F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN del 21.12.2020 – (Deferimento n. 6337/163 pf20-21/GC/GT/mg del 24.11.2020 nei confronti del sig. Nogara Simone e della società Sangimignanosport Scoopsd – Reg. Prot. 65/TFN-SD) Decisione n. 73/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6337/163 pf20-21/GC/GT/mg del 24.11.2020 Reg. Prot. 65/TFN-SD

Decisione n. 73/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6337/163 pf20-21/GC/GT/mg del 24.11.2020

Reg. Prot. 65/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6337/163 pf20-21/GC/GT/mg del 24.11.2020 nei confronti del sig. Nogara Simone e della società Sangimignanosport Scoopsd,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 24 novembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- il sig. Simone Nogara, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sangimignanosport Scoopsd, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al paragrafo III), punto 14), lett. c), del C.U. LND n. 1 del 1.07.2018 s.s. 2018/2019, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 3.01.2019 per la s.s. 2018/2019 con l’allenatore Simone Marmorini per la conduzione tecnica della prima squadra, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso;

- la Società Sangimignanosport Scoopsd, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All’odierna riunione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 nei riguardi della Sangimignanosport Scoopsd e nei confronti del sig. Simone Nogara l'inibizione di mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per i deferiti.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

Tutti i fatti contestati dalla Procura Federale nei riguardi del sig. Simone Nogara, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sangimignanosport Scoopsd, sono supportati e documentalmente comprovati dai seguenti atti:

- Fascicolo del Collegio Arbitrale presso la LND, trasmesso dalla segreteria del C.A. alla Procura Federale in data 17.08.2020;

- Lodo del Collegio Arbitrale, comprensivo del rilievo relativo al mancato deposito dell’accordo economico sottoscritto con il tecnico Sig. Marmorini Simone, da parte della società Sangimignanosport Scoopsd, pubblicato sul C.U. n. 3/2020 del 14.07.2020 allegato al C.U. n. 25/2020 della LND di pari data;

- Nota Dipartimento Interregionale presso la LND, datata 30.06.2020, relativa al mancato deposito dell’accordo economico;

- Copia dell’accordo economico sottoscritto in data 3.01.2019;

- C.U. LND n. 1 del 1.07.2018 s.s. 2018/2019.

Il sig. Nogara deve pertanto rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al paragrafo III), punto 14), lett. c), del C.U. LND n. 1 del 1.07.2018 s.s. 2018/2019, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto il 3.1.2019 per la s.s. 2018/2019 con l’allenatore Simone Marmorini per la conduzione tecnica della prima squadra, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

In conclusione, dai mezzi di prova forniti dalla Procura Federale con il deferimento in esame, è possibile ritenere dimostrata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Simone Nogara e di conseguenza la responsabilità diretta della Sangimignanosport Scoopsd per tutti i fatti ascritti al proprio legale rappresentante, sig. Simone Nogara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società Sangimignanosport Scoopsd, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento,00), e dispone nei confronti del Signor Simone Nogara l’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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