F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN del 21.12.2020 – (Deferimento n. 6083/642 pf 19-20 GC/LDF/ac del 18.11.2020 nei confronti della società ASD Nocerina Calcio 1910 – Reg. Prot. 62/TFN-SD) Decisione n. 72/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6083/642 pf 19-20 GC/LDF/ac del 18.11.2020 Reg. Prot. 62/TFN-SD

Decisione n. 72/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6083/642 pf 19-20 GC/LDF/ac del 18.11.2020

Reg. Prot. 62/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6083/642 pf 19-20 GC/LDF/ac del 18.11.2020 nei confronti della società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. 952941),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

A seguito di comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 642 pfi 19/20 adottato nei confronti dei sig.ri Giovanni Cavallaro, Marcello Esposito, Paolo Maiorino e della società ASD Nocerina 1910, a seguito del quale venivano rilevate le seguenti violazioni:

Giovanni Cavallaro, calciatore della ASD Nocerina 1910 all’epoca dei fatti, perché ha agito in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, perché nella stagione sportiva 2019-2020, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto dal 27.10.2019 le funzioni di allenatore - unitamente al sig. Marcello Esposito - in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 - partecipante al campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H” - così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;  Marcello Esposito, allenatore di base – codice 58.512 - iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, perché ha agito in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, poiché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 fino al 16.01.2020 – data di tesseramento con la ASD Nocerina 1910 - pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina  1910  partecipante al campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”, come emerge dalle distinte di gara dal 27.10.2019 in poi, nonché per aver consentito che il sig. Giovanni Cavallaro calciatore della ASD Nocerina 1910, e pertanto soggetto privo di ogni abilitazione per la conduzione tecnica, svolgesse – unitamente allo stesso Esposito – funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società;

Paolo Maiorino, presidente della ASD Nocerina 1910 (matricola 943219) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF, nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Marcello Esposito, durante la stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 sino al 16.01.2020 – data di tesseramento del predetto con la ASD Nocerina 1910 –, di svolgere l’attività di allenatore in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 – partecipante campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”- benché lo stesso fosse privo di tesseramento, nonché per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giovanni Cavallaro, soggetto non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica di svolgere le funzioni di allenatore – unitamente al sig. Marcello Esposito - in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;

ASD Nocerina 1910, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

Il procedimento in esame veniva in precedenza già definito e concluso ex art. 126 CGS nei riguardi di tutti i deferiti sopra menzionati, e reso noto con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 25/ AA, emesso in data 10 luglio 2020.

In merito alla posizione della ASD Nocerina 1910, si osserva che quest'ultima, contrariamente a quanto pattuito, non ottemperava al pagamento di quanto statuito entro il termine di 30 giorni; per tali ragioni, in data 18 novembre 2020 la Procura Federale procedeva con atto di deferimento nei riguardi della ASD Nocerina 1910 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti posti in essere dai sig.ri Giovanni Cavallaro, Marcello Esposito e Paolo Maiorino.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la società deferita non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 600,00 nei riguardi della ASD Nocerina 1910. Nessuno è comparso per la deferita.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti del deferimento, rileva che lo stesso è da ritenersi fondato e deve essere accolto.

Tutti i fatti contestati dalla Procura Federale nei riguardi de sig.ri Giovanni Cavallaro, Marcello Esposito e Paolo Maiorino, sono supportati e documentalmente comprovati dai seguenti atti:

- lettera di incarico del 18/12 /2019, Prot. 7842/642pf 19 29 CG/LDF/ac;

- atto di sostituzione del collaboratore della Procura del 19/12/2019 prot. 7897/642pf 19 20 GC/LDF/ac;

- segnalazione del 22/11/2019 da parte dell’A.I.A.C. – Gruppo Regionale Campania pervenuta alla Procura Federale in data 26/11/2019 prot. 6866 e relativi allegati;

- relazione del Collaboratore della Procura Federale della FIGC dott. Franco Donnarumma e relativi allegati nella stessa richiamati;

Risulta pertanto acclarato che:

Giovanni Cavallaro, calciatore della ASD Nocerina 1910 all’epoca dei fatti, ha agito in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, perché nella stagione sportiva 2019-2020, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto dal 27.10.2019 le funzioni di allenatore - unitamente al sig. Marcello Esposito - in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 - partecipante al campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H” - così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa;  Marcello Esposito, allenatore di base – codice 58.512 - iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato all’epoca dei fatti, ha agito in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, poiché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 fino al 16.01.2020 – data di tesseramento con la ASD Nocerina 1910 - pur non essendo regolarmente tesserato, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910  partecipante al campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”, come emerge dalle distinte di gara dal 27.10.2019 in poi, nonché per aver consentito che il sig. Giovanni Cavallaro calciatore della ASD Nocerina 1910, e pertanto soggetto privo di ogni abilitazione per la conduzione tecnica, svolgesse – unitamente allo stesso Esposito – funzioni ed attività proprie di un allenatore in favore della predetta società;

Paolo Maiorino, presidente della ASD Nocerina 1910 (matricola 943219) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF, nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, ha consentito e comunque non impedito al sig. Marcello Esposito, durante la stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 sino al 16.01.2020 – data di tesseramento del predetto con la ASD Nocerina 1910 – di svolgere l’attività di allenatore in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 – partecipante campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”- benché lo stesso fosse privo di tesseramento, nonché per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giovanni Cavallaro, soggetto non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica di svolgere le funzioni di allenatore – unitamente al sig. Marcello Esposito - in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa.

In definitiva, dai mezzi di prova forniti dalla Procura Federale con il deferimento in esame, è possibile ritenere dimostrata con sufficiente certezza la responsabilità diretta e oggettiva della ASD Nocerina 1910 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per tutti i fatti ascritti ai sig.ri Giovanni Cavallaro, Marcello Esposito e Paolo Maiorino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della società ASD Nocerina Calcio 1910 la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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