F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/TFN del 18.12.2020 – (Ricorso del sig. Simone Greco contro AIA – Reg. Prot. n. 59/TFN-SD) Decisione n. 69/TFN-SD 2020/2021 Ricorso del sig. Simone Greco Reg. Prot. 59/TFN-SD

Decisione n. 69/TFN-SD 2020/2021

Ricorso del sig. Simone Greco

Reg. Prot. 59/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA;

 

a seguito del Ricorso del sig. Simone Greco “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30  del 5  agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione  perché  infondato  in  fatto”, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con lettera pec ricevuta dalla Segreteria di codesto Tribunale in data 16 novembre 2020, in epigrafe indirizzata per conoscenza alla Segreteria dell'A.I.A., il ricorrente chiedeva l'annullamento dei seguenti atti:

- diniego rinnovo tessera, di cui al C.U. n. 30 del 5 agosto 2020;

- rigetto della richiesta di revoca di cui al C.U. n. 43 del 31 agosto 2020, entrambi adottati dal Comitato Nazionale A.I.A., censurandoli per travisamento dei fatti, erronea istruttoria e deficit motivazionale; chiedeva, altresì, il reintegro nei ruoli dell’Associazione.

A sostegno delle domande, il ricorrente lamentava che il mancato raggiungimento del numero minimo di gare da dirigere per la stagione sportiva 2019/2020, ridotto a 10 dal C.U. n. 81 del 9 giugno 2020 in deroga temporanea all'art. 6, comma 1, N.F.O.T. A.I.A., rimasto confermato in sede di riesame a seguito dell'istanza di revoca, non gli sarebbe imputabile. A tal proposito, egli precisava che a seguito del congedo usufruito in detta stagione, il numero minimo di gare utile da arbitrare sarebbe stato ridotto ufficialmente a sette. Di queste sette gare, una l'avrebbe diretta in data 27.10.2019 prima dell'indisponibilità segnalata dall'1 al 15 novembre 2019 per motivi di salute, regolarmente accettata, una sarebbe stata rifiutata il 17.11.2019, poi avrebbe goduto di un congedo dal 22 novembre al 23 dicembre 2019 (durante il quale avrebbe ricevuto una designazione rifiutata), poi dal 24 dicembre al 7 gennaio 2020 non sarebbe stato designato, poi avrebbe segnalato altra indisponibilità dall'8 al 15 gennaio per motivi di studio che sarebbe stata rifiutata, poi avrebbe rifiutato la designazione per una gara del 12.2.2020, poi avrebbe regolarmente diretto due gare alle date del 19 e 26 gennaio 2020, poi dal 27 gennaio al 6 febbraio 2020 non sarebbe stato designato, poi avrebbe inserito altra indisponibilità dal 7 al 17 febbraio 2020 per motivi di studio regolarmente approvata, cui avrebbe fatto seguito altra indisponibilità dal 27 febbraio al 3 marzo 2020, senza più essere designato per l'anticipata interruzione dei campionati dovuta all'epidemia. Asserisce che se fosse stato designato quanto disponibile avrebbe potuto raggiungere il numero minimo di sette gare e che anche l'indisponibilità avrebbe dovuto incidere sulla riduzione del numero minimo di gare da dirigere, come avviene per il congedo, vista che è pure soggetta ad approvazione. Sostiene di non essere in grado di produrre l'evidenza materiale di quanto affermato in quanto a seguito del provvedimento subito gli sarebbe inibito l'accesso al suo profilo personale sulla piattaforma informatica; a tal fine, chiede anche l'acquisizione di tali risultanze disponibili presso l'A.I.A..

A seguito della convocazione per l'odierna riunione, i difensori del ricorrente facevano pervenire via pec del 7 corrente mese  una  memoria  difensiva  datata  4  dicembre  2020  con  allegato  mandato  alle  liti,  nella  quale  sostenevano l'eccentricità nonché la manifesta illogicità del provvedimento gravato argomentate sul presupposto che la rescissione del vincolo associativo dovrebbe essere la conseguenza di un accertamento oggettivo del distacco assoluto e totale dell'associato dai valori dello Sport, tale da non consentire la formulazione di una prognosi di piena recuperabilità di tali valori. Nel caso di specie, ci si troverebbe, invece, a fronte di una difficoltà transeunte che non avrebbe impedito all'associato di effettuare i test tecnici ed atletici, di partecipare a raduni obbligatori, di pagare le quote associative, di dirigere gare sportive, di partecipare ad altre attività sezionali che avrebbero comprovato l'intraneità e l'affezione alla vita associativa, nonostante egli abbia dovuto ricorrere agli strumenti regolamentari del congedo e alla normativa dell'indisponibilità per fronteggiare le momentanee difficoltà di adempimento. L'attaccamento all'A.I.A. sarebbe deducibile da questa stessa impugnativa, oltre che dalla circostanza di non essere mai stato destinatario di sanzioni disciplinari e/o tecniche.

Aggiungevano i patrocinatori che il provvedimento gravato sarebbe inficiato da error in iudicando laddove avrebbe disatteso la tesi per la quale gli effetti dell'indisponibilità e del congedo dovrebbero ritenersi i medesimi al fine di determinare la sospensione temporale da utilizzare per l'esatta determinazione del contenuto, anche numerico, dell'attività tecnica di direzione delle gare. L'indisponibilità sarebbe la richiesta dell'associato di non essere impegnato per una singola gara o comunque per un periodo non superiore a 15 giorni, senza reclamare accettazione, mentre il congedo  riguarderebbe l'esonero  dall'attività  per  un  periodo  superiore  a  15  giorni,  corredato  da  documentazione comprovante le ragioni e lo stesso, dopo apposita valutazione, dovrebbe essere formalmente concesso. Eccepivano infine che, a fronte della legittimità delle indisponibilità dallo stesso segnalate (e non contestate) e del congedo concesso, il ricorrente sarebbe stato giuridicamente sospeso dall'attività tecnica, nell'impossibilità assoluta di assolvere l'obbligo minimo di gare cui fa riferimento il C.N. "non avendo gare da dirigere, in assenza della relativa designazione".

La memoria difensiva dell'A.I.A.

Con memoria datata 5 dicembre 2020, depositata il successivo giorno 7, l'A.I.A. si è costituita in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, l'emissione di declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale adito, essendo competente a conoscere la controversia de qua il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. – F.I.G.C.  con  conseguente  dichiarazione  di  improponibilità,  improcedibilità  e/o  inammissibilità  del  ricorso  e,  in  via preliminare subordinata, la declaratoria di difetto di interesse ad agire e conseguente rigetto di tutte le domande perché improcedibili e/o inammissibili e, in via ulteriormente gradata, il rigetto delle avverse domande siccome infondate, in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite, producendo otto documenti ed opponendosi all'avversa istanza di acquisizione documentale in quanto generica ed irrilevante.

Il dibattimento

All'odierna riunione, il Presidente illustra brevemente lo stato degli atti del procedimento e defensionali e dà facoltà di parola alle parti. Il difensore dell'A.I.A. eccepisce l'irricevibilità e/o inammissibilità della memoria inviata dei difensori del ricorrente in data 7 corrente mese in quanto non sarebbe stata spedita in copia alla controinteressata A.I.A.. Replica il difensore del ricorrente, il quale dichiara e conferma di avere provveduto al solo deposito della contestata memoria presso la segreteria di codesto Tribunale, senza ulteriore invio della medesima all'A.I.A..

Per il resto, entrambi i difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi, conclusioni comprese.

I motivi della decisione

a) In fatto.

I documenti allegati alla memoria difensiva dell'A.I.A. hanno consentito al Collegio di disporre della completa documentazione istruttoria e di ovviare alle omissioni di allegazione del ricorrente il quale non si era onerato di produrre in  giudizio  i  due  provvedimenti  oggetto  del  gravame. Tali acquisizioni  consentono  una  migliore  e  più  esaustiva comprensione della vicenda.

Il Presidente della Sezione A.I.A. di Acireale, quale Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.), ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera d) Reg. A.I.A., ha provveduto a formulare le proposte da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale al termine della stagione 2019/2020.

Con riguardo all'allora A.E. Simone Greco, attuale ricorrente, la proposta formulata è stata quella della perdita della qualifica per non rinnovo tessera, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b), motivata per non avere costui svolto, per causa allo stesso imputabile, attività tecnica minima prevista dall'art. 6 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (N.F.O.T.), attività peraltro limitata nel caso di specie a sole sette gare per effetto sia della riduzione del numero minimo a dieci come deliberato dal Comitato Nazionale per tutti i direttori di gara a causa della pandemia, sia dell'incidenza proporzionale del congedo che aveva chiesto ed ottenuto, avendo l’interessato diretto soltanto tre gare, presentato due rifiuti ingiustificati alle designazioni, chiesto ben quattro periodi di indisponibilità che ne avevano precluso il regolare l'impiego.

Il Comitato Nazionale, competente ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Periferici e delle proposte formulate a fine stagione, con delibera del 5 agosto 2020, pubblicata in pari data nel Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 30, ha adottato il divisato provvedimento di “Non Rinnovo Tessera” (N.R.T.) a carico di plurimi associati appartenenti a tutti i Comitati Regionali, fra i quali il ricorrente, invitando i Presidenti di Sezione a comunicarlo ai diretti interessati secondo l’appartenenza associativa, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Reg. citato.

Il Presidente della Sezione di Acireale vi ha provveduto con mail datata 11 agosto 2020.

Con istanza del 25 agosto 2020, indirizzata al Presidente dell'A.I.A. ed al Comitato Nazionale, il sig. Simone Greco ha chiesto la revoca del provvedimento di N.R.T., come consentito dall'art. 52, comma 3, Reg. citato, esponendo i fatti già sopra elencati, contestando così che gli fosse imputabile il mancato raggiungimento del numero minimo di gare da dirigere nella precorsa stagione sportiva e sottolineando di avere pagato le quote sezionali durante l'interruzione dei campionati.

Il Comitato Nazionale, visto il C.U. n. 30 del 5 agosto 2020 e le determinazioni assunte sulla base delle relazioni di fine stagione dei competenti Organi Tecnici, ha deliberato, con C.U. n. 43 del 1° settembre 2020, di rigettare le istanze di revoca e di confermare il provvedimento di N.R.T. a carico di vari associati, tra i quali il ricorrente.

Quest'ultimo è stato notiziato dell'esito con mail del Presidente di Sezione A.I.A. di Acireale del 1° settembre 2020.

A seguito di tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto l’odierno gravame con lettera pec pervenuta alla segreteria in data 16 novembre 2020 e spedita all'A.I.A. per conoscenza.

b) In diritto.

- La difesa dell'A.I.A. solleva, anzitutto, una eccezione pregiudiziale di rito sull'asserita incompetenza per materia (melius, per territorio)  di codesto Tribunale ai sensi del combinato disposto  di cui agli artt. 83  e  92  del C.G.S. osservando che  il ricorrente, all'epoca della vigenza del rapporto associativo, svolgeva attività tecnica in ambito territoriale e non nazionale ove ricopriva il ruolo di arbitro effettivo alle dipendenze dell'O.T.S.; sulla scorta di tale premessa, la difesa eccipiente indica come competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. - F.I.G.C.: il criterio relativo alle delibere impugnate, sempre previsto dalla norma citata, non risulterebbe applicabile nel caso di specie trattandosi di atti adottati non  dall'Assemblea Federale  F.I.G.C.  e  dal Consiglio Federale, bensì dal Comitato Nazionale dell'A.I.A.

L’eccezione non è persuasiva.

Il Collegio ritiene che, relativamente ai ricorsi di cui all’articolo 30 del C.G.S. - CONI, tra i quali rientra quello in esame, ai fini  del  riparto  di  competenza  (territoriale)  assume  rilievo  dirimente  non  già  la  sede  (periferica)  di  attività  e  di inquadramento del soggetto (fra l'altro allo stato neppure sussistente all'interno dell'A.I.A.) bensì, la sede dell’Autorità emanante l’atto impugnato ovvero l’ambito, nazionale o periferico dell'Organo decidente il cui atto si intende avversare nonché la portata effettuale del provvedimento medesimo oltre che la sua incidenza o meno su una pluralità di destinatari in ragione del complessivo assetto di interessi che con la decisione si intende regolare (vedasi per un caso analogo il C.U. 36/TFN stagione 2018/2019).

Ebbene, nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono stati emanati dalla Autorità centrale di governo nazionale dell’A.I.A.; l’atto di diniego rinnovo tessera è stato assunto nei confronti di una pluralità di (ex) associati e, seppure scindibile sul piano soggettivo, regola unitariamente il medesimo interesse di settore.

Pertanto, l’eccezione di incompetenza del T.F.N. deve essere respinta dovendosi fare applicazione del principio generale per cui il provvedimento deve essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria che ha competenza nella circoscrizione ove opera e ha sede l’autorità emanante l’atto impugnato, anche se gli effetti dell’atto dovessero prodursi in ambito periferico.

Sempre la difesa dell'A.I.A. ha poi sollevato una seconda eccezione preliminare di irricevibilità del gravame: l'atto introduttivo sarebbe stato tardivamente depositato con conseguente definitività degli impugnati provvedimenti.

L’ eccezione è fondata.

La lettera pec del 16 novembre 2020 del sig. Simone Greco che ha dato origine al presente procedimento, inviata anche alla segreteria dell'A.I.A., per quanto non enunci la natura del ricorso proposto né lo qualifichi con riferimento a norme sostanziali o procedurali, manifesta chiaramente, nella descrizione del fatto e soprattutto nelle domande formulate nell'ultimo capoverso, il fine che l’istante intende perseguire, che è quello di conseguire una pronuncia del Tribunale di "annullamento del provvedimento di non rinnovo tessera di cui al C.U. n. 30 del 5 agosto 2020 e del rigetto della richiesta di revoca di cui al C.U. n. 43 del 31.8.2020 entrambi adottati dal Comitato Nazionale dell'A.I.A.".

L'interesse azionato in giudizio è volto a far valere il diritto del tesserato di agire avanti gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative riconosciutegli dall’'ordinamento sportivo, al fine di rimuovere il pregiudizio ovvero una lesione patita ex art. 47 del C.G.S.. Il mezzo che l’ordinamento sportivo mette a disposizione del soggetto è quello impugnatorio, mediante lo strumento del ricorso da inviare all'Organo competente e contestualmente all'eventuale controparte, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 49 del C.G.S. citato.

In assenza di una specifica disciplina sui termini di cui al ricorso in esame, non possono che valere al riguardo i termini generali contemplati nell'articolo 30, comma 2, del C.G.S. – CONI, il quale così dispone: "il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale".

Tale termine, per come configurato nel regime dei ricorsi ad iniziativa di parte interessata, quest’ultima titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che assume consistenza simile a quella dell’interesse legittimo (artt. 25 e ss del C.G.S. – CONI) deve ritenersi perentorio, tenuto conto della sanzione che accompagna la violazione della norma medesima.

Senonché, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ben oltre il termine di rito, soltanto in data 14 novembre 2020, quando cioè risultavano abbondantemente superati i termini decadenziali di impugnativa dei provvedimenti avversati. Precisamente, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa del diniego rinnovo tessera iniziava a far data dalla comunicazione ricevuta via mail dal ricorrente il giorno 11 agosto 2020 (inviatagli dal Presidente di Sezione, che lo rendeva edotto sul contenuto del C.U. n. 30 del 5 agosto 2020); quello di impugnativa del rigetto della richiesta di revoca del citato provvedimento di N.R.T., iniziava a decorrere dal 1° settembre 2020, data nella quale era pervenuta al ricorrente la comunicazione via mail del Presidente di Sezione che lo informava cognita causa sul contenuto del C.U. n. 43 datato 1 settembre 2020.

Consegue a ciò, che entrambi i gravami proposti uno actu avverso i due provvedimenti, sono tardivi e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

L’irricevibilità assorbe ogni altra questione di rito e di merito.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in proprio dall'ex tesserato, probabilmente con scarsa conoscenza della materia procedurale, nell'apprezzabile tentativo di mantenere il legame associativo, in un contesto storico di particolare complessità, induce il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dichiara irricevibile il ricorso. Spese di lite integralmente compensate.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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