F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/TFN del 17.11.2020 – (Deferimento n. 4662 /950pf19-20/GC/blp del 16.10.2020 nei confronti dei sig.ri Emiliano Olcese e Giuseppe Staiano – Reg. Prot. n. 31/TFN-SD) Decisione n. 45/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 4662 /950pf19-20/GC/blp del 16.10.2020 Reg. Prot. 31/TFN-SD

Decisione n. 45/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 4662 /950pf19-20/GC/blp del 16.10.2020

Reg. Prot. 31/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 17 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 4662 /950pf19-20/GC/blp del 16.10.2020 nei confronti dei sig.ri Emiliano Olcese e Giuseppe Staiano,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 16 ottobre 2020, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Emiliano Olcese, nella stagione sportiva 2019 – 2020 calciatore tesserato per la società SSD Casarano Calcio Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni Preliminari e dall’art. 5.3, comma 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’opera dell’Agente Sportivo sig. Giovanni Massa in occasione della stipula dell’accordo economico con la società SSD Casarano Calcio Srl per la stagione sportiva 2019 - 2020, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

- il sig. Giuseppe Staiano, nella stagione sportiva 2019 – 2020 calciatore tesserato per la società Calcio Foggia 1920 SSD a rl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni Preliminari e dall’art. 5.3, comma 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell’opera dell’Agente Sportivo sig. Giovanni Massa in occasione della stipula dell’accordo economico con la società Calcio Foggia 1920 SSD a rl per la stagione sportiva 2019 - 2020, nonostante la propria qualifica di calciatore.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Giorgio Ricciardi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Libera D’Amelio, per delega di entrambi i deferiti, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Emiliano Olcese e la seconda il sig. Giuseppe Staiano, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

valutati i chiarimenti resi in udienza dal rappresentante della Procura Federale, in esito all’ordinanza istruttoria di cui al verbale della riunione del 4 novembre 2020;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Emiliano Olcese, sanzione base giornate 2 (due) di squalifica, di cui una convertita in sei incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore, diminuita di 3 (tre) incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore, sanzione finale giornate 1 (una) di squalifica, oltre a 3 (tre) incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore; per il sig. Giuseppe Staiano, sanzione base giornate 2 (due) di squalifica, di cui una convertita in sei incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore, diminuita di 3 (tre) incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore, sanzione finale giornate 1 (una) di squalifica, oltre a 3 (tre) incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Emiliano Olcese e Giuseppe Staiano, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al ProcuratoreGenerale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

ritenuto che rientra nelle prerogative della Procura Federale la vigilanza sulla corretta esecuzione degli impegni assunti dai patteggianti;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Emiliano Olcese, giornate 1 (una) di squalifica, oltre a 3 (tre) incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore;

- per il sig. Giuseppe Staiano, giornate 1 (una) di squalifica, oltre a 3 (tre) incontri con i bambini del Centro “Bambini di Betania” di Tortoreto (TE) per il loro avvio all’attività di calciatore.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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