F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN del 11.11.2020 – Deferimenti nn. 4051/1151 pf19-20/GC/blp, 4046/1106 pf19-20/GC/blp e 4053/198 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 nei confronti della sig.ra Pretti Monica, dei sig.ri Pace Giuseppe, Mazzarella Giuseppe e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. nn. 26-27-28/TFN-SD) Decisione n. 42/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 4051/1151 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 Deferimento n. 4046/1106 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 Deferimento n. 4053/198 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 Reg. Prot. 26-27-28/TFN-SD

Decisione n. 42/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 4051/1151 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020

Deferimento n. 4046/1106 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020

Deferimento n. 4053/198 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020

Reg. Prot. 26-27-28/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Marco Santaroni – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 novembre 2020,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 4051/1151 pf19-20/GC/blp, 4046/1106 pf19-20/GC/blp e 4053/198 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 nei confronti della sig.ra Pretti Monica, dei sig.ri Pace Giuseppe, Mazzarella Giuseppe e della società Trapani Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con provvedimento dell’1 ottobre 2020, Prot. 4051/1151pf19-20/GC/blp, il Procuratore Federale f. f. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la sig.ra Pretti Monica, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserata all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’1/7/2020; al test eseguito in data 15/7/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 9/7/2020; al test eseguito in data 20/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/7/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 7/7/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 22/6/2020;

b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver vigilato o comunque per non aver provveduto ad assicurare nelle docce collocate all’interno degli spogliatoi, la necessaria aerazione e ventilazione forzata lasciando spento l’apposito aspiratore, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

- Il sig. Mazzarella Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 6/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’1/7/2020; al test eseguito in data 15/7/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 9/7/2020; al test eseguito in data 20/7/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 15/7/2020; nonché per non aver eseguito il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 7/7/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 22/6/2020;

b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver assicurato o comunque provveduto ad assicurare nelle docce collocate all’interno degli spogliatoi, la necessaria aerazione e ventilazione forzata lasciando spento l’apposito aspiratore, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

- La Società Trapani Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6,  comma  1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla la sig.ra Pretti Monica, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserata all’epoca dei fatti della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto,

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Mazzarella Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto,

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

Con provvedimento dell’1 ottobre 2020, Prot. 4046/1106pf19-20/GC/blp, il Procuratore Federale f. f. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il sig. Pace Giuseppe, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, secondo quanto stabilito dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire gli esami ematochimici inerenti il D-dimero, il CPK isotipi e Troponina nel test sierologico dell’8/6/2020 come prescritto da protocollo;

b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto stabilito dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire gli esami ematochimici inerenti il D-dimero, il CPK isotipi e Troponina nel test sierologico del 9/6/2020 e del 22/6/2020 come prescritto da protocollo;

c) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver vigilato o comunque per non aver provveduto a far osservare l’obbligo di dotazione del personale, oltre che della mascherina, anche dei guanti monouso e dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle postazioni di controllo della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, provveduto a far predisporre gli apposti percorsi di entrata ed uscita dall’impianto lasciando che venisse utilizzata una sola corsia priva di qualsiasi forma di divisione nonché della relativa segnaletica; per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nelle docce, collocate all’interno degli spogliatoi, la prescritta aereazione e ventilazione forzata omettendo di controllare che venisse acceso l’apposito aspiratore; nonché, in violazione dell’obbligo di dotazione dei predetti DPI, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, che il personale addetto ai materiali sportivi prelevasse, senza l’utilizzo dei guanti monouso, il materiale sporco dagli spogliatoi, non rispettando le norme relative al deposito, in appositi locali separati, dei materiali puliti da quelli sporchi, consentendo, altresì, al medesimo addetto di trasportare la cesta che li conteneva all’interno degli spogliatoi in presenza dei calciatori di rientro da una sessione di allenamento, il tutto senza avvalersi di percorsi separati necessari ad evitare la contaminazione, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

- Il sig. Mazzarella Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico secondo le modalità previste dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito gli esami ematochimici inerenti il D-dimero, il CPK isotipi e Troponina nel test sierologico dell’8/6/2020 come prescritto da protocollo;

b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico secondo le modalità previste dalle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito gli esami ematochimici inerenti il D-dimero, il CPK isotipi e Troponina nel test sierologico del 9/6/2020 e del 22/6/2020 come prescritto da protocollo;

c) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n.210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non provveduto a far rispettare le norme sopra richiamate in riferimento all’obbligo di dotazione del personale, oltre che della mascherina, anche dei guanti monouso e dei necessari materiali disinfettanti per la ripetuta igienizzazione della strumentazione sanitaria e delle postazioni di controllo della temperatura e della saturazione; per non aver, altresì, provveduto a garantire la predisposizione degli apposti percorsi di entrata ed uscita dall’impianto lasciando che venisse utilizzata una sola corsia, priva di qualsiasi forma di divisione nonché della relativa segnaletica; per non aver assicurato, inoltre, nelle docce collocate all’interno degli spogliatoi, la necessaria aereazione e ventilazione forzata omettendo di controllare che venisse acceso l’apposito aspiratore; nonché, in violazione dell’obbligo di dotazione dei predetti DPI, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, che il personale addetto ai materiali sportivi prelevasse, senza l’utilizzo dei guanti monouso, il materiale sporco dagli spogliatoi, non rispettando le norme relative al deposito, in appositi locali separati, dei materiali puliti da quelli sporchi, consentendo, altresì, al medesimo addetto di trasportare la cesta che li conteneva all’interno degli spogliatoi in presenza dei calciatori di rientro da una sessione di allenamento, il tutto senza avvalersi di percorsi separati necessari ad evitare la contaminazione, con ciò mettendo a rischio

la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

- La Società Trapani Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Pace Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto,

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Mazzarella Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto,

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

Con provvedimento dell’1 ottobre 2020, Prot. 4053/198pf20-21/GC/blp, il Procuratore Federale f.f. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- la sig.ra Pretti Monica, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserata all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall’inizio degli allenamenti di gruppo, con riferimento al primo test eseguito in data 07/09/2020, in ritardo rispetto all’inizio degli allenamenti collettivi del giorno 08/09/2020, senza attendere, tra l’altro, l’esito del controllo prima di procedere all’avvio degli stessi; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra, al T0 di ripresa delle attività collettive del 08/09/2020, l’esame sierologico e del tampone effettuato in ritardo il giorno seguente 09/09/2020, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme concernenti l’utilizzo dei DPI da parte dell’addetto all’esecuzione dei test, il quale, oltre a non utilizzare occhiali e guanti monouso, indossava la mascherina in posizione non corretta, senza tener conto delle dovute precauzioni al fine di evitare la contaminazione e la genuinità dei test in esecuzione, il tutto svolgendo l’attività di prelievo nell’atrio antistante gli spogliatoi alla presenza di diversi tesserati; per non aver fatto osservare, inoltre, l’obbligo di presidiare l’accesso al luogo di allenamento, consentendo l’ingresso senza la dovuta acquisizione dei parametri corporei della temperatura e della saturazione nelle sedute di allenamento svoltesi in data 08.09.2020 e 09.09.2020; nonché, per non aver provveduto alla sanificazione dei locali di uso comune e delle docce; per aver consentito, oltre a ciò, che l’allenamento dei vari componenti della squadra avvenisse a distanza ravvicinata e senza che il materiale sportivo (gym ball, palloni e kettlebell) fosse prelevato dagli addetti preposti ed utilizzato secondo le modalità richieste dal protocollo, compreso il cambio indumenti fatto circolare al di fuori dell’impianto sportivo ed affidato per la pulizia ai calciatori; per non aver provveduto, a seguito di accertata positività al Covid-19 di un membro del Gruppo Squadra, a garantire l’immediata pulizia/sanificazione generale, secondo le disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, e a disporre, altresì, l’isolamento fiduciario di tutto il Gruppo Squadra presso una struttura concordata, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

- Il sig. Mazzarella Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl:

a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone a 72/96 ore di anticipo dall’inizio degli allenamenti di gruppo, con riferimento al primo test eseguito in data 07/09/2020, in ritardo rispetto all’inizio degli allenamenti collettivi del giorno 08/09/2020, senza attendere, tra l’altro, l’esito del controllo prima di procedere all’avvio degli stessi; nonché, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra, al T0 di ripresa delle attività collettive del 08/09/2020, all’esame sierologico e del tampone effettuato in ritardo il giorno seguente 09/09/2020, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

b) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 78/A FIGC del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver fatto rispettare le norme concernenti l’utilizzo dei DPI da parte dell’addetto all’esecuzione dei test, il quale, oltre a non utilizzare occhiali e guanti monouso, indossava la mascherina in posizione non corretta, senza tener conto delle dovute precauzioni al fine di evitare la contaminazione e la genuinità dei test in esecuzione, il tutto svolgendo l’attività di prelievo nell’atrio antistante gli spogliatoi alla presenza di diversi tesserati; per non aver osservato, inoltre, l’obbligo di presidiare l’accesso al luogo di allenamento, consentendo l’ingresso senza la dovuta acquisizione dei parametri corporei della temperatura e della saturazione nelle sedute di allenamento svoltesi in data 08.09.2020 e 09.09.2020; nonché, per non aver provveduto alla sanificazione dei locali di uso comune e delle docce; per aver consentito, oltre a ciò, che l’allenamento dei vari componenti della squadra avvenisse a distanza ravvicinata e senza che il materiale sportivo (gym ball, palloni e kettlebell) fosse prelevato dagli addetti preposti ed utilizzato secondo le modalità richieste dal protocollo, compreso il cambio indumenti fatto circolare al di fuori dell’impianto sportivo ed affidato per la pulizia ai calciatori; per non aver provveduto, a seguito di accertata positività al Covid-19 di un membro del Gruppo Squadra, a garantire l’immediata pulizia/sanificazione generale, secondo le disposizioni della circolare n. 5443-22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, e a disporre, altresì, l’isolamento fiduciario di tutto il Gruppo Squadra presso una struttura concordata, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;

- La Società Trapani Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6,  comma  1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dalla la sig.ra Pretti Monica, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserata all’epoca dei fatti della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto,

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Mazzarella Giuseppe, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto,

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

Il Tribunale, preliminarmente, dispone la riunione al procedimento n. 4051/1151 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 (pr. 26) dei procedimenti n. 4046/1106 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 (pr. 27) e n. 4053/198 pf19-20/GC/blp del 01.10.2020 (pr. 28) in considerazione della connessione oggettiva e della parziale connessione soggettiva degli stessi.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, i deferiti Pretti Monica, Trapani Calcio Srl e Mazzarella Giuseppe, hanno fatto pervenire memorie difensive.

La difesa della Dott.ssa Pretti, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. della Società Trapani Calcio Srl, respinge gli addebiti mossi e connessi alla mancata vigilanza sulla effettiva adozione delle prescrizioni previste dalla normativa federale per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19. In particolare, si rileva come la deferita, che svolge la professione di commercialista, con studio in Roma, fosse estranea al contesto organizzativo ed operativo della società, affidato in concreto ad altri soggetti. La Dott.ssa Pretti, di stanza a Roma e mai presente a Trapani, non avrebbe mai assunto alcuna responsabilità in merito all’organizzazione degli adempimenti relativi alla pratica sportiva, ivi comprese le misure di sicurezza per la ripresa dell’attività dopo l’interruzione imposta dalla pandemia. La Dott.ssa Pretti, delegata alla sola gestione ordinaria della società, non avrebbe mai seguito gli incombenti societari prettamente sportivi ma si sarebbe limitata a quelli di altra natura.

L’infondatezza delle contestazioni mosse al legale rappresentante, per i motivi di cui sopra, per la difesa comporterebbe, altresì, il venir meno delle contestazioni mosse alla società Trapani Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta.

In ogni caso, anche in un’ottica di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie delle condotte ascritte alla società, si evidenzia come tutte le incolpazioni, elevate in data 1 ottobre 2020, siano riferibili alla precedente proprietà, atteso il passaggio di quote avvenuto il 30 settembre 2020 e, quindi, la sostanziale estraneità della governance attuale ai fatti oggetto dei deferimenti.

Le difese svolte nell’interesse del dott. Giuseppe Mazzarella, responsabile sanitario del Trapani Calcio Srl, senza smentire la ricostruzione in punto di fatto degli inadempimenti contestati, si concentrano tuttavia su taluni profili oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini di una attenuazione della responsabilità individuale del soggetto.

Si evidenzia, infatti, come il dott. Mazzarella, in quarantacinque anni di affiliazione, non abbia mai riportato sanzioni disciplinari, come lo stesso abbia prontamente riconosciuto la fondatezza degli addebiti mossi e collaborato fattivamente con gli organi accertatori. Si sottolinea come nessuna ricaduta sulla salute dei tesserati sia scaturita dagli inadempimenti dei protocolli sanitari, nonché la estrema difficoltà di operare in un frangente di crisi societaria in cui vi è stato un avvicendamento di figure dirigenziali con cui interfacciarsi e la dichiarata indisponibilità di diversi laboratori di analisi ad effettuare i tamponi al gruppo squadra in quanto creditori di ingenti somme nei confronti del Trapani Calcio Srl Mancanza di liquidità e di credito della società che hanno comportato anche la mancata predisposizione di ulteriori presidi seppur sollecitati dal dott. Mazzarella e che ad oggi hanno determinato l’esclusione della prima squadra dal campionato di Lega Pro e la proposizione di numerose istanze di fallimento nei confronti del club che, a sua volta, ha avanzato richiesta di concordato pre-fallimentare in bianco.

Il dibattimento

All’udienza del 4 novembre 2020, la Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno del deferimento, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per la sig.ra Pretti Monica: ammenda di € 4.320,00 (€ quattromilatrecentoventi/00);

- per il sig. Mazzarella Giuseppe: ammenda di € 6.375,00 (€ seimilatrecentosettantacinque/00);

- per il sig. Giuseppe Pace: ammenda di € 2.070,00 (€ duemilasettanta/00);

- per la società Trapani Calcio Srl: ammenda di € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00).

I difensori della dott.ssa Pretti e del dott. Mazzarella, rinviano alle argomentazioni svolte nelle memorie difensive depositate in atti, chiedendo, in ogni caso, l’applicazione di pena inibitoria e non pecuniaria per i propri assistiti.

Nessuno è comparso per il sig. Giuseppe Pace.

I motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e meritano accoglimento.

I procedimenti traggono origine dalle visite ispettive svolte presso l’impianto sportivo in uso al Trapani calcio Srl da parte del pool investigativo della Procura Federale, attivato con il compito specifico di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari emanati dalla FIGC ed approvati dalle autorità di governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Procura Federale ha contestato ai deferiti, la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, dell’art. 44 comma 1 NOIF nella parte in cui prevede che “le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”, in relazione alle “indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistico e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dai C.U. 201/A del 08/06/2020 e 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”.

Con il Comunicato Ufficiale n. 210/A, il Consiglio Federale ha chiarito, da un lato, che “le società professionistiche sono tenute all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti”, da altro lato che “è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche osservino rigorosamente i Protocolli Sanitari”, stabilendo “una specifica disciplina sanzionatoria con riferimento alla violazione di tali protocolli commessa nella stagione sportiva 2019/2020”. In particolare, con il predetto Comunicato Ufficiale è stato previsto che: - “in caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del CGS della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19”; - “le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS della FIGC”; - tali disposizioni “si applica[no] ai fatti commessi nella stagione sportiva 2019/2020” (disciplina sanzionatoria speciale prorogata alla stagione sportiva 2020/2021 con il menzionato C.U. 78/A del 01/09/2020).

Orbene, in punto di fatto, il Collegio rileva come gli inadempimenti su cui si fondano i deferimenti devono ritenersi tutti pacificamente acquisiti in quanto non contestati o smentiti dai soggetti cui sono stati mossi gli addebiti. Pertanto, gli esiti degli accertamenti svolti e le mancanze emerse della società Trapani Calcio Srl in relazione ai protocolli sanitari di cui alle Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistico e degli arbitri, come descritti nelle relazioni al Procuratore Federale da parte dagli organi ispettivi e trasfuse nelle imputazioni, possono ritenersi accertati nella loro interezza.

Per quanto concerne, in particolare, le responsabilità ascritte alla dott.ssa Pretti ed al dott. Pace, le stesse sussistono pure in difetto di deleghe operative specifiche in tema di gestione sportiva della società o di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Sul dirigente, legale rappresentante del sodalizio, grava infatti un obbligo generale di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte dei delegati di disposizioni di indiscussa rilevanza sia per l’ordinamento federale (alla luce delle richiamate disposizioni) che per quello statuale (cfr. art. 16 comma 3, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), stante altresì la valenza pubblicistica delle norme poste a tutela della salute del lavoratore e collettiva. Le misure di sicurezza introdotte per la ripresa dell’attività dopo l’interruzione imposta dalla pandemia, la cui omessa attuazione è oggetto dei deferimenti trattati, non possono certo annoverarsi nell’ambito di adempimenti societari relativi alla pratica sportiva (come dedotto dalla difesa della dott.ssa Pretti), rientrando a tutti gli effetti nell’ambito di protocolli di natura sanitaria per la tutela della salute ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Protocolli la cui corretta osservanza deve essere monitorata e seguita dalla dirigenza pur in presenza di soggetti tenuti in concreto ad attuarne i precetti come, nel caso di specie, il Responsabile Sanitario della società.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare dei due Presidenti del Consiglio di Amministrazione e Legali Rappresentanti succedutisi, dott. Giuseppe Pace e dott.ssa Monica Pretti, nonché del Responsabile Sanitario dott. Giuseppe Mazzarella per tutte le condotte ascritte.

Da tali comportamenti consegue, altresì, ai fini disciplinari la responsabilità diretta della società Trapani Calcio Srl ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, nonché la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS Inoltre, le disposizioni contenute nei richiamati C.U. n. 201/A e 78/A FIGC pongono gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, anche a carico delle Società in modo diretto e, pertanto, le norme richiamate determinano altresì una responsabilità propria della Società.

Sotto il profilo della quantificazione sanzionatoria delle condotte, il Collegio ritiene di dover tener conto del particolare momento in cui versava la società all’epoca dei fatti: coinvolta in una grave crisi economica di liquidità e di credito, in un avvicendamento della proprietà e dei vertici. Le sanzioni richieste dalla procura appaiono, pertanto, potersi rimodulare in considerazione di tali circostanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, riuniti preliminarmente i procedimenti, accoglie i deferimenti e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Pretti Monica, € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda;

- per il sig. Pace Giuseppe, € 1.300,00 (milletrecento/00) di ammenda;

- per il sig. Mazzarella Giuseppe, € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;

- per la società Trapani Calcio Srl, € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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