si trovava il predetto arbitro n. 2 (con la tribuna alle spalle, ove si trovava assiepato un gruppo di facinorosi riconducibili alla società Polistena, peraltro tutti privi di mascherina, come concordemente riferito da tutti gli ufficiali di gara).

Ciò premesso in fatto, la Corte Sportiva non condivide le motivazioni con le quali il Giudice Sportivo, disponendo la ripetizione della gara, ha ritenuto “immotivata e non in linea con le vigenti disposizioni regolamentari” la decisione dell’arbitro di interrompere definitivamente la gara medesima.

Al di là della rilevanza, sul piano precettivo-regolamentare, delle disposizioni contenute nella “guida pratica” A.I.A. annessa al regolamento di gioco del calcio a 5, ritiene la Corte che il Giudice Sportivo abbia comunque travisato dette disposizioni, secondo le quali, in caso di sopravvenuto impedimento di uno dei due arbitri, la gara possa/debba proseguire con la direzione di un solo arbitro.

La fattispecie, difatti, è evidentemente riferita all’ipotesi dell’infortunio o di altro fatto oggettivamente ostativo, ma non certo all’impedimento causato da una condotta violenta ad altri imputabile (cui deve essere equiparato lo sputo, ex art. 35, comma 1, C.G.S.) verificatasi nel corso della gara, come peraltro reso palese dalla stessa regola 5 invocata dal primo giudice, al cui punto 3 si legge, ad es., che “se un oggetto lanciato da uno spettatore colpisce uno degli ufficiali di gara o un calciatore o un dirigente, l’arbitro può consentire che la gara prosegua, interromperla, sospenderla temporaneamente o definitivamente, secondo la gravità dell’episodio”, così come può “sospendere temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi tipo di interferenza esterna”. Ne consegue che la decisione di sospendere definitivamente la gara appare non solo del tutto legittima, ma addirittura doverosa se relazionata alla gravità dell’episodio che, al di là dell’odiosità del gesto, assume rilevanza addirittura gravissima in quanto inserito nel contesto della perdurante epidemia da Covid 19, ove proprio lo sputo può rappresentare uno dei veicoli principali di trasmissione dell’infezione. Né può censurarsi l’arbitro, per aver ritenuto di non esporre sé stesso o altri colleghi al rischio di divenire oggetto di medesime, ulteriori condotte sciagurate da parte di uno o più sostenitori locali (ancorchè sparuti).

Esaurita tale doverosa premessa, ritiene questa Corte Sportiva che il particolare evento occorso, ancorchè ascrivibile al gesto di un supporter della società ospitante, ma oggettivamente isolato ed estraneo alla contesa sportiva in corso sul campo (peraltro questa di significativa importanza, trattandosi di finale dei play off), non possa essere valutato con criteri esclusivamente tecnici e consenta quindi all’organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall’art. 10, comma 5, C.G.S.. Tra queste, si ritiene la più adeguata proprio la ripetizione della gara interrotta (ancorchè non per errore in cui sarebbe incorso l’arbitro), opzione questa che, nel caso di specie, pur  assumendo anche valenza sanzionatoria (considerato il risultato di 2 -0 in favore della Futsal Polistena al momento dell’interruzione), permette comunque di affidare l’esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo, fermo restando che, in applicazione dell’art. 74 C.G.S., si ritiene di dover disporre a carico della Futsal Polistena, per il medesimo fatto, anche la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00.

Quanto all’obbligo della disputa della nuova gara a porte chiuse ed all’ammenda di € 2.000,00, tutte le circostanze che il Giudice Sportivo ha posto a base delle predette sanzioni (presenza di un numero di spettatori superiore al consentito, reiterate ingiurie e minacce rivolte agli ufficiali di gara, talmente reiterate e gravi da costringere la terna ad uscire dall’impianto sportivo scorata dai Carabinieri), hanno trovato puntuale riscontro negli atti di gara, indipendentemente da quanto relazionato dai Carabinieri (i quali sono tenuti a riferire della commissione di eventuali reati, ma non già di violazioni regolamentari delle quali ben possono non avere percezione).

La prima circostanza trova riscontro addirittura certosino nel rapporto del Commissario di Campo sig. Dario Pizzo, il quale riferisce che “la società ospitante ha deliberatamente permesso l’accesso all’impianto ad un numero di spettatori pari al più del doppio del 25% della capienza limite previsto dal protocollo Covid per le manifestazioni a partire dal 01/06/2021. Lo scrivente ed il collega Commissario hanno contato uno ad uno i presenti ad inizio gara e durante la stessa, notando un numero di presenze sempre più crescente, nonostante la dirigenza della squadra ospitante fosse stata avvisata molto prima dell’orario di inizio circa le restrizioni in essere”.

La seconda circostanza è ravvisabile dai convergenti rapporti tanto degli ufficiali di gara quanto dei Commissari di Campo, tutti concordi nel riferire di gravi ingiurie e minacce rivolte agli ufficiali di gara (e in particolare al secondo arbitro) sia durante il primo tempo, sia al termine della gara, con pericoloso assembramento anche di soggetti non identificati nelle immediate vicinanze degli spogliatoi, tale da far temere per l’incolumità degli Arbitri e dei Commissari, costretti difatti ad allontanarsi sotto la protezione delle forze dell’ordine. Devono pertanto essere confermati, con conseguente reiezione del reclamo sul punto, tanto l’obbligo della disputa a porte chiuse della gara da ripetere, quanto l’ammenda di € 2.000,00 a carico della società ospitante Futsal Polistena.

Sulla squalifica per due giornate al calciatore Martino Antonino

Il calciatore è stato sanzionato per aver rivolto ingiurie all’arbitro al momento di lasciare l’impianto sportivo. La reclamante tuttavia, in pratica negando la circostanza, sostiene che il suddetto calciatore non sarebbe stato individuabile, per avere già vestito gli abiti borghesi.

In realtà l’episodio viene chiaramente riferito tanto dall’arbitro n. 1(“…notavo una trentina di persone tra calciatori ed estranei che ci insultavano con frasi coglione, hai rovinato la partita siete tre merde. Tra essi spiccava il capitano del Polistena, n. 17 Martino Antonino che rivolgendosi al collega Graziano lo apostrofava: sei un uomo di merda, vergognati coglione”), quanto dall’arbitro n. 2 (“…notavo anche il predetto capitano della società Polistena, sig. Martino Antonio che con fare minaccioso diceva “sei una merda di persona, ci hai rovinato, sappi che il nostro mondo è piccolo e presto ci rivediamo, stai attento”) ed anche, sostanzialmente negli stessi termini, dal cronometrista. Dunque, nessun dubbio che il calciatore Martino Antonino si sia reso protagonista di ingiurie e minacce, così come non può esserci nessun dubbio sulla sua identificazione, trattandosi di colui che aveva svolto le funzioni di capitano della squadra del Polistena ed al quale proprio l’arbitro n. 2 si era in precedenza direttamente rivolto per dargli evidenza dello sputo ricevuto.

Ne consegue che la sanzione inflitta, stante la gravità della condotta del calciatore e della rivestita qualifica di capitano della squadra, appare addirittura mite, in quanto corrispondente al minimo edittale di cui all’art. 36 C.G.S. e deve come tale essere confermata.

Sulla inibizione sino al 31.12.2021 inflitta al medico sociale dott. Fortunato Lucia.

Anche in tal caso, questa Corte Sportiva ritiene di dover opportunamente aggravare la sanzione, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 74 C.G.S..

La condotta del suddetto professionista, di cui la reclamante ha ritenuto di doverne sottolineare le “riconosciute capacità professionali ed umane”, appare invero a dir poco inqualificabile, soprattutto considerando il ruolo squisitamente tecnico-professionale rivestito dal medesimo all’interno della compagine societaria.

Ebbene, risulta concordemente da tutti gli atti di gara che costui si è distinto per particolare volgarità ed aggressività nei confronti dell’arbitro n. 2: “dinanzi a me si poneva il medico del Polistena, sig. Lucia Fortunato, che minacciava il collega Graziano apostrofandolo con: coglione, sei un pezzo di merda” (arbitro n. 1 sig. Giovanni Losacco);  “il medico della società Polistena, sig. Lucia Fortunato, urtava uno dei due uomini in divisa spingendomi energicamente all’altezza del petto con la mano destra provocandomi forte dolore…in particolare il predetto medico sig. Lucia Fortunato che continuava ad inveire nei miei confronti dicendo “abbassa il finestrino che ti sputo io in faccia, pezzo di merda” (arbitro n. 2 sig. Tullio Graziano); “… nel frattempo aprivo la porta facendo entrare l’Arbitro n. 2 all’interno dello spogliatoio, proprio mentre il medico sociale sig. Lucia Fortunato inveiva contro il collega, spingendo con forza dapprima un carabiniere e poi il collega stesso, pronunciando le seguenti frasi “pezzo di merda, sei un coglione, figlio di puttana”….raggiunta l’autovettura insieme al collega arbitro n. 2, il sig. Lucia Fortunato ha continuato ad offendere il collega dicendo: “ti sputo io gran pezzo di merda” (cronometrista sig. Marco Lupo); “durante le fasi concitate conseguenti alla sospensione della gara, tra i soggetti più esagitati che stazionavano davanti la porta dello spogliatoio, riconoscevo il medico della società Polistena (Lucia Fortunato). Questi dopo essere riuscito a venire a contatto col secondo arbitro ed averlo spintonato, proferiva frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti degli arbitri. Successivamente spintonava anche lo scrivente nel tentativo di entrare dentro lo spogliatoio per venire a contatto con i direttori di gara. Il medesimo non riusciva nel suo intento in quanto riuscivo a contenerlo mentre un rappresentante delle forze dell’ordine presidiava la porta di ingresso” (Commissario di Campo sig. Dario Pizzo).

La condotta del dott. Lucia, oltre che gravemente e reiteratamente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dì un componente della terna arbitrale, si è dunque concretizzata anche in un atto violento che l’art. 35 C.G.S. punisce con la sanzione minima di un anno di inibizione: ne consegue che la sanzione della inibizione sino al 31.12.2021 al medesimo inflitta dal Giudice Sportivo, deve essere aggravata con l’inibizione sino a tutto il 31.5.2022, in applicazione degli artt. 74 e 35 C.G.S..

P.Q.M.

Visto l’art. 73 C.G.S., in parziale riforma della decisione impugnata, così ridetermina il trattamento sanzionatorio:  ripetizione della gara con obbligo di disputa dell'incontro a porte chiuse e ammenda di € 1.000,00 a carico della società reclamante; 

- inibizione fino al 31.05.2022 a carico del Dott. Fortunato Lucia.

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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