F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/TFN del 24.11.2020 – (Deferimento n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020 nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. n. 34/TFN-SD) Decisione n. 48/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020 Reg. Prot. 34/TFN-SD

Decisione n. 48/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020

Reg. Prot. 34/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 17 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 5184/ 120 pf 20-21/LDF/GC/am del 29.10.2020 nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Polisportiva Olympia Agnonese ASD proponeva reclamo alla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale per ottenere la condanna della Società ASD Vastese Calcio al pagamento della quota percentuale di incasso in ordine alla gara play-out Serie D girone F Vastese Calcio / Olimpia Agnonese del 12 maggio 2019.

Sosteneva la reclamante che la Vastese, ai fini della ripartizione del detto incasso, aveva indicato un numero di spettatori presenti alla gara pari a circa 1/3 rispetto a quelli effettivamente presenti; e ciò allo scopo di ridurre il pagamento della quota percentuale, che per regolamento era dovuto alla Società ospitata.

La Sezione Vertenze Economiche, con ordinanza n. 8/TFN-SVE del 19/20 dicembre 2019, ritenuta la necessità ai fini del decidere di accertare, per quanto possibile, l’entità degli spettatori che erano stati presenti alla gara, trasmetteva gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli accertamenti del caso e la investiva anche del fatto che il Presidente della Società Vastese, a nome Francesco Paolo Bolami, non aveva ottemperato all’invito a comparire rivoltogli dal Tribunale il 3 dicembre 2019.

La Procura Federale, ricevuta l’ordinanza il 10 gennaio 2020, svolte le indagini conseguenziali, rimetteva la propria relazione alla Sezione Vertenze Economiche, la quale, con decisione 8 giugno 2020, accoglieva per quanto di ragione il reclamo della Società Olympia Agnonese ASD e, nel contempo, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per l’eventuale deferimento della Società ASD Vastese Calcio 1902 e del suo Presidente Francesco Paolo Bolami. La Procura Federale il 29 ottobre 2020 deferiva a questo Tribunale il sig. Francesco Paolo Bolami, nella suddetta qualità, con la seguente incolpazione: violazione dell’art. 4 comma 1 in relazione al C.U. stagione sportiva 2020/2021 n. 147 del 2 luglio 2020 per aver indicato un numero di spettatori presenti alla gara pari a circa un terzo di quelli effettivi al fine di ridurre la quota percentuale di incasso spettante alla società avversaria, nonché per la violazione di cui all’art. 22 comma 1 CGS, secondo cui ai tesserati se convocati è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.

Veniva altresì deferita la Società Vastese Calcio 1902 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente.

La memoria difensiva

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 30 settembre 2020 a firma del proprio difensore avv. Flavia Tortorella, con la quale hanno chiesto, in via gradata, l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’azione disciplinare intrapresa nei loro confronti, nonché la mancata integrazione degli elementi della fattispecie contestata nel deferimento; hanno conseguentemente chiesto di essere prosciolti.

Hanno motivato, in punto di eccezione preliminare e pregiudiziale al merito, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119, commi 3 e 4, 123 comma 1 e 125 comma 2 CGS - FIGC, in quanto la Procura Federale, nell’istruire l’azione disciplinare, aveva eluso di applicare i termini di natura perentoria propri di siffatta azione ed aveva provveduto alla riapertura di una nuova indagine su fatti che avevano già costituito accertamento della precedente indagine che era stata svolta in seguito all’ordinanza della Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale ed il cui numero (21 pf 19- 20) era risultato identico all’attuale; con il che era stato promosso del tutto illegittimamente un nuovo procedimento, violativo di tutte le disposizioni dettate per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Nel merito, hanno dedotto l’assenza e/o l’insufficienza di prova in ordine agli illeciti che erano stati loro contestati ed hanno eccepito l’assenza di colpa in capo al Bolami, che, alla luce del notevole lasso di tempo intercorso dal fatto contestato, non ricordava se, all’epoca, vi fosse stato un impedimento oggettivo alla sua comparizione e/o la sussistenza di circostanze esimenti tali da comportare un affievolimento della sua responsabilità per non aver ottemperato all’invito a comparire rivoltogli dall’Organo inquirente; hanno infine eccepito l’insussistenza della responsabilità diretta della Società,essendo insussistente quella contestata al Bolami.

Il dibattimento

Alla riunione del 17  novembre 2020, tenutasi in video conferenza, si è  collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, contestate le tesi difensive dei deferiti, ha chiesto l’accoglimento del deferimento, con le sanzioni a carico del Bolami della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società ASD Vastese Calcio 1902 dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Si è altresì collegata per i deferiti l’avv. Flavia Tortorella, la quale si è riportata alla memoria difensiva, che ha illustrato oralmente ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre premettere che il caso in esame non può che essere disciplinato dal previgente CGS - FIGC in considerazione del  dato  relativo  alla  commissione  del  fatto  contestato,  identificabile  nella  data  della  gara  del  12  maggio  2019, allorquando era in vigore detto Codice e non l’attuale, entrato in vigore il 17 giugno successivo.

In tale ottica, l’eccezione preliminare e pregiudiziale sollevata dai deferiti è infondata sotto un duplice aspetto.

Vi è innanzi tutto da osservare che l’odierno deferimento ha tratto le mosse dalla decisione della Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che, nell’accogliere la domanda della reclamante Società Pol. Olympia Agnonese ASD, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale deferimento della Società Vastese e del Bolami.

Pertanto, il procedimento che ad impulso della Procura Federale ne era scaturito alla luce della decisione della Sezione Vertenze Economiche, si poneva come un nuovo rispetto al precedente procedimento incardinatosi innanzi la stessa Procura Federale, che, su richiesta della Sezione Vertenze Economiche, aveva avuto ad oggetto l’accertamento, per quanto fosse stato possibile, della entità del numero degli spettatori presenti alla gara di che trattasi e, nel contempo, di valutare il comportamento del Bolami.

Alla prima suddetta richiesta, la Procura Federale aveva dato risposta, trasmettendo in data 19 febbraio 2020 alla Sezione Vertenze Economiche gli atti dell’accertamento per il seguito di competenza.

Da tali accertamenti era scaturita la decisione della Sezione Vertenze Economiche sopra richiamata, che conteneva anche il disposto sulla trasmissione degli atti alla Procura Federale per il deferimento (eventuale) della Società Vastese e del Bolami.

Corretta è stata pertanto l’iniziativa della Procura Federale, che ha inteso aprire un fascicolo diverso dal precedente, da cui si era mossa un’attività di indagine del tutto diversa dalla prima.

Quanto ai termini di svolgimento dell’attività della Procura Federale nell’ambito dell’odierno deferimento, è innegabile che, rispetto alle date nelle quali i fatti si erano concretizzati (gara Vastese Calcio / Olimpia Agnonese del 12 maggio 2019), ad essi deve applicarsi, ai sensi dell’attuale art. 142 CGS - FIGC, la disciplina del previgente CGS - FIGC, che è stato in vigore sino alla data del nuovo, approvato quest’ultimo dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 258 dell’11 giugno 2019 e pubblicato sul C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019, di guisa che la natura di tali termini, secondo il consolidato orientamento degli Organi di giustizia sportiva, non è indirizzata verso la loro perentorietà, trattandosi di termini ordinatori.

Ed infatti è stato al riguardo osservato che, nel mentre sussiste in capo alla Procura Federale l’obbligo di avviare tempestivamente  e  portare  celermente  a  compimento  l’azione  disciplinare  non  appena  avuto  notizia  di  fatti disciplinarmente  rilevanti,  i  termini  previsti  dal  CGS  per  lo  svolgimento  delle  indagini  e  l’emanazione  dell’atto  di deferimento non hanno natura perentoria (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite, 8 marzo 2018 n. 11 e 7 aprile 2017 n. 25, in Corte Federale di Appello Sezione IV, 3 agosto 2020).

In questo preciso contesto nessun vizio è riscontrabile nell’attività svolta dalla Procura Federale.

Nel merito, il deferimento è parzialmente fondato.

Quanto al capo di imputazione relativo all’occultamento dell’effettivo numero di spettatori presenti alla gara del 12 maggio 2019, occorre rilevare la mancanza di prova certa in ordine alla effettiva consumazione dell’illecito.

La stessa Sezione Vertenze Economiche, nella decisione che si è più volte richiamata, aveva dato atto che non era stato possibile accertare il numero esatto degli spettatori presenti alla gara, né di quelli paganti; in più non era stata raggiunta alcuna certezza in ordine agli spettatori acceduti gratuitamente ed era rimasto incerto il prezzo dei biglietti di un settore dello stadio.

La domanda era stata accolta sulla base di criteri equitativi, perché era emersa l’incongruità del borderò predisposto dalla Società Vastese, seppur non quantificabile in relazione alle effettive presenze di pubblico e perché alla Società ospitata nulla era stato comunque percepito.

Ma, se tale valutazione è risultata decisiva per la Sezione Vertenze Economiche nel senso voluto dalla reclamante, non lo può essere in sede disciplinare, dove l’illecito o il tentativo di illecito attendono di essere provati compiutamente; la stessa parte motiva  del deferimento ha evidenziato che non  era stato  possibile accertare  il numero  esatto degli spettatori, né quello dei paganti, ma che sembrava indubbia l’esistenza di un significativo discostamento tra la reale presenza di pubblico nello stadio e quanto riportato nel borderò della Società Vastese.

Il capo di deferimento del Bolami e della Società di che trattasi va pertanto respinto perché non provato o non sufficientemente provato.

Fondato è di contro il deferimento del Bolami in ordine alla sua inottemperanza all’invito a comparire rivoltogli dalla Sezione Vertenze Economiche, rimasta ingiustificata.

Ai sensi dell’art. 1 bis comma 3 del previgente CGS - FIGC “ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva”.

Nel caso in esame il Bolami non soltanto non è comparso innanzi alla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, ma neppure ha motivato tale mancata comparizione, sicché la violazione che gli è stata contestata è fondata ed è suscettibile di essere sanzionato in relazione all’art. 19 comma 1 inciso H) CGS - FIGC previgente.  All’accertamento della violazione commessa dal Bolami consegue ai sensi dell’art. 4 comma 1 del previgente CGS - FIGC la responsabilità diretta della Società dal medesimo presieduta, che deve essere sanzionata a mente dell’art. 18 comma 1 inciso B) del previdente CGS - FIGC.

Appare tuttavia equo ridurre le richieste sanzionatorie della Procura Federale, che vanno ricondotte entro limiti di minore entità in considerazione del rigetto del primo capo d’imputazione.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento nella parte relativa alla violazione dell’art. 22, comma 1, CGS – FIGC e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Francesco Paolo Bolami, nella qualità, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società ASD Vastese Calcio 1902, € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Proscioglie gli incolpati dalle restanti contestazioni.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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