F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76/TFN del 23.12.2020 – (Deferimenti nn. 6710 /325pf20-21/GC/gb, 6712 /326pf20-21/GC/gb, 6713 /327pf 20-21/GC/gb e 6714 /328pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020 nei confronti del sig. Salucci Marco e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. 75-76-77-78/TFN-SD) Decisione n. 76/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6710 /325pf20-21/GC/gb del 03.12.2020 Deferimento n. 6712 /326pf20-21/GC/gb del 03.12.2020 Deferimento n. 6713 /327pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020 Deferimento n. 6714 /328pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020 Reg. Prot. 75-76-77-78/TFN-SD

Decisione n. 76/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6710 /325pf20-21/GC/gb del 03.12.2020

Deferimento n. 6712 /326pf20-21/GC/gb del 03.12.2020

Deferimento n. 6713 /327pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020

Deferimento n. 6714 /328pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020

Reg. Prot. 75-76-77-78/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,

a seguito del Deferimenti del Procuratore Federale nn. 6710 /325pf20-21/GC/gb, 6712 /326pf20-21/GC/gb, 6713 /327pf 20-21/GC/gb e 6714 /328pf 20-21/GC/gb del 03.12.2020 nei confronti del sig. Salucci Marco e della società Trapani Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con provvedimenti del 3 dicembre 2020 il Procuratore Federale F.F. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Salucci Marco e la Società Trapani Calcio Srl per rispondere:

Salucci Marco

- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 30 settembre 2020, gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, per la mensilità di giugno 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega  competente e  ai  periodi  di  svolgimento  degli  stessi  (nota  n.  6710/325  pf  20-21/GC/gb  del 3.12.2020);

- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 30 settembre 2020, gli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 6712/326 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);

- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 30 settembre 2020, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti per il periodo gennaio-giugno 2020 dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,

titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 6713/327 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);

  • della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 30 settembre 2020, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti per il periodo gennaio-giugno 2020 dovuti alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 6714/328 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);

Trapani Calcio Srl

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Salucci Marco, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. 228\A del 22\06\2020 e al C.U. 99\A del 21\09\2020 per non aver pagato, entro il termine del 30/09/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00 per la mensilità di giugno 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati (nota n. 6710/325 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Salucci Marco, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. 228\A del 22\06\2020 e al C.U. 99\A del 21\09\2020 per non aver pagato, entro il termine del 30/09/2020, gli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020 dovuti alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00,e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati (nota n. 6712/326 pf 20- 21/GC/gb del 3.12.2020);

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Salucci Marco, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione al C.U. 228\A del 22\06\2020 e al C.U. 99\A del 21\09\2020 per non aver versato, entro il termine del 30/09/2020, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per il periodo gennaio-giugno 2020 ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati (nota n. 6713/327 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020);

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Salucci Marco, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Trapani Calcio Srl, come sopra descritto; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione al C.U. 228\A del 22\06\2020 e al C.U. 99\A del 21\09\2020 per non aver versato, entro il termine del 30/09/2020, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per il periodo gennaio-giugno 2020 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati (nota n. 6714/328 pf 20-21/GC/gb del 3.12.2020).

Le memorie difensive

Nei termini di rito, i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 21 dicembre 2020, preliminarmente il Collegio riunisce i procedimenti in epigrafe stante la connessione oggettiva e soggettiva degli stessi.

La Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno dei deferimenti, non confutate in considerazione della  mancata  costituzione  dei  deferiti,  ne  chiede  l’integrale  accoglimento,  formulando  le  seguenti  richieste sanzionatorie:

- per il sig. Salucci Marco: inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società Trapani Calcio Srl, al momento non iscritta ad alcun campionato federale,8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza ove si iscriva.

Nessuno è comparso per le deferite.

I motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e meritano accoglimento.

I procedimenti traggono origine dalle comunicazioni n. 8361/2020, 8362/2020, 8363/2020, 8364/2020 del 4.11.2020, fatte pervenire a mezzo PEC alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.C., con le quali si segnalava come, a seguito dell’esame del report della Deloitte & Touche Spa era emerso che la società Trapani Calcio Srl, sebbene esclusa dal campionato di Serie C in data 5 ottobre 2020, non avesse provveduto entro il termine del 30 settembre 2020 al pagamento degli emolumenti dovuti per il periodo gennaio/giugno 2020 a tesserati, dipendenti e collaboratori nonché delle relative ritenute Irpef e contributi Inps; con conseguente violazione delle disposizioni sancite agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020.

Il ritardo nel pagamento degli emolumenti oggetto di contestazione risulta provato per tabulas attraverso la documentazione in atti e non contestato dai deferiti. Ne consegue la responsabilità del legale rappresentante pro tempore sig. Salucci Marco e della società Trapani Calcio Srl, per la violazione del termine perentorio con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 33, comma 4, del CGS in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228\A del 22\06\2020 e n. 99\A del 21\09\2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, riuniti preliminarmente i procedimenti, li accoglie e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Salucci Marco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società Trapani Calcio Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nell’eventualità in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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