F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN del 24.11.2020 – (Deferimento n. 5434/217pf20-21/GC/gb del 4.11.2020 nei confronti del sig. Sciotto Pietro e della società ACR Messina SSDARL – Reg. Prot. n. 52/TFN-SD) Decisione n. 49/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5434/217pf20-21/GC/gb del 4.11.2020 Reg. Prot. 52/TFN-SD

Decisione n. 49/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5434/217pf20-21/GC/gb del 4.11.2020

Reg. Prot. 52/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 17 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 5434/217pf20-21/GC/gb del 4.11.2020 nei confronti del sig. Sciotto Pietro e della società ACR Messina SSDARL,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

1) il sig. Sciotto Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società ACR Messina SSDARL, della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 del 30/06/2020 s.s. 2020/2021 del Dipartimento Interregionale – LND, per non aver depositato i documenti previsti al punto 9 del predetto comunicato riguardanti le liberatorie dei tesserati Dejan Danza e Mattia Rossetti;

2) la società ACR Messina SSDARL, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D, pervenuta alla Procura Federale in data 22.09.2020.

All’udienza del 17 novembre 2020 è comparso l’avv. Giorgio Riccardi, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha chiesto confermato confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sciotto Pietro, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società ACR Messina SSDARL, € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva della società deferita, ed in particolare dalle dichiarazioni e connesse contabili relative ai pagamenti in favore dei calcatori Dejan Danza e Mattia Rossetti per il periodo 13 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020, allegate alla domanda di iscrizione al campionato, non risultano residui debiti della società per detto periodo, come dimostrato anche dalle successive liberatorie rilasciate dagli stessi tesserati.

Ciò presupposto, atteso che il punto 9 del C.U. citato prevede alternativamente l’obbligo di allegare le liberatorie rilasciate dai calciatori “e/o” la documentazione comprovante il pagamento, non si ravvisa la violazione precisata dalla Procura in udienza, secondo cui vi sarebbe stata la violazione dell’obbligo di produrre le liberatorie nel termine previsto dal C.U., risultando di contro l’obbligo previsto dal punto 9 puntualmente assolto mediante la modalità alternativa della produzione della prova documentale dei pagamenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  all’esito della Camera di consiglio, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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