F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN del 18.12.2020 – (Deferimento n. 5982/790pf19-20/GC/GT/mg del 16.11.2020 nei confronti della società ASD ACF Como – Reg. Prot. n. 58/TFN-SD) Decisione n. 68/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5982/790pf19-20/GC/GT/mg del 16.11.2020 Reg. Prot. 58/TFN-SD

Decisione n. 68/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5982/790pf19-20/GC/GT/mg del 16.11.2020

Reg. Prot. 58/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

a seguito del Deferimento del Procuratore federale n. 5982/790pf19-20/GC/GT/mg del 16 novembre 2020 nei confronti della società ASD ACF Como, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi  al procedimento disciplinare n. 790pf19-20  avente  a  oggetto: “Mancato  deposito  degli  accordi economici, relativi a n. 7 calciatrici, per la stagione sportiva 2019-2020, da parte della Società ASD ACF Como (Dipartimento Calcio Femminile – serie C, girone A). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21.1.2010 al n. 790pf 19-20”;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata in data 11.06.2020;

rilevato che il sig. Stefano Verga, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD ACF Como, e la società medesima, a seguito della notificazione della CCI, con riguardo al presente procedimento disciplinare, avevano rivolto istanza per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 del CGS, con accordo reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 7.08.2020 e con la determinazione delle sanzioni finali di giorni 75 di inibizione per il sig. Stefano Verga e di € 400,00 quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ACF Como;

rilevato che la società ASD ACF Como non aveva provveduto a versare l’ammenda nel termine perentorio di 30 giorni, di cui all’art. 126 del CGS;

rilevato che, con CU n. 151/AA del 9.11.2020, è stato dato atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo, per cui è stato dato corso al deferimento della società ASD ACF Como ai sensi e per gli effetti della richiamata normativa federale;

rilevato che, nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti i documenti allegati al deferimento che costituiscono fonti di prova, e rilevato che dall’esame degli stessi è emerso che la società ASD ACF Como ha omesso il deposito degli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con le calciatrici Baldo Iris (tesseramento del 4.04.2015), Colombo Lucrezia (tesseramento del 4.04.2015), Mammoliti Francesca (tesseramento dell’11.08.2017),

Riva Susanna (tesseramento del 14.07.2014), Michieletto Chiara (tesseramento del 26.07.2018), Soave Carlotta (tesseramento del 29.11.2014), Volpi Alice (tesseramento del 15.11.2012), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;

ritenuto che i menzionati fatti comportano la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 co. 1 del CGS alla ASD ACF Como, alla  quale  apparteneva  il  soggetto  avvisato  al  momento  della  commissione  dei  fatti;  in  virtù  del  rapporto  di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali, per i motivi sopra esposti, visto l’art. 125 del CGS ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

la Società ASD ACF Como, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Stefano Verga, consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con le calciatrici Baldo Iris (tesseramento del 4.04.2015), Colombo Lucrezia (tesseramento del 4.04.2015), Mammoliti Francesca (tesseramento dell’11.08.2017), Riva Susanna (tesseramento del 14.07.2014), Michieletto Chiara (tesseramento del 26.07.2018), Soave Carlotta (tesseramento del 29.11.2014), Volpi Alice (tesseramento del 15.11.2012), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale.

Le Memorie

Non venivano depositate Memorie. Si rende opportuno puntualizzare che originariamente la Società aveva affidato il patrocinio all’avv. Cesare Di Cintio, il quale successivamente rinunciava al mandato.

Ritiene a tal proposito il Tribunale Federale Nazionale che il mandato difensivo, in presenza di rinuncia, cessi di fatto al momento in cui la Società si doti di altro Difensore, circostanza questa che non si è verificata.

Il Dibattimento

Il Procuratore Federale, presente in udienza, nel richiamare i temi del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità della Società deferita, chiedendo l’applicazione della sanzione che segue:

€ 800,00 di ammenda per la ASD ACF Como. Nessuno compariva per il deferito.

La decisione

Il deferimento è fondato in ogni sua componente. Risulta pacificamente agli atti resi dalla Procura Federale, il mancato deposito degli accordi economici relativi a n. 7 calciatrici, per la stagione sportiva 2019-2020, da parte della Società ASD ACF Como (Dipartimento Calcio Femminile – serie C, girone A). È parimenti acclarato che il sig. Stefano Verga, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD ACF Como, e la società medesima, a seguito della notificazione della CCI, con riguardo al presente procedimento disciplinare, svolsero istanza per l’applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 del CGS, con accordo reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 7.08.2020 e con la determinazione delle sanzioni finali di giorni 75 di inibizione per il sig. Stefano Verga e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ACF Como. Si è tuttavia verificato che la società ASD ACF Como non ha provveduto a versare l’ammenda nel termine perentorio di 30 giorni, di cui all’art. 126 del CGS, per cui con CU n. 151/AA del 9.11.2020, è stata pronunciata la intervenuta risoluzione del predetto accordo. Venendo al merito della vicenda che vede quindi, quale odierna protagonista, la sola Società, i documenti ritualmente acquisiti nell’ambito di questo procedimento evidenziamo come la ASD ACF Como abbia omesso di depositare gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con le calciatrici Baldo Iris (tesseramento del 4.04.2015), Colombo Lucrezia (tesseramento del 4.04.2015), Mammoliti Francesca (tesseramento dell’11.08.2017), Riva Susanna (tesseramento del 14.07.2014), Michieletto Chiara (tesseramento del 26.07.2018), Soave Carlotta (tesseramento del 29.11.2014), Volpi Alice (tesseramento del 15.11.2012), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale. Tale omissione comporta la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 co. 1 del CGS alla ASD ACF Como, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare;

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società ASD ACF Como la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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