F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/TFN del 11.11.2020 – (Deferimento n.4167/1041 pf 19 20 LDF/GC/am del 05.10.2020 nei confronti della società ASD Nibionnoggiono – Reg. Prot. n. 29/TFN-SD) Decisione n. 44/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 4167/1041 pf 19 20 LDF/GC/am del 05.10.2020 Reg. Prot. 29/TFN-SD

 

Decisione n. 44/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 4167/1041 pf 19 20 LDF/GC/am del 05.10.2020

Reg. Prot. 29/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Marco Santaroni – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 4167/1041 pf 19 20 LDF/GC/am del 05.10.2020 nei confronti della società ASD Nibionnoggiono,

la seguente

DECISIONE

La documentazione versata in atti conferma il compimento dell’illecito ascritto alla ASD Nibionnoggiono a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti contestati al proprio calciatore sig. Davide Castagna, tesserato nella stagione 2019/2020, matricola 3.809.654 al quale è stato contestato di aver pubblicato sul proprio profilo Facebook una frase di discriminazione territoriale.

Quest’ultimo ha esplicitamente ammesso, dinanzi agli organi della Procura Federale, il compimento dell’illecito ascrittogli ed ha raggiunto l’accordo, ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, per la applicazione di una sanzione ridotta. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, la società per cui era tesserato all’epoca dei fatti il sig. Davide Castagna, ovvero la ASD Nibionnoggiono, risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

Le argomentazioni difensive svolte dal legale della ASD Nibionnoggiono nel corso dell’udienza, secondo cui la società avrebbe posto in essere attività volte ad evitare che il proprio tesserato commettesse l’illecito contestato, dimostrano che quanto compiuto dal sodalizio sportivo, seppur sicuramente apprezzabile, non è stato sufficiente in tal senso, avendo il giocatore, sig. Davide Castagna, pubblicato il post discriminatorio.

In tale contesto, pertanto, deve essere confermata la sanzione chiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge nei confronti della società ASD Nibionnoggiono la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it