F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN del 29.12.2020 – (Deferimento n. 5763/273 pf 20-21GC/GT/mg dell’11.11.2020 nei confronti del sig. Rosettano Navarra e della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 55/TFN-SD) Decisione n. 80/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 5763/273 pf 20-21GC/GT/mg dell’11.11.2020 Reg. Prot. 55/TFN-SD

Decisione n. 80/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 5763/273 pf 20-21GC/GT/mg dell’11.11.2020

Reg. Prot. 55/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,

 

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 5763/273 pf 20-21GC/GT/mg dell’11.11.2020 nei confronti del sig. Rosettano Navarra e della società AS Livorno Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento.

Il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto,

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 273 pf 20-21 avente ad oggetto "Comportamento della Società AS Livorno Calcio Srl, la quale, con riferimento alle operazioni di tesseramento effettuate nella stagione sportiva 2020/2021, relativamente ai calciatori sig.ri Bussaglia Andrea, Gemignani Andrea, Kasa Redi e Maestrelli Andrea, ometteva di depositare presso al Lega Pro l'integrazione della garanzia fideiussoria richiesta ai sensi del punto 18 del C.U. n. 22 del 15.6.2020";

- vista la documentazione acquisita ed in particolare la nota 14.10.2020 n. 1278/20 di Prot. del Segretario Generale della Lega Pro, il foglio di censimento di AS Livorno Calcio Srl per la corrente stagione sportiva, la visura camerale del 12.10.2020 e la copia del verbale Assemblea Ordinaria dei soci dell'11.9.2020;

- esaminata l'attività istruttoria nonché letta la relazione di indagine ed i relativi allegati;

- vista la comunicazione di conclusione delle indagini regolarmente notificata ai soggetti interessati,

hanno deferito

innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il signor Rosettano Navarra, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza

legale della società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 e 31 co 10 del CGS in relazione ai punti 18 e 19 del C.U. n. 222/A del 15.6.2020, per aver, con riferimento alle operazioni di tesseramento effettuate nella corrente stagione sportiva relativamente ai calciatori Andrea Bussaglia, Andrea Mazzarani, Redi Kesa e Andrea Maestrelli e stante la circostanza che - come testualmente indicato nella sopra richiamata nota del 14.10.2020 a firma del Segretario Generale della Lega Pro - l'ammontare dei compensi lordi (fissi e variabili) per la s.s. 2020/2021 comprensivi dei suindicati tesseramenti ammonta a € 2.085.053,33= con relativo superamento del massimale di € 1.000,000,00= per € 1.805.053,33=, omesso di depositare presso la Lega Pro in ragione dell'avvenuto superamento dell'anzidetto massimale idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad € 1.000,000,00=, da fornire attraverso fideiussione a prima richiesta così come prescritto  dal richiamato  punto 18  del  C.U.  n. 222/A, in tal modo determinando  la  mancata esecutività dei menzionati contratti e conseguente caducazione del deposito degli stessi;

- AS Livorno Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co. 1 del CGS per rispondere di quanto ascritto e contestato al proprio - all'epoca dei fatti - Presidente con poteri di rappresentanza legale.

Le memorie difensive.

Dopo la convocazione per l'udienza del 10 dicembre 2020 è pervenuta in data 7 memoria difensiva per conto del signor Rosettano Navarra con la quale, in principalità, si chiede di accertare l'insussistenza di responsabilità per il mancato deposito della fideiussione con conseguente proscioglimento o, in subordine, si chiede che, in applicazione degli artt. 13, comma 3 e 127 del CGS, di comminare la sola sanzione dell'ammonizione di cui all'art. 9, comma 1, del CGS.

AS Livorno Calcio Srl si è limitata ad inviare istanza di differimento datata 9 corrente, con allegata certificazione sanitaria relativa al legale rappresentante signor Giorgio Heller, eletto in data 23.10.2020 dall'Assemblea dei soci.

Il primo dibattimento.

Alla scorsa udienza del 10 corrente, in assenza di opposizione delle altre parti presenti (Procura Federale e difensore del signor Rosettano Navarra), codesto Tribunale con apposita ordinanza ha rinviato l'udienza al 21 corrente, aderendo alla richiesta del sodalizio sportivo, sempre in modalità videoconferenza.

Il secondo dibattimento.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione a carico del signor Rosettano Navarra e della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre a € 15.000,00= di ammenda a carico di AS Livorno Calcio Srl.

Il difensore del signor Rosettano Navarra ha illustrato la memoria difensiva e ribadito le conclusioni della stessa.

Il difensore della società calcistica, munito di procura speciale, ha preliminarmente chiesto la riunione del presente procedimento con altri tre chiamati oggi in prima udienza a carico dei medesimi deferiti ipotizzando una continuazione fattuale tra i vari addebiti contestati, ha eccepito che il proscioglimento del signor Rosettano Navarra comporterebbe l'assoluzione anche del sodalizio che risponde per responsabilità diretta di quanto ascritto al proprio Presidente e, in ultimo subordine, ha instato per l'applicazione della sola pena dell'ammenda.

I motivi della decisione.

In fatto.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 14.10.2020 n. Prot. 1278/20 a firma del Segretario Generale della Lega Pro, corredata da documenti (variazione tesseramenti, contratti tipo per prestazioni sportive, dinieghi ai tesseramenti motivato), che comunicava alla Procura Federale il respingimento di cinque operazioni di tesseramento relative ai calciatori Maestrelli, Kasa, Mazzarani Bussaglia e Geminiani, avvenute nelle date del 5 e 6 ottobre 2020, perché in violazione al punto 18 del C.U. n. 222 del 15.6.2020, in rubrica "Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico", non risultava depositata alcuna integrazione della garanzia già prestata da AS Livorno Calcio Srl.

In particolare lo scrivente precisava che l'ammontare dei compensi lordi (fissi e variabili) per la stagione sportiva 2020/2021, comprensivi dei cinque tesseramenti respinti, ammontava a € 2.805.053,33= con relativo superamento della soglia massimale di  €  1.000.000,00= per  l'importo di  € 1.805.053,33= che obbligava a  prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza, da fornire esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta secondo i modelli prestabiliti.

La segnalazione si  giustificava  poiché  tale  condotta,  della  mancata  esecutività  dei  contratti  e/o  della  mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal C.U., costituisce violazione dei doveri previsti all'art. 8, c. 14 del CGS, ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. c) del C.U. sopra citato.

La Procura, verificata la fondatezza della segnalazione sulla base dei documenti acquisiti ed individuato nel signor Rosettano Navarra il legale rappresentante di AS Livorno Calcio al momento dell'accadimento dei fatti contestati (tramite foglio di censimento, visura camerale, verbale dell'Assemblea dei soci dell'11.9.2020), procedeva in data 26.10.2020 alla comunicazione di conclusione di indagini nei confronti del signor Rosettano Navarra e di AS Livorno Calcio Srl, cui conseguiva ex art. 6, c. 1, la responsabilità diretta per le condotte ascritte al legale rappresentante.

Nessuna attività difensiva veniva svolta e la Procura ha così provveduto al deferimento.

In diritto.

Il deferimento è parzialmente fondato, essendo solo da mitigare le richieste sanzionatorie della Procura Federale.

- La difesa dell'ex legale rappresentante nulla oppone in ordine ai fatti contestati (d'altronde documentali), ma nega che gli siano imputabili, facendo valere il breve lasso temporale nel quale è rimasto in carica e documentando le iniziative dallo stesso assunte al fine di far fronte all'indebitamento societario pregresso, compresa la necessità di depositare la fideiussione integrativa a fronte dei nuovi tesseramenti.

In realtà l'imputabilità delle condotte antiregolamentari in capo all'ex legale rappresentante è da considerare acclarata e pacifica.

Quanto alla prima argomentazione di natura temporale, risulta documentale che il signor Rosettano Navarra è rimasto in carica per quaranta giorni, essendo stato eletto Presidente del nuovo CdA dall'Assemblea dei soci, a seguito della cessione di quote sul quale si tornerà, in data 11.9.2020, e di aver svolto tale funzione sino alle dimissioni intervenute durante l'Assemblea dei soci in data 23.10.2020 (ove è stato sostituito, unitamente all'intero CdA). Senonché questo pur breve lasso temporale è obiettivamente coinciso con la necessità di fronteggiare senza indugio una notoria situazione di indebitamento preesistente e con l'obbligo di assumere immediate decisioni in presenza delle incipienti scadenze,

alcune anche connesse al mercato dei calciatori. Pertanto l'attività gestoria dell'ex amministratore era necessariamente urgente ed essenziale, così che il tempo intercorso, nel caso in esame, non è destinato ad incidere sulla valutazione della responsabilità dell'ex legale rappresentante.

Quanto alla seconda argomentazione, non è dato dubitare che il signor Rosettano Navarra si "concentrava, fin da subito, nel reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle immediate esigenze finanziarie della società, nonché all'ampliamento ed alla valorizzazione degli assets sportivi". Tale subitaneo impegno trova ampia ed esaustiva motivazione nell'esame dell'atto di cessione del 69% delle quote sociali intercorso in data 2.9.2020 tra Spininvest Srl e Sicrea Costruzioni Srl, La Lucentissima Srl, TKM Srl, con l'intervento quale garante di Cereabanca 1897 e dei relativi allegati. A tal proposito basti rilevare che la quota trasferita, del valore nominale di € 690.000,00=, è stata ceduta al valore di € 19.500,00=, soggetto ad eventuali aggiustamenti a seconda di taluni parametri e con una serie di obblighi riguardanti la sostituzione di garanzie fideiussorie, escutibili a prima domanda, già rilasciate da istituti di credito ad iniziativa della società cedente (all'epoca appartenente al 100% a Spininvest Srl) ed a favore del Comune di Livorno e Lega Pro (cui ha fatto seguito altro atto di cessione in data 11.9.2020, non prodotto agli atti, con il quale Spininvest Srl ha ceduto altra quota di partecipazione del 21% a NH Investimenti Srl, restando titolare del solo 10% del capitale sociale). Ed è in questo contesto di grave e noto indebitamento pregresso e con precise scadenze in calendario, che l'Assemblea dei soci in data 11.9.2020 eleggeva il nuovo CdA, di cui il signor Rosettano Navarra assumeva la carica di Presidente. In tale veste ha convocato in data 22.9.2020 un CdA nel quale si nominava il direttore sportivo e si riferiva che le esigenze finanziarie della società ammontavano a € 1.100,00,00= dei quali il 65% entro il 26.9.2020 ed il restante 35% entro il 10.10.2020 da versare sul conto aperto presso Cereabanca come finanziamento soci nonché si affermava la necessarietà di depositare una fideiussione integrativa in Lega Pro "per la sottoscrizione di ulteriori contratti dei calciatori pari al 40% dell'ingaggio lordo dei calciatori contrattualizzati", riferendo di una trattativa in corso con alcuni broker oltre che con Cereabanca e per il quale l'ex Presidente riceveva piena delega.

Nell'attesa del finanziamento soci (che risulterà poi versato solo da due dei soci), ma soprattutto senza alcuna garanzia di riuscire ad ottenere il rilascio della fideiussione integrativa (non a caso mai ottenuta), l'ex legale rappresentante ha però provveduto comunque a contrattualizzare cinque calciatori (vedasi le schede di variazione ed i contratti tipo dallo stesso stipulati) nei giorni 5 e 6 ottobre 2020 determinando un ammontare dei compensi lordi (fissi e variabili) per la s.s. 2020/2021, comprensivi dei suindicati tesseramenti, pari a € 2.085.053,33= con relativo superamento del massimale di € 1.000,000,00= per € 1.805.053,33=, omettendo di depositare presso la Lega Pro in ragione dell'avvenuto superamento dell'anzidetto massimale idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad € 1.000.000,00= di cui era perfettamente edotto, con palese violazione del citato punto 18 del C.U. n. 222/A, in tal modo provocando la mancata esecutività dei menzionati contratti e conseguente caducazione del deposito degli stessi.

Orbene, alla luce del quadro descritto è pacifico che il signor Rosettano Navarra, sin dalla sua nomina, era pienamente consapevole della grave crisi finanziaria nella quale si dibatteva il sodalizio sportivo, della necessità di un'immediata immissione di liquidità tramite il finanziamento soci per poter fronteggiare le obbligazioni assunte, dell'obbligatorietà della fideiussione integrativa in caso di operazioni di mercato e che ciò nonostante, violando normali criteri di ordinaria diligenza e di prudenza, ha colpevolmente ed incautamente provveduto alle variazioni di tesseramento dei cinque calciatori citati, aumentando l'entità dei compensi lordi con ingente superamento della soglia minimale.

Ne consegue che oltre al fatto materiale, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità disciplinare ascritta anche sotto il profilo soggettivo.

Il successivo tentativo del signor Rosettano Navarra di convocare il CdA in data 10.10.2020, reso vano dalla mancata partecipazione di alcuni consiglieri, "a causa della gravissima situazione finanziaria della società e la indisponibilità di procedere alla emissione della fideiussione per rendere operative le operazioni di mercato, entro la data del 12 ottobre 2020", dando atto che gli unici finanziamenti soci erano stati eseguiti da Spininvest Srl e da NH Investimenti Srl rispettivamente per € 69.500,00= e per € 138.988,00=, e che per fronteggiare le sole scadenze del mese di ottobre la società abbisognava di € 860.000,00=, provocando il richiamo del Sindaco Unico sul rischio della compromissione sia della continuità sportiva che aziendale della società (poi dimessosi il 22.10.2020), non può certo fungere da elemento esimente dalla responsabilità.

Né tale elemento si può ravvedere nel comportamento dell'ex legale rappresentante che tramite la società NH Investimenti Srl era riuscito ad ottenere una fideiussione escutibile a domanda di € 350.000,00= dalla Banca Popolare del Frusinate in data 12.10.2020 in favore di Lega Pro, che avrebbe dovuto integrare quella di € 650.000,00= richiesta da ultimo dal sodalizio sportivo a Cereabanca in data 13.10.2020 (dopo il rifiuto all'emissione di quella precedente di maggior importo), al fine di depositarle in Lega Pro perché nessuna di esse è stata mai depositata, la prima è stata restituita alla banca emittente e la seconda non è mai neppure stata emessa.

Per acclarare ulteriormente il contesto nel quale ha operato il deferito appare utile la lettura del verbale dell'Assemblea dei soci del 23.10.2020, nella quale il signor Rosettano Navarra rassegna le sue dimissioni unitamente ad altri consiglieri determinando la decadenza del CdA e la contestuale sostituzione con altro, appunto confessando che in conseguenza del mancato finanziamento soci non aveva potuto far fronte ai debiti scadenti nel mese di ottobre 2020 ammontanti a circa € 860.000,00=,  aveva dovuto usare l'accredito del c.d. "paracadute" per onorare parzialmente le scadenze, non era stata in grado di ottenere il rilascio di alcuna fideiussione per le operazioni di mercato effettuate sino al 5 ottobre 2020 (rectius, 6), aveva infine ricevuto una messa in mora di 11 calciatori per il mancato pagamento dello stipendio di settembre 2020.

Affermata per quanto sopra esposto la responsabilità disciplinare del signor Rosettano Navarra, codesto Tribunale ritiene di poter concedere allo stesso ai sensi dell'art. 13, c. 2, del CGS la generica circostanza attenuante di aver almeno tentato di adempiere all'obbligo del deposito fideiussorio dopo aver dato corso alle variazioni di tesseramento ed alla stipula dei contratti tipo, cercando invano di coinvolgere gli altri amministratori e soci ad una condotta virtuosa, con conseguente riduzione della sanzioni inibitoria dai 30 (trenta) giorni richiesti dalla Procura Federale a 20 (venti) giorni.

Con riguardo all'eccezione proposta in via preliminare dal difensore di AS Livorno Calcio Srl al fine di disporre  la riunione del presente procedimento con altri tre chiamati all'odierna udienza aventi ad oggetto diverse violazioni disciplinari contestate ai medesimi deferiti, codesto Tribunale non ritiene che la semplice vicinanza temporale della commissione di autonome condotte, di asserita rilevanza disciplinare a parere della Procura deferente, possa configurare una valida ragione di connessione e rileva che in ogni caso l'invocata riunione non trova la sua ratio nella necessità di evitare che si verifichino contrasti di giudicati.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio a carico del sodalizio sportivo che, come emerge dall'atto di deferimento risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 co. 1 del CGS per quanto ascritto al suo ex legale rappresentante, codesto Tribunale, in ragione dell'attenuante riconosciuta al signor Rosettano Navarra, riduce la sanzione pecuniaria invocata dalla Procura Federale da € 15.000,00= (quindicimila/00) a  € 10.000,00= (diecimila/00), cui aggiunge la sanzione edittale minima, di cui al combinato disposto degli artt. 18 e 19, c. 1, lett. c) del C.U. 222/A emesso dal C.F. in data 15 giugno 2020, di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021.

Il dispositivo.

Per l'insieme delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Rosettano Navarra, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre ad € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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