F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN del 04.01.2021 – (Ricorso ex art. 30 e ss. CGS – CONI del rag. Carlo Tavecchio nei confronti del CR Lombardia – LND, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Reg. Prot. 81/TFN-SD) Decisione n. 83/TFN-SD 2020/2021 Ricorso del rag. Carlo Tavecchio Reg. Prot. 81/TFN-SD
Decisione n. 83/TFN-SD 2020/2021
Ricorso del rag. Carlo Tavecchio
Reg. Prot. 81/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
avv. Paolo Clarizia – Componente;
cons. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
avv. Valentina Ramella – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 dicembre 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 30 e ss. C.G.S. – C.O.N.I., con istanza cautelare monocratica ex art. 97 C.G.S. – F.I.G.C., proposto dal rag. Carlo Tavecchio nei confronti del Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. (in persona del legale rappresentante pro tempore), nonché della Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D. (in persona del legale rappresentante, Presidente dott. Cosimo Sibilia) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Federale dott. Gabriele Gravina),
la seguente
DECISIONE
Sul ricorso ex art. 30 C.G.S. – C.O.N.I. con contestuale istanza cautelare monocratica e istanza di abbreviazione termini di comparizione e sul consequenziale ricorso per motivi aggiunti proposto dal rag. Carlo Tavecchio (c.f. TVCCRL43L13G847B), nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943, rappresentato, difeso ed assistito dall’avv.to Matteo Sperduti (c.f. SPRMTT81A31E472Z – pec: matteosperduti@pec.it),
nei confronti
della L.N.D. – Comitato Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. prof. Guido Valori (C.F. VLRGDU58L28H501Y, pec: guidovalori@ordineavvocatiroma.org)
nonché
della L.N.D. – Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Giacomardo (c.f. GCMLCU60L24F839T, pec: luciogiacomardo@avvocatinapli.legalmail.it)
e
della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione (c.f. VGLGCR67B11C773A, pec: legale@pec.studiolegaleviglione.it)
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Fatto
1. Con atto notificato alle parti e depositato in data 17.12.2020, il rag. Carlo Tavecchio, ha proposto ricorso ex art. 30 C.G.S. del C.O.N.I., con contestuale richiesta di misure cautelari monocratiche al fine di ordinare alla L.N.D. – Comitato Regionale Lombardia, nella persona del Reggente, di convocare l’assemblea elettiva per il 9 gennaio 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Direttivo uscente e comunque non oltre la data del 12 gennaio 2021 per l’elezione di tutte le cariche previste dalle norme sportive ovvero, in caso di inerzia, di nominare un commissario ad acta per provvedere alla convocazione sopra indicata.
In via principale chiedeva l’accoglimento del ricorso e, conseguentemente, che venisse ordinato al cennato soggetto di procedere alla convocazione dell’assemblea elettiva nel rispetto della normativa sportiva e del preciso percorso elettorale scaturente dalla scadenza del quadriennio olimpico.
Premetteva che con comunicazione prot. 4273 del 4 dicembre 2020, la Lega Nazionale Dilettanti comunicava a tutti i presidenti dei Comitati regionali che, a seguito della riunione del consiglio federale della F.I.G.C. e della conseguente convocazione dell’Assemblea Federale elettiva per il giorno 22 febbraio 2021, giusta comunicato ufficiale F.I.G.C. n. 122 del 3 dicembre 2020 recepito con comunicato ufficiale della L.N.D. n. 148 del 4 dicembre 2020, era necessario avviare il relativo percorso elettorale, dettandone, a tal fine la tempistica.
Riferiva che, pertanto, la Lega Nazionale Dilettanti disponeva che tutte le Assemblee avrebbero dovuto svolgersi nel periodo dal 2 al 12 gennaio 2021, mentre l’Assemblea Nazionale avrebbe dovuto svolgersi in data 6 febbraio 2021, indicando, pertanto, l’obbligo per i Comitati regionali di comunicare alla Segreteria Generale della Lega, la data individuata per la celebrazione della propria assemblea entro il 9 dicembre 2020.
Aggiungeva, inoltre, che nel cennato comunicato si disponeva che le Assemblee dei Comitati avrebbero dovuto essere convocate con comunicato ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata.
Il ricorrente ha aggiunto che, in ossequio a tali disposizioni, il Consiglio direttivo del Comitato regionale lombardo si riuniva in data 7 dicembre 2020 e, all’unanimità, deliberava di procedere allo svolgimento dell’assemblea ordinaria per il giorno 9 gennaio 2021, provvedendo a trasmettere con PEC quanto deliberato alla Lega Nazionale Dilettanti che procedeva, quindi, alla ratifica di detta comunicazione nella stessa giornata.
Evidenziava, poi, che in data 10 dicembre 2020 il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver preso atto delle dimissioni di diversi componenti del predetto Consiglio Direttivo, comunicate a mezzo PEC nella tarda serata del giorno precedente, verificandosi l’ipotesi prevista dall’art. 14 comma 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire l’immediata decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, procedeva a nominare, ai sensi del medesimo articolo, un reggente della persona del dott. Antonello Cattelan, conferendogli i necessari poteri per garantire l’ordinaria amministrazione.
Dopo aver, poi, evidenziato di aver manifestato la propria intenzione di candidarsi a Presidente del Comitato Regionale lombardo, riferiva di aver appreso da notizie di stampa che il 9 gennaio 2021 si sarebbe tenuta la sola assemblea dei delegati destinati a partecipare all’assemblea elettiva della F.I.G.C. ma non quella del Presidente e del Comitato Regionale.
Dopo aver inviato una comunicazione di intimazione e diffida a procedere alla convocazione in questione senza ricevere riscontro, il ricorrente ha adito questo Tribunale sostenendo che il reggente dovrebbe esercitare i poteri di ordinaria amministrazione e, pertanto, avrebbe dovuto procedere semplicemente a convocare l’assemblea elettiva per la data stabilita dal consiglio direttivo anche per l’elezione della carica di Presidente in quanto, diversamente operando, avrebbe ostacolato il percorso elettorale del ricorrente ed il diritto di tutte le Società sportive aventi diritto al voto.
Ha posto l’attenzione, inoltre, sulla circostanza che il ruolo del reggente, come delineato dalla norma, è limitato alla gestione dell’ordinaria amministrazione e non può impedire lo svolgimento del percorso elettorale avviato dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, poi, ha ricostruito nuovamente la cadenza temporale derivante dall’indizione dell’assemblea federale fissata per il 22 febbraio 2021, ponendo l’accento sulla stessa indicazione della L.N.D. secondo la quale le Assemblee federali debbano svolgersi nei giorni compresi fra il 2 ed il 12 gennaio 2021, dando per presupposto necessario che, prima della elezione della carica di Presidente Federale debba procedersi al rinnovo delle cariche apicali di tutte le componenti federali, fra cui anche quella alla quale il ricorrente aspirerebbe.
La mancata indizione delle elezioni, secondo il ricorrente, non consentirebbe il regolare completamento del percorso elettorale.
Anche l’applicazione dell’art.14 comma 7 del regolamento della L.N.D. che concede al Reggente novanta giorni per fissare l’assemblea elettiva non troverebbe applicazione alla vicenda in questione in quanto, nel caso di specie ci si trova di fonte ad un rinnovo delle cariche necessitato dalla scadenza del quadriennio olimpico e della circostanza che, in tal caso la tempistica è tassativamente dettata dal percorso avviato dalla F.I.G.C..
Ha, poi, contestualmente chiesto l’adozione di misure cautelari monocratiche presidenziali in quanto, non avendo convocato l’assemblea nonostante l’espressa richiesta ufficiale del ricorrente, nelle more della decisione del ricorso, considerata la tempistica minima che deve intercorrere fra il deposito e la sua discussione, sarebbe ampiamente scaduto il termine, fissato al 18 dicembre 2020, per poter indire in tempo utile l’assemblea elettiva.
2. Con decreto n. 4/TFN del 17 dicembre 2020, Il Presidente del T.F.N., Sezione Disciplinare, dopo aver disposto l’abbreviazione dei termini per la discussione del ricorso e dopo aver evidenziato che la convocazione dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Lombardia per le elezioni del presidente e di tutte le cariche previste era stata stabilita per il giorno 9 gennaio 2021 e che tale data non può essere modificata dal reggente, rimarcava la circostanza che lo stesso avrebbe dovuto provvedere a tutto quanto necessario perché la suddetta data non fosse vanificata.
Fissava, poi, l’udienza per il giorno 28 dicembre 2020 ritenendo di non decidere interinalmente la domanda, in ragione della discussione nel merito della vicenda.
In data 18 dicembre 2020 il reggente del Comitato Regionale Lombardia, con il C.U. n. 23, procedeva a convocare l’Assemblea elettiva per il giorno 09.01.2021 per l’elezione dei Delegati Assembleari, Effettivi e Supplenti, in rappresentanza delle Società del C.R. Lombardia, nonché per procedere alle designazioni relative alle cariche nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, riservandosi, tuttavia, di effettuare la convocazione, entro il termine previsto dall’ articolo 14, n. 7 del Regolamento della L.N.D., e comunque nel più breve tempo possibile, per la elezione del Presidente del Comitato, dei Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato, dei Componenti
Effettivi e Supplenti del Collegio Revisori dei Conti del Comitato, del Responsabile Regionale Calcio a Cinque e del Responsabile Regionale Calcio Femminile del Comitato. A seguito di tale comunicato, in data 19 dicembre perveniva una ulteriore istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, seguita, poi, da un ricorso per motivi aggiunti nel quale si censurava l’operato posto in essere dal reggente che non aveva ottemperato, con il comunicato sopra indicato, agli obblighi allo stesso imposti sia dall’art. 7 delle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato ufficiale n. 153 del 4 dicembre 2020 nonché alle prescrizioni dello stesso Presidente del T.F.N. che aveva ritenuto che il reggente avrebbe dovuto procedere a porre in essere tutto quanto necessario per garantire le elezioni di tutte le cariche elettive, ivi compreso quella di Presidente.
Ha, pertanto, posto l’accento sul fatto che, con il predetto comunicato, il Reggente abbia sostanzialmente eluso gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il percorso elettorale, indicando anche la circostanza che la Lega Nazionale Dilettanti non ha trasmesso tutta la modulistica ufficiale per consentire il completamento delle operazioni indicate.
Ha, poi, evidenziato che la scelta di procedere a convocare l’Assemblea in presenza abbia disatteso le disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti che prevedeva la possibilità di procedere utilizzando la modalità “da remoto”, in ragione dell’alto numero di partecipanti e del periodo emergenziale, sussistendo, pertanto, il concreto rischio di non tenersi per ragioni di Sicurezza Pubblica.
Ha concluso reiterando la richiesta di misure cautelari monocratiche ordinando al Comitato Regionale Lombardia di convocare entro la giornata del 19 dicembre 2020 l’Assemblea ordinaria elettiva per il giorno 9 gennaio 2021, con modalità da remoto anche per l’elezione del Comitato Regionale Lombardia e delle cariche elettive dei consiglieri ovvero nominare un commissario ad acta che provvedesse in caso di inadempimento e, inoltre, di ordinare alla Lega Nazionale Dilettanti di emettere un nuovo comunicato rispettoso delle disposizioni citate in ricorso.
Con decreto n. 5/TFN del 19 dicembre 2020 il Presidente del Tribunale, dopo aver rilevato che, ad una sommaria delibazione, il precedente Decreto Presidenziale non risultava sostanzialmente eseguito e sul presupposto che il reggente non avesse il potere di modificare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia in data 7 dicembre 2020, accoglieva l’istanza cautelare provvisoria richiesta e ordinava al Reggente di convocare l’Assemblea elettiva secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato Regionale Lombardia, ordinando, in caso di mancata esecuzione, al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, di nominare un Commissario ad acta che provvedesse in tal senso.
Con Comunicato ufficiale n. 24 del 19 dicembre 2020 il Reggente, sollecitato in tal senso (come si legge dal comunicato stesso) dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha indetto l’Assemblea elettiva per il 9 gennaio 2021 per tutte le previste cariche, integrando, all’uopo, il precedente ordine del giorno.
3. Con memoria di costituzione del 23 dicembre 2020 si è costituita la F.I.G.C. che, dopo aver ripercorso in sintesi i fatti oggetto di ricorso ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso in ragione del fatto che il reggente avrebbe dovuto attenersi all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione procedendo, nei venti giorni precedenti la data del 9 gennaio 2021, a convocare l’assemblea, non rientrando nei suoi poteri quello di non prevedere all’ordine del giorno l’elezione delle cariche elettive del Comitato Regionale.
3.1 In data 24 dicembre 2020 si è costituita la Lega Nazionale Dilettanti che, in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il potere di convocazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali sarebbe di esclusiva competenza dei rispettivi presidenti. Sempre in via preliminare ha, poi, eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità per la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente, e, comunque, per difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.
Infatti, dopo aver richiamato la disposizione di cui all’art.6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ha affermato che, presupposto indefettibile per poter adire gli organi di giustizia sportiva è l’appartenenza all’ordinamento federale, ossia essere un tesserato o, comunque, svolgere un’attività sportiva rilevante per l’ordinamento, requisito che, nel caso di specie non sarebbe sussistente in capo al rag. Carlo Tavecchio che non risulta tesserato, e non svolge alcuna attività rilevante per la quale può essere soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva o per la quale può adire gli stessi.
Ha evidenziato, inoltre, che le condizioni dell’azione devono sussistere al momento della proposizione della domanda altrimenti, in caso contrario, si aprirebbe alla possibilità che chiunque, ad esempio un tifoso, un semplice abbonato ad una Società o addirittura ad una emittente televisiva a pagamento, paventando un proprio interesse ad assistere ad una gara o, eventualmente, che la propria squadra del cuore possa schierare la migliore formazione possibile, potrebbe impugnare la squalifica del campo di gioco o di un calciatore.
Ha evidenziato, poi, che la semplice intenzione di candidarsi, manifestata dal ricorrente, non può radicare l’interesse a ricorrere, altrimenti, paradossalmente, tutti i cittadini italiani maggiorenni potrebbero rivolgersi al Tribunale Federale.
Ha, poi, conseguentemente evidenziato il difetto assoluto di giurisdizione su una domanda presentata da un soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo, non avendo, fra l’altro, il ricorrente dimostrato di aver raccolto le firme necessarie per potersi validamente candidare.
Sotto altro profilo ha, poi contestato la possibilità, in capo ad un Organo di Giustizia sportiva di ordinare un facere non di natura disciplinare e di imporre la nomina di un commissario ad acta ad un Presidente della Lega, come verificatosi nel caso di specie con il citato Decreto Presidenziale n. 5/TFN.
Ha pertanto espressamente chiesto, al riguardo, un pronunciamento sul punto, evidenziando, inoltre, che, nel caso di specie la nomina del reggente è stata effettuata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. e non dal Presidente e, pertanto, il decreto non avrebbe potuto indicare il Presidente della L.N.D. quale soggetto deputato alla nomina del Commissario ad acta. Sul punto, pertanto, ha chiesto la modifica o la revoca del decreto.
Nell’evidenziare, poi, la circostanza che, con il primo atto il ricorrente non ha impugnato un atto del reggente bensì un silenzio correlato alla precedente diffida trasmessa al Reggente del Comitato Regionale Lombardia, ha richiamato la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport n. 46/2018 che avrebbe chiarito l’inammissibilità, nell’ambito dell’ordinamento sportivo dell’impugnazione di un silenzio.
Ha concluso, pertanto, per l’accoglimento delle eccezioni preliminari ovvero per il rigetto del ricorso.
3.2 Perveniva memoria di costituzione del Comitato Regionale Lombardia in data 24 dicembre 2020 con la quale in via preliminare si è eccepita l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto non tesserato, conseguentemente non legittimato ad agire innanzi agli organi di giustizia della F.I.G.C., richiamando, sul punto, la decisione n. 6/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport ed evidenziando che la semplice manifestazione di candidarsi non farebbe sorgere in capo al predetto alcun diritto, atteso che nessuna richiesta di candidatura risulterebbe trasmessa; né in base ai requisiti previsti, avrebbe potuto presentarla tenuto conto dell’assenza di uno dei requisiti imprescindibili, ovvero la sussistenza di un valido tesseramento.
Ha evidenziato, inoltre, che la determinazione di posticipare la data dell’Assemblea elettiva regionale per la carica di Presidente regionale non sarebbe idonea a ledere il diritto di ciascun candidato atteso che, nel C.U. n. 23 del 19 dicembre 2020 veniva precisato che la relativa convocazione sarebbe stata effettuata in termini idonei a garantire che l’elezione si sarebbe svolta prima dell’Assemblea elettiva della L.N.D., come previsto dall’art. 14.1 lett. a) del Regolamento della L.N.D., concedendo a tutti, pertanto, la possibilità di svolgere in tempo utile la campagna elettorale. Sempre in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione ed incompetenza di questo Tribunale, il primo in quanto il ricorso veniva formulato da un soggetto estraneo all’ordinamento federale.
Con riferimento, invece al difetto di competenza la resistente, partendo dal presupposto che il ricorrente ha richiesto al Tribunale Federale di emettere un provvedimento riguardante un presunto mancato riscontro positivo ad una istanza del ricorrente, ha ritenuto che esuli dal potere del Tribunale quanto richiesto con il ricorso introduttivo in quanto di stretta competenza del consiglio Direttivo della L.N.D. che aveva proceduto a nominare il Reggente, non potendosi ad esso sostituirsi.
Ha evidenziato, al riguardo che, pur a voler ritenere ammissibili le richieste formulate con il ricorso, la competenza non sarebbe attribuibile al Tribunale Federale ai sensi dell’art.53 comma 3 del Regolamento della L.N.D. che prevede la cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, non essendo prevista alcuna norma statutaria o regolamentare che attribuisce tali controversie alla cognizione del Tribunale Federale Nazionale. Ha citato, al riguardo, il recente dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del 13 novembre 2020 che ha dichiarato l’incompetenza di questo Tribunale a favore del predetto organo ex art. 54 comma 3 C.G.S. – C.O.N.I..
Ha poi censurato l’illegittimità dei decreti presidenziali monocratici, in quanto avrebbero anticipato illegittimamente la decisione nel merito e, in particolare, disposto le misure cautelari senza preoccuparsi della sussistenza del fumus boni iuris, contestando, inoltre, la circostanza che il primo decreto presidenziale cautelare non fosse stato eseguito atteso che lo stesso non aveva alcun valore decisorio o cautelare.
Dopo aver, poi precisato che i soggetti deputati a partecipare all’Assemblea elettiva Nazionale sono esclusivamente i delegati e che, pertanto, la decisione di convocare inizialmente solo la loro elezione e non anche quella degli altri Organi non avrebbe in alcun modo influito sulla validità dell’Assemblea Nazionale elettiva e che il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Lombardia, nella riunione del 7 dicembre 2020, non aveva indetto alcuna assemblea elettiva, ma solo individuato, come possibile data, quella del 9 dicembre 2020, nel merito ha sostenuto la legittimità del proprio operato. Infatti, partendo dai predetti presupposti ed a seguito del ricevimento da parte del reggente di una serie di richieste da parte delle società affiliate che chiedevano un rinvio delle elezioni, al fine di garantire ai candidati di svolgere l’attività elettorale in una tempistica congrua, vista la situazione legata ai problemi di salute del Presidente in carica, alle dimissioni dei consiglieri ed alla situazione legata al Covid-19 ed ai provvedimenti governativi e regionali adottati al fine di limitare la possibilità di spostamento dei soggetti, il reggente ha proceduto ad operare nei termini qui contestati. Richiamava al riguardo l’art. 5 delle norme procedurali per le Assemblee della L.N.D. che prevede le modalità di convocazione delle Assemblee in caso di commissariamento; conseguentemente, anche in ragione del fatto che il rag. Tavecchio aveva addotto, fra i motivi di ricorso, l’impossibilità di avere un termine congruo per svolgere la campagna elettorale, al fine di contemperare le esigenze delle affiliate e dei candidati, nel rispetto del Regolamento della L.N.D. si è proceduto a convocare, in presenza, le elezioni dei soli delegati, rimandando ad una successiva data quella degli Organi direttivi, sottolineando, inoltre, che la scelta di separare le tornate elettorali rappresenta un modo di aver la certezza che siano eletti i delegati che devono prendere parte all’Assemblea Nazionale elettiva, posticipando, anche alla luce delle festività natalizie e dell’entrata in vigore del D.L. 172/2020 che limita radicalmente la possibilità di spostamento dei soggetti, a data successiva l’elezione degli Organi direttivi territoriali.
Con riferimento, poi, alle modalità di convocazione in presenza, ha evidenziato che per rilevati profili di criticità legati allo svolgimento da remoto ed alla luce di quanto precisato dal C.O.N.I. e dal Dipartimento per lo sport e sulla scorta di quanto riferito dal Segretario Generale della F.I.G.C., ha ritenuto opportuno convocare l’assemblea in presenza.
4. All’udienza del 28 dicembre 2020, l’avv. Sperduti ha eccepito l’inammissibilità della costituzione del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. per omessa notifica della stessa e in via alternativa, ove superata l’eccezione, ha chiesto la concessione di termini a difesa.
Sull'eccezione preliminare della L.N.D. ha affermato la sussistenza in capo al proprio assistito di un interesse diretto al ricorso, in quanto candidabile, facendo presente, inoltre che il rag. Tavecchio è soggetto facente parte dell'ordinamento federale in quanto ricopre la carica di Presidente della Commissione dei Campi di Erba Sintetica, chiedendo di depositare documentazione al riguardo.
Anche l'avv. Viglione, per la F.I.G.C., ha eccepito la mancata comunicazione della memoria di costituzione da parte del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., ponendo l'attenzione, poi, sulla circostanza che nel rispetto delle scadenze federali debbano svolgersi tutte le assemblee elettive dei comitati regionali della L.N.D..
Il prof. Valori ha, invece, sottolineato l'insussistenza di un obbligo di notifica della memoria di costituzione alle altre parti tanto è vero che neanche la memoria di costituzione della F.I.G.C. risulta notificata al Comitato Regionale Lombardia – L.N.D..
Ha insistito, poi, nel rigetto del ricorso, soffermandosi anche sull’operato del Comitato Regionale Lombardia in quanto proprio in base alle indicazioni fornite dalla F.I.G.C. e dal C.O.N.I., che ha ritenuto applicabili le disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni, le assemblee elettive devono svolgersi in presenza, sottolineando la circostanza che il Presidente della F.I.G.C. aveva scritto al Governo ed al C.O.N.I. chiedendo il differimento delle elezioni federali.
L’avv. Giacomardo si è riportato alla memoria, chiedendo la revoca del decreto presidenziale.
In replica a quanto sopra esposto l’avv. Viglione ha puntualizzato che il Presidente della F.I.G.C. non ha mai chiesto il differimento delle elezioni, e che la possibilità di procedere alle procedure da remoto è stata disposta su sollecitazione della stessa Lega Nazionale Dilettanti.
A seguito di un ulteriore replica dell’avv. Sperduti che ha richiamato, a fondamento di quanto sostenuto, l’art. 49 comma 5 del C.G.S. – F.I.G.C., la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato In Diritto
1. La indubbia rilevanza delle questioni trattate impone a questo Collegio di esaminare, prima di tutto, le questioni sollevate in via preliminare dalle parti.
1.1 Con riferimento alla sostenuta inammissibilità della costituzione del Comitato Regionale Lombardia, rileva il Collegio che l’art. 49 comma 5 del C.G.S. – F.I.G.C. dispone che le controparti trasmettano le proprie controdeduzioni al ricorrente; tuttavia il mancato adempimento non implica alcuna decadenza, né l’inammissibilità degli scritti difensivi o della costituzione della controparte.
L’eccezione formulata, pertanto, deve rigettarsi, né il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per aderire alla richiesta di un rinvio della trattazione, avendo avuto modo, le parti, nel corso dell’udienza, di esporre ampiamente ed approfonditamente le rispettive tesi difensive anche in replica alle deduzioni delle controparti.
1.2 Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Lega Nazionale Dilettanti non può trovare accoglimento.
Il ricorso, infatti, è stato proposto avverso il comportamento tenuto dal Reggente del Comitato Regionale Lombardia e proposto anche nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti.
Se è vero che la nozione di controinteressato al ricorso si fonderebbe sull’esistenza di un interesse al mantenimento della situazione esistente e se è vero che, nel caso di specie la Lega Nazionale Dilettanti, paradossalmente, risulterebbe gravemente lesa dal comportamento del reggente per i motivi che si esporranno in seguito, è anche vero che, nel caso concreto, la circostanza che il reggente sia diretta emanazione della Lega Nazionale Dilettanti che ha proceduto a nominarlo per il tramite del proprio Consiglio Direttivo, unitamente al fatto che nella sostanza ha dimostrato di nutrire un interesse contrapposto a quello del ricorrente avendo espressamente chiesto il rigetto del ricorso inducono a ritenere che le posizioni del ricorrente e quelle della Lega Nazionale Dilettanti debbano essere ritenute, per alcuni aspetti, contrapposte, dovendosi, pertanto escludere il difetto di legittimazione passiva eccepito.
Va rilevato, inoltre, che fra i motivi di doglianza il ricorrente ha anche evidenziato che la L.N.D. non avrebbe consegnato la modulistica ufficiale per le operazioni elettorali e, pertanto, viene espressamente censurato anche l’operato della stessa L.N.D..
1.3 Non sussistono, inoltre, i prospettati profili di inammissibilità relativi alla carenza di interesse e di legittimazione attiva del ricorrente.
Il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese della L.N.D. e del Comitato Regionale Lombardia, il tesseramento non è condizione necessaria per poter agire innanzi agli organi di giustizia sportiva, ma ciò che rileva è la tutela di diritti ed interessi che vengono riconosciuti dall’ordinamento sportivo così come espressamente stabilito dall’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. e dall’art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..
Nel caso di specie, anche in ragione della peculiarità e delle particolarità delle questioni sottese alla materia elettorale, non v’è dubbio che sussista uno specifico diritto al corretto esercizio della funzione elettorale in capo a tutti i soggetti titolari del cd. “elettorato passivo”, ivi compreso, quindi, l’odierno ricorrente, non potendo rilevare in questo momento l’effettiva candidatura che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Appare evidente che, pertanto, senza la fissazione della data, non esiste alcuna posizione di candidato ufficiale, ma ciò non toglie, tuttavia, che chi ha il diritto di potersi candidare possa tutelare tale prerogativa nelle competenti sedi e che l’ordinamento sportivo, mediante gli ordinari strumenti di tutela debba riconoscere loro l’adeguata tutela dei loro diritti ed interessi.
Alla luce delle disposizioni generali non sembra a questo collegio che la sussistenza di un valido tesseramento che, fra l’altro il ricorrente in sede di udienza ha anche dimostrato di possedere, sia un requisito per potersi candidare alle cariche federali come sostenuto a pag. 6 della memoria del resistente.
Non coglie nel segno quanto sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti secondo la quale una siffatta interpretazione darebbe adito a chiunque si ritenga portatore di un interesse ad adire gli organi di giustizia sportiva per veder annullare una squalifica ovvero per obbligare una società a schierare la miglior formazione possibile.
Nei casi suddetti, infatti, non si comprende quale possa essere il diritto in capo al singolo ricorrente riconosciuto meritevole di tutela dall’ordinamento sportivo; vero è, invece, che la nozione di “aspirante candidato”, utilizzata anche dai controinteressati, nel caso di specie è pienamente tutelabile dall’ordinamento analogamente a quanto previsto e statuito, nel caso di contenziosi elettorali, dal giudice amministrativo, secondo il quale “…anche nella fattispecie è ravvisabile in capo ai consiglieri regionali uscenti, nonché in testa a XXXXX nella qualità di potenziale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la titolarità di situazioni giuridiche soggettive che risultano incise dal provvedimento impugnato, in relazione al profilo temporale del programmato svolgimento della competizione elettorale, in ragione della dichiarata preferenza per una diversa e anticipata data di svolgimento delle elezioni…” (Tar Basilicata, 10 gennaio 2019, n. 36). Da tali considerazione deriva anche il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
1.4 Non meritevole di accoglimento è anche l’eccezione di difetto di competenza a favore del Collegio di Garanzia dello Sport alla luce del combinato disposto dell’art. ex art. 54 comma 3 del C.G.S. – C.O.N.I. e dell’art. 53 comma 3 del Regolamento della L.N.D..
Il Collegio ben conosce il recentissimo dispositivo (del quale non sono state ancora pubblicate le motivazioni) citato dalla odierna resistente a supporto della propria tesi, tuttavia ritiene che lo stesso sia inconferente, né trovi applicazione nel caso di specie.
Infatti nel caso oggetto della cennata decisione, era stato proposto un rimedio impugnatorio avverso un provvedimento del Presidente della Lega Nazionale dilettanti ai sensi dell’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..
Si ritiene che la decisione del Supremo organo di giustizia sportiva abbia condiviso la tesi secondo la quale le decisioni della L.N.D. non possano essere impugnate innanzi a questo Giudice in assenza di una specifica disposizione statutaria e regolamentare, così come indicato dall’art. 87, comma 4, C.G.S. – C.O.N.I. ed in presenza, poi, della disposizione di cui all’art. 53, comma 3, Regolamento della L.N.D. che recita testualmente che “…Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”.
Tuttavia la natura della controversia in esame è diversa da quella oggetto del cennato giudizio.
È opportuno premettere e precisare, in primo luogo che, proprio a seguito dell’emanazione delle “Norme procedurali per le Assemblee della LND” approvate dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nella riunione del 3 dicembre 2020 e pubblicate con comunicato n.130/A del 4 dicembre 2020 del Presidente della F.I.G.C. e n. 153 del 4 dicembre del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 6 comma 11, le controversie in termini di validità delle assemblee sono espressamente devolute a questo Tribunale.
Appare evidente che le predette controversie debbano estendersi anche a tutte le attività ad esse preparatorie, specie se riguardanti operazioni elettorali, conformemente, fra l’altro, a quanto statuito in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte di Cassaz. SS.UU. 20 ottobre 2016, n. 21262).
Nel caso di specie, tuttavia, vi è un ulteriore dirimente aspetto da prendere in considerazione.
Oggetto del ricorso, infatti, non è l’impugnazione di un atto, bensì l’accertamento di un obbligo, derivante dagli atti e dalle disposizioni normative federali, di procedere alla convocazione dell’Assemblea elettiva per le elezioni delle cariche federali di competenza del comitato regionale lombardo.
Una volta acclarata la sussistenza di un diritto o interesse giuridicamente protetto dall’ordinamento federale, il rimedio giustiziale previsto rientra nell’ambito dell’art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. che prevede, appunto, che:
“1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”.
La tutela approntata dall’art. 30 sopra citato è ben diversa da quella prevista dall’art. 31 dello stesso C.G.S. – C.O.N.I. e dell’art. 87 del C.G.S. – F.I.G.C..
Nell’ambito di tale procedura, quindi, non vengono solo in rilievo gli atti lesivi di situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento federale ma anche fatti, ivi compreso quelli di cui alla fattispecie di cui si discute, avente ad oggetto il supposto mancato adempimento ad un obbligo espressamente previsto dalle discipline federali, di un’attività, pertanto, vincolata e senza alcun margine di discrezionalità.
E non vi è dubbio che, nei casi in questione, la competenza è espressamente attribuita, proprio dal Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., al Tribunale Federale, al fine di garantire una adeguata tutela giurisdizionale endofederale.
In tale ambito, pertanto, l’ordinamento sportivo garantisce le stesse forme di tutela che l’ordinamento giuridico assicura e appresta nei casi di siffatte tipologie di inadempimento, spingendosi anche, in determinate condizioni, a prevedere un obbligo di facere, chiaramente nel rispetto dei limiti previsti dai principi di separazione dei poteri.
Nel caso di specie, a ben vedere, non è stato chiesto al Tribunale di sostituirsi al Consiglio direttivo della L.N.D., come prospettato dai resistenti, ovvero agli organi di amministrazione attiva federali e di fissare la data delle elezioni associative, bensì di ordinare, così come è stato fatto con i Decreti Presidenziali monocratici, l’indizione dell’assemblea associativa nel rispetto della disciplina ordinamentale federale e delle decisioni già adottate da organi a ciò legittimati, la qual cosa esclude in radice il paventato trasmodamento nell’esercizio di poteri ascritti ad organi di amministrazione attiva, a seguito di sostanziale inerzia in tal senso del reggente.
Anche alla luce degli ormai consolidati approdi giurisprudenziali nella specifica materia elettorale deve ritenersi pienamente ammissibile la tutela richiesta e la conseguente tutela cautelare accordata dal Presidente in sede monocratica, atteso che, sul punto, è ormai ampiamente riconosciuta la possibilità di esperire un’azione di accertamento e di condanna addirittura avverso le pubbliche amministrazioni nel caso di attività vincolata e nel caso in cui non vi siano margini alcuni di discrezionalità, né risultino necessari adempimenti istruttori.
Infatti, nella delicata materia elettorale il Consiglio di Stato ha approfonditamente argomentato sul punto, sottolineando, in fattispecie praticamente sovrapponibile a quella oggetto di ricorso che “La Sezione osserva che il ricorso di prime cure conteneva un’azione dichiarativa dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione intimata rispetto al comportamento ad essa imposto dalla vigente normativa, con la connessa domanda di condanna ad un facere doveroso per il quale era
prospettato l’esaurimento dei residui margini di discrezionalità legislativamente attribuiti ai fini dell’individuazione della data di celebrazione delle elezioni. 2.2.1 L’ammissibilità dell’invocata tutela schiettamente dichiarativa trova conferma nel condivisibile insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. decisioni 23 marzo 2011, n 3 e 29 luglio 2011, n. 15). Secondo tale orientamento interpretativo l’assenza di una previsione legislativa espressa non osta all’esperibilità di un’azione di mero accertamento quante volte detta tecnica di tutela sia l’unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell’interesse legittimo (cfr. da ultimo sez. V, 31 gennaio 2012, n. 472).” (Cons. stato, Sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002).
Tale tutela, ormai pacificamente prevista dall’ordinamento giuridico sia per la tutela di diritti che per la tutela di interessi legittimi e anche qualora sia in discussione l’esercizio di pubblici poteri, deve necessariamente trovare adeguata ed ampia tutela, negli stessi ambiti e con gli stessi limiti, anche nell’ordinamento sportivo in virtù anche di quanto previsto dal più volte citato art. 30 del C.G.S. – C.O.N.I. e dei correlati poteri riconosciuti in sede cautelare, volti ad approntare le misure più opportune ed idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.
Ad ulteriore conforto di quanto sopra esposto va ricordato che il Consiglio di Stato in materia di elezioni pubbliche ha affermato che “…L’ammissibilità, in via generale, di un’azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di esatto adempimento) tesa ad una pronuncia che, per le attività vincolate, costringa la P.A. ad adottare il provvedimento satisfattorio, è ricavabile dall’applicazione dei principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, dall’interpretazione della portata espansiva delle specifiche ipotesi previste dall’art. 31 comma 3 del codice, in materia di silenzio, dall’art.124 in materia di contratti pubblici, oltre che dall’art. 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, in materia di azione collettiva di classe, e, soprattutto, dalla dizione ampia dell’art. 30, comma 1 del codice, che non tipizza i contenuti delle pronunce di condanna, e, quel che più conta, non limita dette statuizioni ai soli casi privatistici del risarcimento del danno e della lesione di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….”, aggiungendo, inoltre, che “…. 2.2.3. La portata atipica delle azioni di accertamento e di condanna fuga ogni dubbio in merito alla relativa proponibilità anche in materia elettorale. Si deve, infatti, ritenere che l’elettore, legittimato, ex art. 130 del codice del processo amministrativo, a dedurre l’illegittimità degli atti del procedimento elettorale, sia a fortiori facultizzato – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata sensibile ai principi di pienezza, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale – a contrastare le condotte che illegittimamente impediscono o ritardano lo stesso avvio del procedimento elettorale.” (Cons. stato, Sez. V, 27 novembre 2012, n. 6002).
E anche a voler considerare che il ricorso sottende ad un eventuale silenzio del reggente sull’istanza allo stesso formulata dal ricorrente, tale comportamento non sfugge, qualora sotteso all’adozione di atti obbligatori come nel caso di specie, al sindacato giurisdizionale del Tribunale Federale Nazionale ex art. 30 C.G.S. – C.O.N.I.
Invero la pronuncia citata dalla difesa della Lega Nazionale Dilettanti che escluderebbe in toto l’ammissibilità dell’impugnazione di un silenzio nell’ambito dell’ordinamento sportivo non coglie nel segno.
Infatti, esaminando nel dettaglio la pronuncia in questione, va evidenziato che la stessa aveva ad oggetto l’annullamento di un atto per il quale, fra le altre cose, era stata proposta anche istanza amministrativa di annullamento in via di autotutela non riscontrata.
Nel caso di specie, quale obiter dictum, il Supremo Organo di giustizia sportiva ha affermato che “[…] anche a voler prescindere dalla circostanza che l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva non prevede la proposizione di un giudizio avverso il silenzio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport…”.
Tale asserzione riguarda la sola applicazione dell’art. 54 del C.G.S. – C.O.N.I. e non l’ammissibilità tout court di un siffatto giudizio nell’ordinamento sportivo e, al contrario, sembrerebbe confermare, nei casi in questione ed al fine di evitare un vuoto di tutela costituzionalmente illegittimo, la competenza dei tribunali federali endofederali.
Nel caso di specie, comunque, deve darsi rilevanza al rapporto dedotto in giudizio volto, come più volte ribadito, a richiedere al reggente l’adempimento di atti vincolati in assenza di margine di discrezionalità.
1.5 In tale ottica devono analogamente rigettarsi le eccezioni formulate in ordine alla presunta illegittimità dei decreti presidenziali adottati, a parere del Collegio, nel pieno rispetto delle prerogative riservate al Presidente del Tribunale Federale Nazionale.
Inconferenti si appalesano le eccezioni relative a presunte anticipazioni dell’esito del presente giudizio, lì dove, appunto, il decreto si è limitato, nel rispetto dei termini di legge, ad adottare le misure idonee ad assicurare gli eventuali effetti positivi derivanti dall’accoglimento del ricorso che, in caso contrario, non avrebbe comportato alcun effetto per il ricorrente, stante il termine minimo previsto dalle disposizioni federali per indire le elezioni. La pronuncia citata dal resistente attiene ad un procedimento di ricusazione che, nel caso di specie non è stato proposto, né il Codice di Giustizia F.I.G.C. prevede siffatte incompatibilità in materia di composizione collegiale.
Deve, poi, evidenziarsi l’assoluta carenza di interesse della difesa della L.N.D. in relazione alle dedotte censure in merito al decreto presidenziale, nella parte in cui ha individuato il Presidente della L.N.D. quale soggetto deputato alla nomina dell’eventuale commissario ad acta per l’esecuzione dei provvedimenti di competenza del reggente, in quanto, come è evidente, tale potere non è stato esercitato nella fattispecie concreta, avendo il reggente autonomamente adempiuto a quanto indicato.
2. Esaminate le eccezioni preliminari il Collegio ritiene che nel merito il ricorso sia fondato nei termini che seguono.
2.1 Preliminarmente il Collegio precisa che, alla luce degli atti in giudizio, non rientra nelle proprie prerogative valutare la legittimità della scelta effettuata dal reggente di convocare l’Assemblea elettiva per il giorno 9 gennaio 2021 in presenza
piuttosto che da remoto; agli atti non vi è alcuna indicazione da cui possa evincersi un siffatto obbligo a fronte, invece, delle indicazioni fornite dalla L.N.D. versate in giudizio e del fatto che l’opzione per ulteriori modalità di riunione risulta pur sempre individuata nel comunicato ufficiale di indizione dell’Assemblea.
2.2 Quanto all’obbligo di indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di tutte le cariche associative, ivi compresa quella di cui si discute nell’odierno ricorso, il collegio ritiene che, nel caso di specie, punto necessario di partenza sono le specifiche indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti con il comunicato n. 153 del 4 dicembre 2021, con il quale sono state diramate le Norme per le Assemblee della L.N.D., nonché il conseguente documento prot. 4273 del 4 dicembre 2020, alle quali deve darsi il necessario rilievo per comprendere le scelte poi effettuate dalle componenti federali e la palese violazione degli obblighi in capo al reggente.
In primo luogo l’art. 3, comma 1, lett. a) delle cennate norme regolamentari recita testualmente che l’Assemblea della L.N.D. è convocata dal relativo Presidente in via ordinaria elettiva, dopo la celebrazione delle Assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile e comunque dopo la scadenza del quadriennio olimpico e, non oltre il 15° giorno antecedente l’Assemblea Elettiva della F.I.G.C..
Da tale disposizione, pertanto, sembra evincersi chiaramente che l’assemblea della L.N.D. elettiva può svolgersi solo dopo la celebrazione di tutte le Assemblee elettive dei comitati regionali e non solo quelle dei delegati assembleari come ha sostenuto parte resistente.
La sopra indicata disposizione fra l’altro, trova la sua fonte ispiratrice nell’art. 3 comma 3 dei principi informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, secondo il quale
“La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.” e, chiaramente, contempera la tempistica necessaria per la elezione di tutti gli organi delle componenti federali nel rispetto della norma sopra indicata.
Tale interpretazione è avallata anche dalla Sezione consultiva della Corte Federale d’Appello che, nel suo parere interpretativo pubblicato in data 8 agosto 2020, ha individuato una unica ratio nelle disposizioni di settore previste da ogni singola Lega.
Al riguardo ha statuito che “…Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 202/A pubblicato il 20 maggio 2020, nell’approvare i nuovi Principi Informatori degli Statuti e dei regolamenti delle Leghe sulla base degli indirizzi forniti dal CONI ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. K dello Statuto Federale, statuisce, all’art. 3, comma 3, che “La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della assemblea elettiva della FIGC”.
E infatti, lo statuto della Lega A, art. 10, co. 4, stabilisce che le elezioni del nuovo consiglio devono tenersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell’assemblea elettiva della FIGC e identica norma è contenuta nell’art. 7, co. 3 dello statuto della Lega B, nell’art. 1, comma 1 del regolamento elettivo della assemblea AIA, e nell’art. 1, co. 3, lett. a) delle Norme di Procedura per le assemblee della LND” (Corte Federale d’Appello, par.3 agosto 2020, n. 3).
In tale prospettiva, pertanto, la L.N.D. con la sua nota prot. 4273 del 4 dicembre 2020 ha dettato una tempistica rigida e tassativa per tutte le proprie articolazioni territoriali al fine di garantire il rigoroso rispetto della disciplina sopra indicata. La precettività delle disposizioni fissate dalla L.N.D. è agevole desumerla dall’improrogabilità delle date fissate per le Assemblee elettive in un arco temporale che va dal 2 al 12 gennaio 2021, in vista dell’Assemblea elettiva della L.N.D. fissata per il 6 febbraio 2021 e della conseguente Assemblea Federale, dall’indicazione della relativa data da comunicare entro il 9 dicembre 2021 e dall’espresso richiamo alle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. ed alla circostanza che l’Assemblea dei comitati dovesse provvedere all’elezione dei propri Presidenti, dei componenti dei propri Consigli Direttivi, ivi compresi i Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, nonché i componenti effettivi e supplenti dei propri Collegi dei Revisori dei Conti e i propri Delegati Assembleari effettivi e supplenti, questi ultimi in misura pari alla metà più uno degli effettivi, senza esclusione alcuna (né avrebbe potuto disporre altrimenti).
In tale ottica, pertanto, il Consiglio Direttivo del Comitato regionale Lombardia a seguito della riunione del 7 dicembre 2021, entro la data del 9 dicembre 2020, ha fornito alla L.N.D. (e tale dato non è contestato) la propria indicazione per l’indizione dell’Assemblea elettiva per la data del 9 gennaio 2021 senza distinzione alcuna.
Tale dato è implicitamente confermato anche dalle note con le quali poche società rispetto a quelle aventi diritto nel panorama calcistico lombardo hanno espressamente richiesto di non convocare l’Assemblea elettiva per il 9 gennaio 2021 (evidentemente in quanto la data era già stata scelta) relativamente, però, alle sole elezioni presidenziali, dei consiglieri e dei revisori dei conti.
Pertanto a seguito delle dimissioni del Consiglio direttivo, il Reggente, nominato ex art. 14 comma 7 del Regolamento della L.N.D. avrebbe dovuto limitarsi a svolgere, come da regolamento, le funzioni di ordinaria amministrazione, procedendo ad indire le elezioni conformemente a quanto indicato dallo stesso Consiglio Direttivo ed in ossequio alla tempistica obbligatoriamente fissata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ottemperanza, fra l’altro, a delle specifiche disposizioni normative aventi particolare e speciale rilevanza per tutto l’ordinamento federale.
La scelta di non indire le elezioni di alcune cariche, fra cui quella di Presidente, non può certamente rientrare fra gli atti di ordinaria amministrazione, soprattutto alla luce del fatto che in tal guisa il reggente è palesemente contravvenuto a degli specifici obblighi imposti dal complesso ordinamentale delle norme federali ed a quanto optato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia nella pienezza delle sue funzioni.
Infatti la disposizione di cui all’art. 14 comma 7 del Regolamento L.N.D., che prevede che il reggente debba indire le elezioni entro novanta giorni dal suo insediamento, doveva necessariamente contemperarsi con gli obblighi sottesi al tassativo rispetto della tempistica dettata dal rispetto del percorso elettivo del caso di specie e dalla disciplina normativa specificatamente prevista al riguardo.
La figura del Reggente, poi, è notoriamente diversa da quella del Commissario, più volte richiamata dalla difesa dei resistenti e non può, nell’alveo ordinamentale vigente, porre in essere atti che esulano dalle proprie specifiche attribuzioni di “ordinaria amministrazione”.
Diverse sono, infatti, le condizioni che la normativa impone per procedere al commissariamento, diversi sono i poteri assegnati al Commissario e diverse sono le prerogative allo stesso assegnate, non potendo, in tal caso richiamarsi, neanche in via analogica quanto previsto dall’art. 5 comma 3 delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. che riguarda, fra l’altro, le modalità di convocazione dell’Assemblea Straordinaria, del tutto inapplicabili alla fattispecie in questione.
Il reggente, infatti, deve limitarsi a “traghettare” l’istituzione nel periodo transitorio, semplicemente ponendo in essere l’attività di ordinaria amministrazione quale l’esecuzione di atti obbligatori, non potendo, in ossequio al principio del contrarius actus, adottare disposizioni contrarie a quelle poste in essere da altri organi.
Esaminando, poi, nel dettaglio la scelta effettuata dal reggente con il comunicato n. 23 del 18 dicembre 2020, successivo al primo decreto presidenziale e sostanzialmente elusivo dello stesso, emergono diversi profili di criticità che inducono a ritenere non adempiuto l’obbligo “vincolato” di procedere all’indizione delle elezioni di tutte le cariche associative.
In primo luogo la difesa del Comitato ha sostenuto che (pag. 7 delle proprie difese) ”… la determinazione di posticipare la data dell’Assemblea elettiva regionale per la carica di Presidente regionale non appare idonea a ledere il diritto di alcun candidato atteso che nel C.U. n.23 del 19 dicembre 2020 veniva precisato che la relativa convocazione sarebbe stata effettuata in termini idonei a garantire che l’elezione si sarebbe svolta prima dell’Assemblea elettiva della LND, come previsto dall’art 14.1 lett.a) del Regolamento della LND, consentendo a tutti i candidati la possibilità di svolgere la campagna elettorale in tempo utile per le elezioni”.
Nel comunicato predetto, tuttavia, non vi è traccia di tale intendimento del Reggente (che, nel rispetto di quanto sopra esposto avrebbe potuto convocare le elezioni in questione al limite entro la data del 12 gennaio 2021) che, invece, ha richiamato espressamente l’art. 14 comma 7 del Regolamento L.N.D. senza tenere in alcuna considerazione le più volte sopra citate norme ed indicazioni citate che, invece, impongono le elezioni di tutte le cariche della Lega nel rispetto del più ampio percorso federale.
Sotto altro profilo non si comprendono, in quanto non esplicitate nel C.U. 23 del 18 dicembre 2020, sul punto assolutamente carente di motivazione, le ragioni per le quali, nel convocare l’Assemblea elettiva non si sia proceduto ad indire tutte le elezioni statutariamente previste atteso che, le motivazioni legate alla nota emergenza sanitaria, genericamente richiamate nel provvedimento, non trovano adeguata giustificazione nel momento in cui il Reggente ha comunque proceduto a convocare l’assemblea per procedere alle elezioni dei delegati assembleari; al contrario, il Collegio ritiene poco rispondente a criteri di ragionevolezza e poco attenta alla valutazione dei correlati rischi sanitari la scelta di posticipare tali elezioni, riconvocando nuovamente l’Assemblea elettiva (che avrebbe dovuto, pertanto, effettuarsi per ben due volte con le modalità in presenza), entro i termini previsti dall’art. 14 comma 7 del regolamento L.N.D. allorquando l’emergenza sanitaria si presume non sarà assolutamente cessata.
Sotto altro profilo, le motivazioni postume addotte negli scritti difensivi non appaiono idonee ad escludere la sussistenza dell’obbligo del reggente di procedere ad indire le elezioni.
A prescindere dalla circostanza che tali motivazioni non sono in alcun modo riportate nel comunicato ufficiale, è opportuno evidenziare che, come già detto, le richieste formulate da poche società non possono essere ritenute idonee a controvertire addirittura l’attuazione di un percorso elettorale precisamente regolamentato, nonché a cambiare le decisioni e gli orientamenti già assunti in sede di Consiglio direttivo ed oggetto di specifica comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti.
Inoltre, anche le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in sede di presentazione di candidature e di scelte elettorali da effettuare non possono assurgere, nel particolare momento storico, a elemento idoneo a sconvolgere l’intero percorso elettorale e, nello stesso tempo, a sovvertire le disposizioni normative che impongono di procedere all’elezione di tutte le cariche federali alla scadenza del quadriennio olimpico; ciò anche in considerazione del fatto che la campagna elettorale e la conoscenza dei candidati ben possono avere luogo mediante il ricorso agli strumenti telematici che, nel corso della ormai perdurante emergenza sanitaria, hanno ormai contribuito al funzionamento della complessa macchina amministrativa di tutte le istituzioni pubbliche e private italiane.
Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere accolto, ritenendo il Collegio che il reggente, nell’ambito delle proprie attribuzioni, sia obbligato a porre in essere gli atti necessari per il completamento del percorso elettorale, in tal modo garantendo lo svolgimento di tutte le assemblee elettive nel rispetto della tempistica stabilita dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma l’obbligo per il Reggente del Comitato Regionale Lombardia – L.N.D. di garantire lo svolgimento delle assemblee elettive nel rispetto della tempistica stabilita dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Dispone l’incameramento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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