F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN del 17.11.2020 – (Deferimento n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020 nei confronti della società SSDARL Calcio Foggia 1920 – Reg. Prot. n. 214/TFN-SD) Decisione n. 46/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020 Reg. Prot. 214/TFN-SD
Decisione n. 46/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020
Reg. Prot. 214/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
avv. Angelo Venturini – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 17 novembre 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 2392/119pf20-21/GC/LDF/am del 19.08.2020 nei confronti della società SSDARL Calcio Foggia 1920,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 19 agosto 2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società SSDARL Calcio Foggia 1920, per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Corda Ninni, iscritto nell’albo dei tecnici ed all’epoca dei fatti tesserato per la società SSDARL Calcio Foggia 1920, così come formulati nel seguente capo di incolpazione “per avere lo stesso in un “post” pubblicato sul proprio profilo personale del social network “facebook” riportato sulle testate giornalistiche online “www.tuttocalciopuglia.com”, www.calciowebpuglia.it, e “foggiareporter.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell’onore del sig. Di Bari Riccardo, Direttore Sportivo della società Calcio Foggia 1920 SSD a rl; il sig. Corda Ninni, in particolare, utilizzava le seguenti testuali espressioni: “Mi ero ripromesso di non ribattere alle sciocchezze degli scappati di casa di turno, però sentire sentenziare chi ha fatto il direttore sportivo per un intera stagione non portando a casa un solo giocatore dico uno di quelli contattati da lui, dovrebbe tacere, invece questo invertebrato oltre ad essere stato totalmente inutile e non aver mai messo la faccia in nessuna situazione (nei momenti difficili si è sempre dileguato come il peggiore dei codardi) per un anno intero ora si permette di dare giudizi personali; un anno di nulla da parte sua, nessuno conosce neanche la sua voce; ora pensiamo al ripescaggio con una società sempre più forte e con un pubblico da Serie A”;
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS FIGC vigente, l’avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e, per delega della società deferita, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato una richiesta di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società SSDARL Calcio Foggia 1920, sanzione base € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, ridotta di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale,adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la società SSDARL Calcio Foggia 1920, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art.127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
comunicato infine alla società SSDARL Calcio Foggia che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti della società SSDARL Calcio Foggia 1920 l’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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