F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN del 04.11.2020 – (Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 nei confronti del sig. Lorenzo Marra – Reg. Prot. n. 30/TFN-SD) Decisione n. 32/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 Reg. Prot. 30/TFN-SD

Decisione n. 32/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020

Reg. Prot. 30/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Marco Santaroni – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 nei confronti del sig. Lorenzo Marra,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 06 ottobre 2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

[ − il sig. Andrea Ciarrocchi per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020; ]

[ − il sig. Christian Gabrielli per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020 nonché per la violazione dell’art. 22 comma 1 del CGS per non essersi presentato a fronte della convocazione della Procura Federale per i giorni 25/06/2020 e 02/07/2020; ]

[ − il sig. Graziano Graziosi per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020 nonché per la violazione dell’art. 22 comma 1 del CGS per non essersi presentato a fronte della convocazione della Procura Federale per i giorni 25/06/2020 e 02/07/2020; ]

[ − il sig. Filippo Lospennato per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019, e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020 nonché per la violazione dell’art. 22 comma 1 del CGS per non essersi presentato a fronte della convocazione della Procura Federale per i giorni 26/06/2020 e 03/07/2020;]

- il sig. Lorenzo Marra per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020;

[ − il sig. Patrizio Morini per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020 nonché per la violazione dell’art. 22 comma 1 del CGS per non essersi presentato a fronte della convocazione della Procura Federale per i giorni 30/06/2020 e 03/07/2020; ]

[ − il sig. Cesare Rosati per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 6 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per aver prodotto soltanto in data 16.01.2020 il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020; ]

[ − il sig. Diego Rosati per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF per non aver risposto a 6 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020. ]

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Priscilla Palombi, in rappresentanza del sig. Lorenzo Marra, hanno depositato una richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Lorenzo Marra, sanzione base giornate 3 (tre) di squalifica, diminuita di 1/3 – giornate 1 (una), sanzione finale giornate 2 (due) di squalifica; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Lorenzo Marra, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS – FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione nei confronti del sig. Lorenzo Marra della sanzione di giornate 2 (due) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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