F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/TFN del 11.11.2020 – (Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 nei confronti del sig. Andrea Ciarrocchi + altri – Reg. Prot. n. 30/TFN-SD) Decisione n. 43/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 Reg. Prot. 30/TFN-SD

Decisione n. 43/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020

Reg. Prot. 30/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Marco Santaroni – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 4254/867 pf 19 20 GC/LDF/am del 06.10.2020 nei confronti dei sig.ri Andrea Ciarrocchi, Christian Gabrielli, Graziano Graziosi, Filippo Lospennato, [Lorenzo Marra, la cui posizione è definita separatamente], Patrizio Morini, Cesare Rosati, Diego Rosati,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Società Calcio Flaminia, con nota del 20 gennaio 2020, portava a conoscenza della Procura Federale che alcuni calciatori in forza alla predetta Società non avevano risposto a reiterate convocazioni, inviate e ricevute regolarmente, mancando di presenziare ad allenamenti e gare ufficiali; inoltre, fatta eccezione per uno solo di loro, per tutti si dirà d’appresso, tali calciatori non avevano prodotto il certificato di idoneità alla attività agonistica.

Si era trattato dei calciatori Andrea Ciarrocchi, Christian Gabrielli, Graziano Graziosi, Filippo Lospennato, Lorenzo Marra, Patrizio Morini, Cesare Rosati e Diego Rosati; in punto di convocazioni, gli ultimi due non avevano risposto a sei di esse, tutti gli altri a sette.

Più in particolare, era emerso che:

Ciarrocchi Andrea, destinatario di sette convocazioni, spedite a mezzo raccomandate dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; in merito alla produzione del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica, aveva adempiuto a tale aspetto con ritardo, a mezzo pec inviata alla Società in data 18.12.2019.

Gabrielli Christian, destinatario di sette convocazioni, spedite a mezzo raccomandate dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva mai prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. Egli non era comparso innanzi la Procura Federale, a fronte delle convocazioni dei giorni 25.06.2020 e 02.07.2020.

Graziosi Graziano, destinatario di sette convocazioni, spedite a mezzo raccomandate dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva mai prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. Egli non era comparso innanzi la Procura Federale, a fronte delle convocazioni dei giorni 25.06.2020 e 02.07.2020.

Lospennato Filippo, destinatario di sette convocazioni, spedite a mezzo raccomandate dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva mai prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. Egli non era comparso innanzi la Procura Federale a fronte delle convocazioni dei giorni 26.06.2020 e 03.07.2020.

Marra Lorenzo, destinatario di sette convocazioni, spedite a mezzo raccomandate dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva mai prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica.

Morini Patrizio, destinatario di sette convocazioni, spedite a mezzo raccomandate dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva mai prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. Era tuttavia emerso che il Morini il 23.12.2019 era stato ceduto in prestito alla Società Real Campagnano, alla quale aveva prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica. Egli non si era presentato innanzi la Procura Federale a fronte delle convocazioni dei giorni 30.06.2020 e 03.07.2020.

Rosati Cesare, destinatario di sei convocazioni, spedite a mezzo raccomandata dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva mai prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica.

Rosati Diego, destinatario di sei convocazioni, spedite a mezzo raccomandata dal 22.07.2019 al 22.11.2019, non si era presentato alle sedute di allenamento e non aveva fornito giustificazione alcuna in ordine alle sue assenze; inoltre non aveva prodotto il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica.

Nel corso delle indagini era risultato, per ammissione degli stessi calciatori, che costoro non avevano dato corso alle convocazioni perché la Società non aveva corrisposto loro il rimborso delle spese e perché, comunque, gli impegni scolastici non avevano consentito di rispettare l’orario degli allenamenti.

In siffatto contesto, la Procura Federale con atto del 6 ottobre 2020 ha deferito a questo Tribunale tutti i suddetti calciatori, ai quali ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 43 e 92 NOIF e, per quelli che non avevano risposto alle convocazioni dell’Organo inquirente, anche dell’art. 22 comma 1 CGS - FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione del 4 ottobre 2020, tenutasi in video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per i calciatori Christian Gabrielli, Graziano Graziosi, Filippo Lospennato e Patrizio Morini squalifica di giornate 4 (quattro) ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali; per i calciatori Andrea Ciarrocchi, Cesare Rosati e Diego Rosati, squalifica di giornate 3 (tre) ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali. Si è altresì collegata l’avv. Priscilla Palombi, la quale, nel corso delle indagini, aveva assistito i calciatori Andrea Ciarrocchi, Cesare Rosati e Diego Rosati e, ma che, non avendo ricevuto da costoro il mandato difensivo per il presente dibattimento, ha fatto solo atto di presenza.

Al calciatore Lorenzo Marra, in seguito a patteggiamento, oggetto di separata decisione a cui si rimanda, è stata comminata la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali.

Nessuno degli attuali restanti deferiti è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’art. 92 NOIF prevede al 1° comma che i tesserati sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni dettate dalle società di appartenenza ed al 2° comma che i giovani di serie devono partecipare alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società, salvo impedimenti dovuti a motivi di studio o di salute.

Inoltre l’art. 43 NOIF sulla tutela medico - sportiva prevede l’obbligatorietà dell’accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, che deve sussistere in occasione del primo tesseramento e che va ripetuta alla scadenza del certificato.

Dagli atti del procedimento risulta che tutti i deferiti non hanno risposto alle convocazioni della società di appartenenza e che è stata omessa al riguardo alcuna plausibile giustificazione; infatti, i motivi addotti dai deferiti, che avevano risposto alle convocazioni della Procura Federale, sono stati affermati (eccessiva lontananza del luogo degli allenamenti, mancato pagamento del fondo spese da parte della Società, impegni universitari o scolastici, viaggi all’estero), ma non sono stati adeguatamente comprovati, né è stato possibile accertarli con altri mezzi di natura presuntiva; è risultato, inoltre, che costoro, fatta eccezione per il Ciarrocchi e per il Morini, non avevano prodotto alla Società Calcio Flaminia il certificato di idoneità alla pratica dell’attività agonistica, finendo così per esporre la Società a gravi responsabilità, ove fossero stati in qualche modo utilizzati.

L’art. 22 comma 1° CGS - FIGC prevede l’obbligo dei tesserati di presentarsi, se convocati, innanzi agli organi di giustizia sportiva.

È indubbio che i calciatori Gabrielli, Graziosi, Lospennato e Morini non hanno ottemperato all’invito a comparire formulato dall’Organo inquirente, sicché è palese la violazione della norma sopra richiamata.

Nella valutazione delle sanzioni chieste dalla Procura Federale appare evidente a questo Tribunale che la mancata risposta alle convocazioni della Società ha comportato l’irrogazione di tre giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali e che la sanzione è stata aggravata di una ulteriore giornata di squalifica per quei calciatori che non erano comparsi innanzi la Procura Federale e che non avevano giustificato siffatte mancanze; quindi sono state chieste le quattro giornate di squalifica per Gabrielli, Graziosi, Lospennato e Morini, mentre per Andrea Ciarrocchi, Cesare Rosati e Diego Rosati è stata proposta per ciascuno la sanzione della squalifica di tre giornate; è stato considerato che Andrea Ciarrocchi aveva spedito alla Società il certificato di idoneità a mezzo Pec del 18.12.2019; che Cesare Rosati e Diego Rosati avevano mancato di rispondere a sei convocazioni e non a sette come gli altri; il Cesare Rosati, inoltre, aveva prodotto il certificato di idoneità all’attività agonistica, seppur in ritardo (16.01.2020) rispetto al giorno del tesseramento.

Siffatte sanzioni, nel loro complesso, sono suscettibili di accoglimento, seppur con parziali modifiche; nel mentre vanno accolte le quattro giornate di squalifica per Gabrielli, Graziosi e Lospennato e le tre giornate per il Ciarrocchi, devono essere ridotte le squalifiche per il Morini da quattro a tre giornate, per il Rosati Cesare ed il Rosati Diego da tre a due giornate ciascuno. Il Morini in data 23.12.2019 era stato ceduto in prestito alla Società Real Campagnano, a cui aveva prodotto il certificato di idoneità agonistica, di guisa che può ritenersi superata l’incolpazione relativa alla mancata produzione di tale certificato, con conseguente riduzione della sanzione richiesta. Il Rosati Cesare aveva in effetti prodotto il certificato di idoneità agonistica, anche se in data posteriore al suo tesseramento, mentre il Rosati Diego, come già evidenziato, aveva omesso di rispondere a sei e non a sette convocazioni e, al pari del Rosati Cesare, aveva risposto agli inviti della Procura Federale.

Il deferimento merita di essere interamente accolto nella parte motiva, con applicazione delle sanzioni di cui al seguente dispositivo.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, fatto salvo il patteggiamento disposto con separata decisione relativamente alla posizione del sig. Lorenzo Marra, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Ciarrocchi, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Christian Gabrielli, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Graziano Graziosi, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Filippo Lospennato, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Patrizio Morini, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Cesare Rosati, giornate 2 (due) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Diego Rosati, giornate 2 (due) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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