F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN del 04.11.2020 – (Deferimento n. 951/789pf19-20/GC/GT/mg del 29.09.2020 nei confronti della società ASD Calcio Femminile Catanzaro – Reg. Prot. n. 25/TFN-SD) Decisione n. 31/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 951/789pf19-20/GC/GT/mg del 29.09.2020 Reg. Prot. 25/TFN-SD

Decisione n. 31/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 951/789pf19-20/GC/GT/mg del 29.09.2020

Reg. Prot. 25/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Marco Santaroni – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 951/789pf19-20/GC/GT/mg del 29.09.2020 nei confronti della società ASD Calcio Femminile Catanzaro,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 29 settembre 2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società ASD Calcio Femminile Catanzaro, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Giacomo Moscatello, consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Erika Pellegrino (tesseramento del 31.01.2019) per la stagione sportiva 2019/2020, entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione, stabilito dalla normativa federale.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Giacomo Moscatello, in rappresentanza della società ASD Calcio Femminile Catanzaro, hanno depositato una richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società ASD Calcio Femminile Catanzaro, sanzione  base  €  500,00  (cinquecento/00)  di  ammenda,  ridotta  ex  art.  127  CGS,  sanzione  finale  €  350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la società ASD Calcio Femminile Catanzaro, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

comunicato infine alla società ASD Calcio Femminile Catanzaro che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  a mezzo bonifico  bancario  sul  c/c  B.N.L.  IT  50  K 01005  03309000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti della società ASD Calcio Femminile Catanzaro l’applicazione della sanzione di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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