F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN del 29.12.2020 – (Deferimento n. 6583 /321pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 nei confronti del sig. Navarra Rosettano e della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 71/TFN- Decisione n. 81/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6583 /321pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 Reg. Prot. 71/TFN-SD

Decisione n. 81/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6583 /321pf20-21/GC/gb del 01.12.2020

Reg. Prot. 71/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6583 /321pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 nei confronti del sig. Navarra Rosettano e della società AS Livorno Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale f.f., visti gli atti del procedimento n. 321 pf 20/21 ed espletata l’attività istruttoria di propria competenza, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. n. 6583 /321pf20- 21/GC/gb del 1° dicembre 2020:

- Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti:

per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art.85, lettera C), par. IV) delle NOIF essendo emerso, in particolare, che nel periodo in cui il deferito era titolare dei predetti poteri e funzioni, la Società aveva assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi;

- la Società AS Livorno Calcio Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al suo Presidente e legale rappresentante; nonché, a titolo di responsabilità propria, in relazione all’art. 85, lettera C), par. IV) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85, lettera C), paragrafo .IV) delle NOIF, in base ai fatti sopra descritti.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti è pervenuta la sola memoria difensiva dell’avv. Benedetto Gargani che, in rappresentanza e difesa del deferito Navarra Rosettano ha eccepito, nel merito, la mancanza di responsabilità del suo assistito, atteso che il mancato utilizzo del conto corrente dedicato sarebbe dipeso da un mero errore materiale dell’istituto di credito al quale era stato impartito l’ordine di bonifico, per l’effettuazione dei pagamenti sopra menzionati, e presso il quale era stato acceso lo stesso conto, in aggiunta a quello già esistente presso altra banca, a seguito della modifica della compagine societaria che aveva preceduto il conferimento al Navarra della carica di Presidente; a sostegno della propria tesi la difesa del Navarra ha richiamato la trascrizione, depositata in atti, di un messaggio di posta elettronica con il quale, in data 30 settembre 2020, l’Ufficio amministrativo della società calcistica aveva inviato alla banca il dettaglio dei pagamenti da effettuare in favore dei tesserati dell’AS Livorno Calcio Srl, rilevando che l’allegato a quest’ultimo, recante il dettaglio dei pagamenti da effettuare in favore dei tesserati, conteneva l’espressa segnalazione che il pagamento andava effettuato mediante l’utilizzo del predetto conto corrente dedicato. In subordine ha chiesto l’applicazione della circostanza attenuante generica prevista dall’art. 13, comma 2, CGS con comminazione al proprio assistito della sanzione dell’ammonizione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, e in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 127 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 21 dicembre 2020 sono intervenuti il difensore del Navarra Rosettano, che ha ribadito le tesi difensive svolte nella memoria, nonché il legale della Società AS Livorno Calcio, il quale ha aderito alle posizioni difensive del deferito.

È, altresì, intervenuta la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’irrogazione di un’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) al sig. Navarra Rosettano e di un’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla AS Livorno Calcio Srl e, ribattendo alle tesi difensive di questi ultimi, ha rilevato che, peraltro, l’Istituto di credito aveva correttamente disposto il bonifico su altro conto corrente, in quanto quello indicato dalla società calcistica era privo del necessario affidamento.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale ritiene il deferimento e la conseguente richiesta di irrogazione delle sanzioni avanzata dalla Procura Federale siano meritevoli di accoglimento.

Premesso, infatti, che i fatti posti a base della violazione contestata, oltre a risultare dagli atti depositati in giudizio, sono stati confermati, anche nel corso del dibattimento, dalle stesse parti, non può essere considerata causa di esonero dalla responsabilità dei deferiti la circostanza che il pagamento degli emolumenti in questione sia stato effettuato dalla banca, utilizzando, per il bonifico, un conto corrente diverso da quello dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi, nonostante l’allegato al messaggio di posta elettronica con il quale la Società aveva inviato il dettaglio delle buste paga degli interessati riportasse l’indicazione di quest’ultimo conto.

In primo luogo, come chiarito dalla Procura in giudizio, l’istituto di credito aveva proceduto in tal senso poiché il conto corrente dedicato risultava privo del necessario affidamento: tale  circostanza sarebbe  già di per  sé  sufficiente a dimostrare che il fatto che il bonifico sia avvenuto in difformità da quanto disposto dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF è imputabile alla Società e al suo legale rappresentante.

Inoltre è decisivo considerare che la norma citata attribuisce espressamente alla società l’obbligo di effettuare il bonifico.

Pertanto il fatto che essa abbia affidato agli uffici della banca il compito di compiere l’operazione materiale, consistente nel trasferimento di fondi ai destinatari dei pagamenti, non la esimerebbe in ogni caso dalla responsabilità conseguente all’irregolare attuazione dell’adempimento, neanche nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse avvenuta per errore imputabile all’istituto di credito.

Invero, nello svolgere la suddetta operazione, quest’ultimo assume la qualità di mandatario o delegato della società, che agisce in nome e per conto della stessa; pertanto la società e il suo legale rappresentante pro tempore restano, nei confronti dell’ordinamento sportivo, i soli titolari dell’obbligo di adempiere correttamente alle previsioni contenute nella citata disposizione e non possono che rispondere anche dell’attività compiuta dalla banca nella suddetta veste, sulla cui corretta esecuzione, peraltro, hanno anche l’onere di vigilare.

Tenuto conto dell’ammontare contenuto dell’ammenda della quale la Procura Federale ha chiesto l’irrogazione, nonché del fatto che la violazione contestata risulta comunque ascrivibile alla negligenza dei deferiti, il Collegio non reputa,infine, accoglibile la richiesta di applicazione dell’attenuante generica, formulata in via subordinata dalla difesa del Navarra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Rosettano Navarra, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

- per la società AS Livorno Calcio Srl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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