F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN del 06.11.2020 – (Ricorso della società Sestese Calcio SSD ARL contro FIGC e nei confronti di LNP A + altri del 07.09.2020 – Reg. Prot. n. 4/TFN-SD) Decisione n. 33/TFN-SD 2020/2021 Ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS – FIGC della società Sestese Calcio SSD ARL Reg. Prot. 4/TFN-SD

Decisione n. 33/TFN-SD 2020/2021

Ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS - FIGC

della società Sestese Calcio SSD ARL

Reg. Prot. 4/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 27 ottobre 2020,

a seguito del ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di  comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI della  società Sestese Calcio  SSD ARL  contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del Presidente Gabriele Gravina e nei confronti della Lega Nazionale  Professionisti  Serie  A,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore  Miccichè  Gaetano,  Lega  Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente avv. Mauro Balata, Lega Italiana Calcio Professionistico e Consiglio Direttivo Lega Pro, in persona del Presidente Ghirelli Francesco, Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente Sibilia Cosimo, ACF Fiorentina Spa, in persona del legale rapp. te p/t, Genoa CFC Spa, in persona del legale rapp. te p/t e il sig. Kouame Kouakou Christi, per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera,

la seguente

DECISIONE

Sul ricorso ex art. 30 CGS-CONI in relazione agli artt. 47, 49, 79 ed 80 CGS-FIGC con istanza di abbreviazione termini di comparizione ex art. 32 c. 3 CGS-CONI della società Sestese Calcio SSD A RL, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti

Contro

- Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del Presidente Gabriele Gravina rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione

e nei confronti

- della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del Presidente pro tempore Miccichè Gaetano,

- Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente avv. Mauro Balata,

- Lega Italiana Calcio Professionistico e Consiglio Direttivo Lega Pro, in persona del Presidente Ghirelli Francesco,

- Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente Sibilia Cosimo,

- ACF Fiorentina Spa, in persona del legale rapp.te p/t, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Vigna

- Genoa CFC SPA, in persona del legale rapp.te p/t, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani,

- sig. Kouame Kouakou Christi,

con l’intervento ad adiuvandum

 

- della società UC Albinoleffe Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio,

per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC N. 59/A del 7 agosto 2020 dove è stato deliberato “di abrogare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, i commi 7 e 8 dell’art. 102 delle N.O.I.F. in materia di contributo di solidarietà in ambito nazionale, fatti salvi gli esiti relativi alle cessioni definitive di contratto depositate nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ed i relativi premi e/o indennizzi inseriti negli accordi di cessione, che dovessero maturare nel corso della stessa stagione sportiva” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta delibera,

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato e debitamente notificato alle suesposte parti la società Sestese Calcio SSD a rl ha impugnato l’atto indicato in epigrafe che ha abrogato le disposizioni previste nelle NOIF (in particolare l’art. 102, commi 7 ed 8) in materia di contributo di solidarietà nazionale, a decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021.

Dopo aver  esposto,  in  un  breve excursus, gli eventi che hanno  portato,  nell’ottobre 2019,  all’approvazione  della normativa ora abrogata, la ricorrente ha evidenziato che, per effetto della cennata riforma, non beneficerebbe del contributo di solidarietà spettantegli nella qualità di società formatrice del calciatore Kouame Kouakou Christi, per averlo formato nella stagione sportiva 2013/2014.

Ciò in quanto il predetto calciatore è stato ceduto dal Genoa CFC Spa alla AC Fiorentina Spa in data 31 gennaio 2020 con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e la cessione definitiva si sarebbe perfezionata nella successiva stagione 2020/2021, stagione a decorrere dalla quale non trova più applicazione la disciplina del contributo di solidarietà nazionale in questione.

Ha evidenziato, inoltre, che il provvedimento impugnato dà contezza, quale presupposto dell’abrogazione censurata, dell’entrata in vigore della Circolare FIFA n.1709 del 13 febbraio 2020 che, citando testualmente l’atto gravato “istituisce le nuove norme in materia di contributo di solidarietà FIFA, applicabile anche ai trasferimenti domestici a partire dal 1 settembre 2020”.

Tale considerazione, poi, ha condotto il Consiglio Federale ad esprimersi, conseguentemente, per l’abrogazione del contributo di solidarietà previsto nell’art.102, commi 7 ed 8 delle NOIF.

Ha, conseguentemente, evidenziato l’illegittimità del provvedimento impugnato che avrebbe, appunto, abrogato il contributo di solidarietà pochi mesi dopo la sua entrata in vigore e sulla scorta di un presupposto logico-giuridico non sussistente in quanto la normativa FIFA non può considerarsi sovrapponibile a quella oggetto di abrogazione.

Espone la ricorrente che la disciplina della FIFA ha previsto che il contributo di solidarietà trovi applicazione anche ai trasferimenti di calciatori a titolo oneroso effettuate fra società appartenenti alla stessa federazione a condizione, però, che le società di formazione siano affiliate ad una federazione diversa rispetto a quella dove avviene il trasferimento.

In altri termini, quindi. l’invocata entrata in vigore di un norma di rango superiore, posta a base della decisione del Consiglio Federale della FIGC, non trova adeguato riscontro fattuale, in quanto la normativa FIFA avrebbe, invece, perseguito un interesse diverso rispetto a quello della norma abrogata, evidenziando che, a seguito dell’effetto abrogativo, la ricorrente non potrà beneficiare né del contributo di solidarietà introdotto dalla FIFA, pari al 5%, né di quello previsto dalla predetta abrogata disposizione nazionale.

Pertanto ha censurato la motivazione contraddittoria ed erronea sostenuta dal Consiglio Federale e richiamata nel provvedimento presidenziale impugnato, in quanto, in sostanza, la FIGC ha privato le proprie società affiliate di ogni sostentamento solidaristico nei casi come quello in discussione.

Ha, inoltre, censurato la delibera presidenziale sotto il profilo dell’illogicità e della ragionevolezza in relazione alle erronee premesse e per l’incoerenza del ragionamento e dell’iter seguito dal Consiglio Federale.

Si è costituita la FIGC che ha sostenuto in primo luogo l’insindacabilità della scelta effettuata, rientrante in un’ottica di “politica sportiva”, negando, poi, di aver mai sostenuto l’esistenza di una sovrapponibilità fra la disciplina UEFA e la disposizione abrogata.

Con atto di intervento del 19 settembre 2020 la società Albinoleffe ha sostenuto le ragioni della ricorrente.

A seguito dell’udienza del 24 settembre 2020, con ordinanza n. 4 depositata in pari grado il Tribunale  Federale Nazionale ha ordinato al Segretario Generale della FIGC di depositare copia del verbale del Consiglio Federale del 25 giugno 2020 citato nell’atto impugnato, nonché una dettagliata relazione sulla questione oggetto del giudizio, rinviando la discussione all’udienza del 27 ottobre 2020

La FIGC ha ottemperato all’incombente istruttorio, a seguito del quale è pervenuta memoria da parte della società Genoa CFC Spa, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dell’intervento per difetto di interesse, nonché, nel merito la legittimità del provvedimento impugnato.

Analogamente sono state depositate memorie difensive da parte della ricorrente e dell’interveniente a sostegno delle proprie tesi.

All’udienza del 27 ottobre 2020 le parti hanno insistito nelle proprie posizioni. La difesa della ricorrente ha eccepito la tardività e, conseguentemente, l’inammissibilità delle eccezioni formulate dalla società Genoa CFC Spa, a seguito della quale tutte le parti hanno replicato in aderenza ai propri scritti difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente statuire positivamente in ordine alla sussistenza dell’interesse concreto ed attuale a ricorrere da parte della ricorrente atteso che il contenuto del provvedimento impugnato è idoneo ad incidere, nello specifico, sulla posizione giuridica della ricorrente nella misura in cui, appunto, lede la propria legittima aspettativa al riconoscimento del contributo di solidarietà originariamente previsto in ossequio alla normativa ed abrogato proprio a decorrere dalla stagione sportiva in cui la ricorrente ne avrebbe maturato il riconoscimento.

Ciò premesso, il collegio ritiene, invece, non ammissibile l’intervento della società Albinoleffe Srl che legittima il proprio interesse richiamando la circostanza di aver provveduto a curare in passato la crescita e la formazione di svariati atleti, in età compresa fra i 12 ed i 21 anni in possesso dei requisiti utili a garantire alla società il diritto di usufruire del contributo in questione.

In disparte ogni considerazione in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere, rileva il Collegio che, la prospettazione fornita dalla società interveniente in ordine all’interesse perseguito non può essere in alcun modo collegato o dipendente dalla situazione dedotta in giudizio dalla società ricorrente, ma si appalesa come del tutto autonomo.

Pertanto, l’intervento dell’Albinoleffe deve essere ritenuto inammissibile, in applicazione del principio, pacificamente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale “…è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali” (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n.5596).

Con riferimento, invece, al ricorso principale, dall’esame degli atti dedotti in giudizio, anche a seguito dell’integrazione istruttoria disposta, il Collegio rileva che la normativa FIFA non sembra essere sovrapponibile a quella oggetto di abrogazione, laddove, infatti, prevede ulteriori fattispecie ammissibili al contributo di solidarietà, una diversa percentuale del contributo di solidarietà ed una diversa modalità di erogazione dello stesso e, nello stesso tempo, non prevede alcuna sostanziale tutela (a meno che la FIGC non ritenga con un proprio provvedimento di estenderne l’ambito di applicazione) nei confronti dei casi come quello dedotto in giudizio.

Non a caso lo stesso Segretario Generale, nella relazione depositata in giudizio, ha evidenziato espressamente che, successivamente “…Il Presidente Federale…ha proposto la conferma della sospensione del contributo di solidarietà al 3% e il rinvio di un ulteriore intervento in materia, più coerente con il mutato quadro generale di riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, ottenendo l’approvazione unanime del Consiglio”.

Tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la società ricorrente si è limitata ad impugnare la delibera presidenziale e non già il verbale e la conseguente decisione adottata nel corso del Consiglio Federale del 25 giugno 2020, citata nell’atto impugnato e, pertanto, conosciuta dalla ricorrente, dotata di autonoma efficacia lesiva proprio perché, in tale sede, sono state assunte e deliberati i contenuti trasposti, poi, nel provvedimento delegato presidenziale oggetto di impugnazione.

Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla circostanza che la decisione in questione è stata riesaminata e confermata nella riunione del Consiglio Federale del 15 settembre non impugnata dalla ricorrente, al riguardo non può valere quale impugnativa la generica clausola di stile contenuta nel ricorso in ordine all’impugnazione di “ogni atto presupposto” in quanto, come è evidente, oggetto principale di censura sono proprio le motivazioni logico giuridiche fatte proprie dal Consiglio Federale nel momento in cui ha preso atto dell’informativa del Segretario Generale della FIGC ed ha conferito la conseguente delega al Presidente Federale e, pertanto, tali determinazioni costituiscono presupposto fondamentale della consequenziale delibera presidenziale impugnata.

Sul  punto  è  opportuno  richiamare  il  costante  indirizzo  giurisprudenziale  secondo  il  quale  “..il  generico  richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2020, n.3365).

Pertanto, anche il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio:

- dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società Sestese Calcio SSD ARL;

- dichiara inammissibile l’intervento della società UC Albinoleffe Srl. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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