F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN del 29.12.2020 – (Deferimenti nn. 6584 /322pf20-21/GC/gb e 6585 /323pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 nei confronti del sig. Navarra Rosettano e della società AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 72-73/TFN-SD) Decisione n. 82/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 6584 /322pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 Deferimento n. 6585 /323pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 Reg. Prot. 72-73/TFN-SD

Decisione n. 82/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 6584 /322pf20-21/GC/gb del 01.12.2020

Deferimento n. 6585 /323pf20-21/GC/gb del 01.12.2020

Reg. Prot. 72-73/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

cons. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 dicembre 2020,

 

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 6584 /322pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 e 6585 /323pf20-21/GC/gb del 01.12.2020 nei confronti del sig. Navarra Rosettano e della società AS Livorno Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il primo deferimento

Il Procuratore f.f.

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 322pf19-20, iscritto nel registro dei procedimento della Procura Federale in data 06/11/2020 ed avente ad oggetto "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società A.S. Livorno Calcio s.r.l. delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di giugno 2020 così come previsto dai comunicati ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020";

vista la documentazione acquisita ed esaminata l'attività istruttoria nonché letta la relazione di indagine ed i relativi allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini datata 17/11/2020 regolarmente notificata, e la memoria difensiva inviata in data 24/11/2020 dal signor Rosettano Navarra, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare- Sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti:

"per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 4, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro la data del 30 settembre 2020, di quota parte delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, per la mensilità di giugno 2020, così come previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020 e comunque per non aver comunicato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento di quota parte delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi".

La Società AS Livorno Calcio Srl:

"per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Navarro Rosettano Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno S.r.l., come sopra descritto;

per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del C.G.S in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n.n. 228/A del 22 giugno 2020 e 99/A del 21 settembre 2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro la data del 30 settembre".

Il Secondo deferimento

Il Procuratore Federale f.f.

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 323pf20-21, iscritto nel registro dei procedimento della Procura Federale in data 06/11/2020 ed avente ad oggetto " Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società AS Livorno calcio Srl degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di giugno 2020 così come previsto dai comunicati ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020";

vista la documentazione acquisita ed esaminata l'attività istruttoria nonché letta la relazione di indagine ed i relativi allegati; vista la comunicazione di conclusione delle indagini datata 17/11/2020 regolarmente notificata, e la memoria difensiva inviata in data 24/11/2020 dal signor Rosettano Navarra,

ha deferito

innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Livorno Calcio Srl all’epoca dei fatti:

"violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 2 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30 settembre 2020. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi".

- La Società AS Livorno Calcio Srl:

- "per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Navarra Rosettano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Livorno Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti;

per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020 per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00. In particolare, è emerso che la Società ha provveduto al pagamento degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2020 solo in data 2 ottobre 2020, quindi oltre il termine del 30 settembre 2020".

Le memorie difensive.

La difesa del signor Rosettano Navarra, in entrambi i procedimenti disciplinari, dopo la convocazione dell'odierna riunione, inviava memorie difensive datate 14.12.2020 con le quali, chiedeva, sulla prima contestazione, in principalità, previo accertamento della sua mancanza di responsabilità atteso che il mancato adempimento del termine per il pagamento delle ritenute Irpef, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del CGS sarebbe imputabile all'inerzia dei soci Sicrea Costruzioni Srl, TKM Srl e Lucentissima Srl, il proscioglimento dell'addebito o, in subordine, previa applicazione dell'art. 13, comma 2 e 127 CGS la comminazione a suo carico della sola sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del CGS, allegando 7 documenti e sulla seconda contestazione, in principalità, previo accertamento della sua mancanza di responsabilità atteso che il ritardo nel pagamento degli emolumenti sarebbe imputabile a CereaBanca, il proscioglimento o, in subordine, previa applicazione dell'art. 13, comma 2 e 127 CGS la comminazione a suo carico della sola sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del CGS, allegando 6 documenti.

Il dibattimento.

All'odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione delle sanzioni di quattro mesi  di inibizione a carico del signor Rosettano Navarra (due per ciascun deferimento) e la penalizzazione di quattro punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva a carico di AS Livorno Calcio Srl (sempre due punti per ciascun deferimento).

La difesa del signor Rosettano Navarra ha ribadito le argomentazioni e le conclusioni di cui alle memorie difensive del 14/12/2020.

Il  difensore  della  società  calcistica,  munito  di  procura  speciale,  ha  preliminarmente  chiesto  la  riunione  del  presente procedimento con altri tre chiamati oggi in prima udienza a carico dei medesimi deferiti ipotizzando una continuazione fattuale tra i vari addebiti contestati, ha eccepito che il proscioglimento del signor Rosettano Navarra comporterebbe l'assoluzione anche del sodalizio nella parte in cui risponde per responsabilità diretta di quanto ascritto al proprio Presidente, ha invocato gli effetti retroattivi del C.U. n. 112/A 2020/2021 e, in ultimo subordine, ha instato per l'applicazione della sola pena dell'ammenda.

I motivi della decisione.

I deferimenti sono meritevole di accoglimento anche se la sanzione a carico del signor Rosettano Navarra va parzialmente ridotta.

In fatto.

I due procedimenti disciplinari traggono origine dalla nota 14/11/2020 di Co.Vi.So.C. la quale, nella riunione del precedente giorno 2, aveva esaminato il report della Deloitte & Touche Spa riscontrando che AS Livorno Calcio Srl non aveva provveduto al versamento di quota parte delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui inferiori a € 50.000,00=, per le mensilità da gennaio ad giugno 2020 ed aveva provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al mese di giugno 2020 su un conto corrente diverso da quello dedicato e solo in data 02/10/2020, in violazione di quanto previsto nei Comunicati ufficiali n.ri 228/A del 22/06/2020 e n. 99/A del 21/09/2020 per il quale il termine ultimo scadeva il 30/09/2020.

La Procura, verificata la fondatezza della segnalazione sulla base dei documenti acquisiti ed individuato nel signor Rosettano Navarra il legale rappresentante di AS Livorno Calcio al momento dell'accadimento dei fatti contestati (tramite foglio di censimento, visura camerale, verbale dell'Assemblea dei soci dell'11.9.2020), procedeva in data 17/11/2020 alle due autonome comunicazione di conclusione di indagini nei confronti del signor Rosettano Navarra e di AS Livorno Calcio Srl, cui conseguiva ex art. 6, comma 1, la responsabilità diretta per le condotte ascritte al legale rappresentante e la responsabilità propria ex art. 33, commi 3 e 4, del CGS.

In entrambi i procedimenti il signor Rosettano Navarra faceva pervenire memorie difensive con lettere pec del 23/11/2020, chiedendone l'archiviazione, cui seguivano i due deferimenti già trascritti.

In diritto.

1) In parziale accoglimento della richiesta della difesa di AS Livorno Calcio Srl va anzitutto disposta la riunione tra i due procedimenti in epigrafe sia per l'identità soggettiva delle parti, sia per la stretta connessione della materia (entrambi relativi ad adempimenti- versamenti ritenute Irpef ed emolumenti- relativi al mese di giugno 2020 e con la medesima scadenza a fine settembre 2020).

2) Nel merito i deferimenti sono parzialmente fondati, essendo solo da mitigare la richiesta sanzionatoria della Procura Federale relativamente al signor Rosettano Navarra.

2.1. La difesa dell'ex legale rappresentante nella memoria datata 14/12/2020 relativa al mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità da gennaio a giugno 2020 così come previsto dai comunicati ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020, nulla oppone in ordine ai fatti materiali contestati (d'altronde documentali), ma nega che gli siano imputabili, facendo valere il breve lasso temporale nel quale è rimasto in carica e documentando le iniziative dallo stesso assunte al fine di far fronte all'indebitamento societario pregresso, compresa la necessità di reperire nuova finanza tramite urgente finanziamento soci.

In realtà l'imputabilità delle condotte antiregolamentari in capo all'ex legale rappresentante è da considerare acclarata.

Quanto alla prima argomentazione di natura temporale, risulta documentale che il signor Rosettano Navarra è rimasto in carica per quaranta giorni, essendo stato eletto Presidente del nuovo CdA dall'Assemblea dei soci, a seguito della cessione di quote sul quale si tornerà, in data 11/09/2020, e di aver svolto tale funzione sino alle dimissioni intervenute durante l'Assemblea dei soci in data 23/10/2020 (ove è stato sostituito, unitamente all'intero CdA). Senonché questo pur breve lasso temporale è obiettivamente coinciso con la necessità di fronteggiare senza indugio una notoria situazione di indebitamento preesistente alla sua elezione e con l'obbligo di assumere immediate decisioni in presenza delle incipienti scadenze. Pertanto l'attività gestoria dell'ex legale rappresentante era necessariamente urgente ed essenziale, così che il tempo intercorso, nel caso in esame, non è destinato ad incidere sulla valutazione della responsabilità del signor Rosettano Navarra.

Quanto alla seconda argomentazione, non è dato dubitare che il signor Rosettano Navarra si "concentrava, fin da subito, nel reperimento delle risorse necessarie a far fronte alle immediate esigenze finanziarie della società, nonché all'ampliamento ed alla valorizzazione degli assets sportivi". Tale subitaneo impegno trova ampia ed esaustiva motivazione nell'esame dell'atto di cessione del 69% delle quote sociali intercorso in data 2.9.2020 tra Spininvest Srl e Sicrea Costruzioni Srl, La Lucentissima Srl, TKM Srl, con l'intervento quale garante di Cereabanca 1897 e dei relativi allegati. A tal proposito basti rilevare che la quota trasferita, del valore nominale di € 690.000,00=, è stata ceduta al valore di € 19.500,00=, soggetto ad eventuali aggiustamenti a seconda di taluni parametri e con una serie di obblighi riguardanti la sostituzione di garanzie fideiussorie, escutibili a prima domanda, già rilasciate da istituti di credito ad iniziativa della società cedente (all'epoca appartenente al 100% a Spininvest Srl) ed a favore del Comune di Livorno e Lega Pro (cui ha fatto seguito altro atto di cessione in data 11/9/2020, non prodotto agli atti, con il quale Spininvest Srl ha ceduto altra quota di partecipazione del 21% a NH Investimenti Srl, restando titolare del solo 10% del capitale sociale). Ed è in questo contesto di grave e noto indebitamento pregresso e con precise scadenze di pagamenti in calendario, che l'Assemblea dei soci in data 11/09/2020 eleggeva il nuovo CdA, di cui il signor Rosettano Navarra diventava il Presidente (rappresentante di un socio di minoranza). In tale veste ha convocato in data 22/09/2020 un CdA nel quale era nominato il direttore sportivo e si riferiva che le esigenze finanziarie della società ammontavano a € 1.100,00,00= dei quali il 65% da versarsi entro il 26/09/2020 ed il restante 35% da versarsi entro il 10/10/2020 sul conto aperto presso Cereabanca come finanziamento soci nonché si affermava la necessarietà di depositare una fideiussione integrativa in Lega Pro (aspetto non rilevante in questo procedimento).

Senonché il finanziamento soci deliberato non era adempiuto, se non in parte da due dei soci per una somma modesta rispetto a quella preventivata. Da qui l'inadempimento degli altri tre soci, ai quali il signor Rosettano Navarra vorrebbe ora imputare la causa del deferimento, come se egli non rispondesse del suo ruolo di immedesimazione organica della società e come se le obbligazioni di quest'ultima, anche quelle nei riguardi dell'ordinamento sportivo, fossero frazionabili in capo ai soci del sodalizio.

Orbene, alla luce del quadro descritto è pacifico che il signor Rosettano Navarra, sin dalla sua nomina, fosse pienamente consapevole  della  grave  crisi  finanziaria  nella  quale  si  dibatteva  il  sodalizio  sportivo,  della  necessità  di  un'immediata immissione di liquidità tramite il finanziamento soci per poter fronteggiare le obbligazioni assunte ed i pagamenti in scadenza e che pertanto, accettando tale nomina, ha scientemente corso il rischio dell'inadempimento, senza peraltro concretamente riuscire a ristabilire il corretto equilibrio economico-finanziario per una proficua gestione.

Ne consegue che oltre al fatto materiale, deve ritenersi la sussistenza della responsabilità disciplinare ascritta anche sotto il profilo soggettivo.

Il tentativo del signor Rosettano Navarra di convocare il CdA in data 10.10.2020, reso vano dalla mancata partecipazione di alcuni consiglieri, "a causa della gravissima situazione finanziaria della società e la indisponibilità di procedere alla emissione della fideiusssione per rendere operative le operazioni di mercato, entro la data del 12 ottobre 2020", dando atto che gli unici finanziamenti soci erano stati eseguiti da Spininvest Srl e da NH Investimenti Srl rispettivamente per € 69.500,00= e per € 138.988,00=, e che per fronteggiare le sole scadenze del mese di ottobre la società abbisognava di € 860.000,00=, provocando il richiamo del Sindaco Unico sul rischio della compromissione sia della continuità sportiva che aziendale della società (poi dimessosi il 22/10/2020), non può certo fungere da elemento esimente dalla responsabilità, oltre a tutto per obbligazioni pecuniarie che erano già scadute a fine settembre 2020.

Peraltro la difficoltà di una prestazione pecuniaria per qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione non esclude la responsabilità per inadempimento. Per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art. 1218 c.c.) si deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da una causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore, cioè la presenza di una causa esterna, imprevista ed imprevedibile e, nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione diviene impossibile.

2.2. La difesa del signor Rosettano Navarra con riguardo al secondo deferimento inerente il mancato versamento  degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto ai diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori a € 50.000,00=, ha prodotto altra memoria difensiva sempre datata 14/12/2020 nella quale chiede il proscioglimento in ragione del breve lasso temporale nel quale avrebbe ricoperto il ruolo di legale rappresentante (quaranta giorni) e perché l'omesso pagamento degli emolumenti alla data del 30/09/2020 sarebbe imputabile a CereaBanca che, pur avendo ricevuto una lettera pec dall'Ufficio Amministrativo di AS Livorno Calcio Srl in data 30/09/2020 con il dettaglio dei pagamenti delle buste paga per un totale lordo di € 210.907,96= da effettuare sul conto corrente dedicato in giornata con richiesta di copia della contabile, vi avrebbe inspiegabilmente provveduto solo in data 02/10/2020, incorrendo in un errore in grado da fungere da esimente alla responsabilità del signor Rosettano Navarra.

Per la prima argomentazione difensiva si richiama quanto già esposto per l'identica eccezione di cui alla prima memoria difensiva.

La seconda argomentazione è parimente infondata.

La difesa ha effettivamente prodotto una e-mail datata 30/09/2020, ore 12.39 di tale signor Massimiliano Casali, domiciliato presso il sodalizio (che non fa riferimento ad alcun precedente sollecito), diretta a tale signor Vittorio De Paolis ed alla stessa CereaBanca, con la quale si allega un foglio riassuntivo delle buste paga dei tesserati di AS Livorno Calcio Srl, per un totale di € 210.907,96= con indicazione del conto corrente dedicato (803403) restando in attesa di ricevere la contabile dell'avvenuto pagamento. Senonché dal tenore della stessa non si deduce affatto che trattavasi di un pagamento da eseguire con la massima urgenza entro il giorno lavorativo. Inoltre dalla contabile di  CereaBanca si rileva che siffatto pagamento è avvenuto con valuta del giorno 02/10/2020, sul conto corrente 803489 (diverso da quello dedicato), dopo che il giorno prima erano stati accreditati due bonifici a favore del sodalizio degli importo di € 19.400,00= ad opera di Spininvest Srl quale finanziamento fruttifero e di € 49.900,00= ad opera del signor Aldo Spinelli, sempre quale finanziamento fruttifero e che alla data del 12/10/2020 tale conto presentava un saldo passivo di € 141.804,52= (nonostante dal 02/10/2020 non fosse stato più eseguito pagamento alcuno). Ne consegue che, salvo la prova di un qualche affidamento su tale conto, alla data del 30/09/2020 di certo non sussisteva la provvista per eseguire l'invocato pagamento e quindi non è dato ascrivere l'inadempimento a colpevole errore della Banca.

Orbene, codesto Tribunale ritiene che comunque fosse onere dell'ex legale rappresentante, per superare queste risultanze documentali, provare che il conto corrente dedicato sul quale era stato impartito l'ordine di pagare gli emolumenti fosse alla data del 30/09/2020 dotato dalla provvista utile per eseguire il pagamento in ragione di provvista giacente o di  fido validamente accordato. In assenza di tale prova non può sussistere alcuna esimente della responsabilità dell'ex legale rappresentante.

 Affermata per quanto sopra esposto la responsabilità disciplinare del signor Rosettano Navarra, si ritiene di poter concedere allo stesso ai sensi dell'art. 13, c. 2, del CGS la generica circostanza attenuante di aver almeno tentato di adempiere ai due obblighi pecuniari, noti sin dall'atto della sua elezione a Presidente del CdA, cercando invano di coinvolgere gli altri amministratori e soci ad una condotta virtuosa, oltre che per l'aver adempiuto sia pur in ritardo di due giorni al versamento degli emolumenti, con conseguente riduzione della sanzioni inibitoria dai quattro mesi richiesti dalla Procura Federale a tre mesi.

Con riguardo all'eccezione proposta in via preliminare dal difensore di AS Livorno Calcio Srl al fine di disporre la riunione di tutti i procedimenti disciplinari oggi chiamati, già parzialmente accolta, con riferimento agli altri due non riuniti aventi ad oggetto diverse violazioni disciplinari contestate ai medesimi deferiti, codesto Tribunale non ritiene che la semplice vicinanza temporale della commissione di autonome condotte, di asserita rilevanza disciplinare a parere della Procura deferente, possa configurare una valida ragione di connessione e rileva che in ogni caso l'invocata riunione non trovi la sua ratio nella necessità di evitare che si verifichino contrasti di giudicati né che sussistano in genere ragioni di economia processuale.

Risulta poi inammissibile, prima ancora che infondata, la richiesta di applicare alla fattispecie il contenuto di cui al C.U. n. 112/A del 20/11/2020. Ed invero lo stesso non solo non ha una generale efficacia retroattiva, ma non è destinato a produrre alcun effetto sulle disposizioni relative ai contratti tra società professionistiche e tesserati con compensi lordi annui pari o inferiori a € 50.000,00= da parte di Società di Serie B e Serie C in relazione ai pagamenti degli emolumenti di giugno 2020 (limitandosi a prevedere che la dimostrazione del pagamento degli emolumenti di luglio ed agosto 2020 ad opera di dette società, qualora non assolti entro il termine del 16/10/2020, fatto salvo per tale inadempimento l'applicazione delle sanzioni previste, resta fissato al 16/12/2020, il secondo termine atto a dimostrarne il pagamento).

Per quanto attiene al regime sanzionatorio a carico del sodalizio sportivo che, come emerge dall'atto di deferimento risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 co. 1 del CGS per quanto ascritto al suo ex legale rappresentante e per responsabilità propria ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, rispettivamente per il mancato pagamento degli emolumenti e per l'omesso versamento delle ritenute d'acconto sugli stessi, così come previsto dai Comunicati Ufficiali n. 228/A del 22 giugno 2020 e n. 99/A del 21 settembre 2020, codesto Collegio intende attenersi ai principi dettati dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite (Decisione n. 88 del 13/07/2020), in forza dei quali, nelle fattispecie in esame, non è consentito determinare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale in connessione alla funzione stessa della sanzione conseguente agli illeciti cui si è resa responsabile la società. In particolare si fa leva sul disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) per il quale il mancato pagamento ... comporta l'applicazione a carico della società della sanzione a partire da "almeno 2 punti in classifica", dovendo supporre che si sia stabilito un limite minimo al ribasso, ma soprattutto in ragione del regime della sanzione nell'ordinamento sportivo che ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Pertanto le sanzioni a carico delle persone, connotate da finalità essenzialmente retributive devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente; quelle a carico dei sodalizi non possono non tener conto dell'immanente conflitto agonistico di interessi fra i vari attori della competizione (la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre), essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta l'insormontabilità dei limiti edittali (conformata recentemente dalla Decisione, sempre a Sezioni Unite, n. 46 del 09/11/2020).

Ne consegue che per ciascuna delle due violazioni contestate al sodalizio (mancato pagamento di parte delle ritenute Irpef da versare entro il 30/09/2020 ed omessa informativa alla Co.Vi.So.C. e mancato pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad € 50.000,00 entro il 30/09/2020, va irrogata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, per un totale di quattro punti di penalizzazione.

Il dispositivo.

Per l'insieme delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, preliminarmente riuniti i procedimenti, li accoglie parzialmente e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Rosettano Navarra, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società AS Livorno Calcio Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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