F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN del 02.12.2020 – (Deferimento n. 5094 /358BISpf19-20/GC/blp del 27.10.2020 nei confronti del sig. Persichini Flavio – Reg. Prot. n. 33/TFN-SD) Decisione n. 50/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5094 /358BISpf19-20/GC/blp del 27.10.2020 Reg. Prot. 33/TFN-SD

Decisione n. 50/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5094 /358BISpf19-20/GC/blp del 27.10.2020

Reg. Prot. 33/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 5094 /358BISpf19-20/GC/blp del 27.10.2020 nei confronti del sig. Persichini Flavio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 27.10.2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale il sig. Persichini Flavio, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 12.8.2019 all’1.10.2019, per rispondere: della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento preferenziale di creditori della società per un importo complessivo pari a circa € 600.000,00, così come accertato dai curatori fallimentari nella loro relazione ex art. 33 L.F..

È pervenuta memoria difensiva del deferito con la quale lo stesso, sostanzialmente, ha ripercorso in sintesi il periodo in cui ha rivestito la carica sopra indicata, e dei rapporti intercorsi in particolare con i fratelli Tuttolomondo, nella gestione della società che ormati si trovava già in stato di fortissima crisi.

Il dibattimento

All’udienza del 26 novembre 2020, svoltasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Mormando, ha insistito per l’accoglimento del deferimento, rilevando, altresì di non aver ricevuto la memoria difensiva del deferito, chiedendo, inoltre l’irrogazione della sanzione pari a 2 (due) anni di inibizione.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il deferimento è fondato giacché la responsabilità del deferito nel fallimento del sodalizio palermitano appare in tutta la sua evidenza nella pronuncia di fallimento del Tribunale di Palermo che è opportuno ripercorrere nei suoi aspetti che qui interessano.

Il Collegio ritiene, infatti, che, correttamente, la Procura ha evidenziato le specifiche condotte poste in essere dal deferito nella pienezza delle funzioni rivestite che, fra l’altro, hanno comportato, nella ricostruzione fornita dal cennato giudice civile, l’improcedibilità della procedura di concordato che, almeno in linea teorica, avrebbe potuto evitare il fallimento.

Al riguardo la sentenza n. 112 del 18 ottobre 2019 più volte indicata nel deferimento ha chiaramente affermato che “….non può revocarsi in dubbio l’idoneità gravemente pregiudizievole per i creditori del pagamento eseguito dalla U.S. Città di Palermo s.p.a. in favore della Struttura s.r.l., tenuto conto dei seguenti elementi:

a) l’ingente importo convenuto a titolo di compenso, gravemente sproporzionato rispetto alla tariffa professionale di riferimento (art. 27 D.M.140/2012);

b) la pattuizione che il compenso si intendeva interamente maturato alla data di sottoscrizione dell’incarico, con corresponsione in due soluzioni di € 280.000,00 oltre IVA ciascuna, di cui la prima versata immediatamente;

c) la pacifica riconducibilità della società Struttura s.r.l. al Gruppo Arkus, e, precisamente, alla Sporting Network s.r.l., titolare dell’intero capitale della U.S. Città di Palermo s.p.a., tramite la controllata Palermo Football Club s.p.a. (ricostruzione non contestata dalla proponente, che, anzi, ha fondato proprio sul rapporto fiduciario la motivazione della scelta della società Struttura quale soggetto incaricato della redazione del piano); d) soprattutto, la circostanza che la società Struttura risulta essersi limitata a svolgere un mero ruolo di intermediazione rispetto alla scelta dei professionisti chiamati a redigere il piano (individuati dalla stessa società Struttura nei Dott.ri Castaldo e Fabozzi, giusta scrittura del 3/9/2019), pattuendo con la U.S. Città di Palermo, sostanzialmente per lo svolgimento del solo ruolo di intermediaria, una somma (€ 560.000,00 più IVA, oltre spese di trasferta e vacazioni) notevolmente superiore rispetto a quella (€ 300.000,00 oltre IVA e CP) convenuta con i predetti due professionisti per lo svolgimento dell’intero incarico loro conferito;

considerato che tale operazione ha palesemente determinato, in maniera del tutto ingiustificata, una notevole lievitazione dei costi e, quindi, un notevole danno per i creditori della U.S. Città di Palermo s.p.a., la quale ben avrebbe potuto affidare l’incarico direttamente ai predetti due professionisti, senza alcun passaggio di denaro in favore della società collegata Struttura e senza l’assunzione di rilevanti obbligazioni astrattamente prededucibili nei confronti della stessa;

ritenuto che, in proposito, la società proponente, sebbene espressamente sollecitata a rendere chiarimenti, è venuta meno  all’onere  –  impostole  dal  sopra  richiamato  autorevole  insegnamento  giurisprudenziale  –  di  dimostrare  la necessaria funzionalità e utilità del pagamento (e del sottostante contratto di conferimento dell’incarico) rispetto alla procedura concordataria, funzionalità contraddetta in radice – giova ripeterlo – dall’eccessività del compenso pattuito e, soprattutto, dal ruolo svolto dalla società Struttura, mera intermediaria nell’affidamento dell’incarico a professionisti terzi;

ritenuto che analogo incremento ingiustificato del passivo, con conseguente danno per il ceto creditorio, si è determinato per effetto dell’omesso licenziamento dei dipendenti, il cui mantenimento in forza alla società, seppur almeno in parte inizialmente giustificato, si è del tutto svuotato di utilità a seguito dello sgombero dalla sede eseguito dal Comune di Palermo l’1/8/2019 e della decisione dell’organo di giustizia amministrativa di esclusione della società dal campionato di calcio di serie B, circostanze che hanno determinato la società a cessare di fatto la propria attività ed a maturare la decisione di proporre un concordato meramente liquidatorio: tale omissione ha di certo aggravato la dispersione di risorse in pregiudizio degli altri creditori, senza che la società ne abbia ricevuto alcuna utilità, tenuto conto che, successivamente alla presentazione della domanda di concordato, i dipendenti non risultano avere svolto alcuna attività lavorativa;

considerato che le condotte fin qui descritte denotano un abuso dello strumento del concordato preventivo: la società U.S. Città di Palermo, invero, approfittando del proprio permanere nell’esercizio dell’impresa (caratteristico della procedura concordataria) e sottraendosi all’obbligo della preventiva autorizzazione giudiziale, ha  disperso notevoli risorse economiche, di ragionevole difficile recupero, depauperando il proprio attivo e alterando la par condicio creditorum, con una gestione, per di più, astrattamente produttiva di ingenti debiti prededucibili (cfr. Cass. n. 25471/2019);

ritenuto che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, le condotte poste in essere dalla società U.S. Città di Palermo s.p.a., stigmatizzate dai Commissari nelle citate relazioni – non reggendo né all’argomento c.d. di proporzione, data la già evidenziata eccessività di quanto fuoriuscito dalle casse sociali rispetto all’entità del passivo e del prevedibile fabbisogno

concordatario, né all’argomento c.d. di coerenza funzionale, in considerazione della acclarata non rispondenza dei pagamenti eseguiti alle finalità della procedura (v. Cass. n. 25458/2019; sul richiamo al criterio di proporzione, cfr. anche Cass. n. 11958/2018) – vanno inquadrate nell’ambito degli “atti in frode” di cui all’art. 173 L.F.;

osservato, inoltre, che la società è venuta meno agli obblighi informativi imposti con il decreto collegiale del 4/9/2019, avendo esposto, nella prima relazione periodica, dati non aggiornati, non avendo tempestivamente messo a disposizione dei Commissari le scritture contabili (adempimento funzionale all’espletamento dei compiti di vigilanza incombenti sui Commissari stessi), ed avendo altresì omesso di rendere i necessari chiarimenti in ordine alle discrasie di appostazioni contabili evidenziate dai Commissari;

ritenuto, pertanto, che la domanda di concordato va dichiarata improcedibile”

Tali atti sono stati adottati, come rilevato dalla Procura Federale senza la preventiva autorizzazione giudiziale e non possono che essere riconducibili all’operato dell’amministratore unico in carico al momento dei fatti sopra indicati. Appare, pertanto, evidente la responsabilità dell’odierno deferito che, nella memoria difensiva nulla ha addotto in ordine alle specifiche contestazioni formulate dalla Procura Federale.

Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta sanzionatoria formulata in udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Persichini Flavio la sanzione di anni 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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