F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/TFN del 21.01.2021 – (Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 nei confronti del sig. Ventura Salvatore – Reg. Prot. 82/TFN-SD) Decisione n. 86/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 Reg. Prot. 82/TFN-SD

 

Decisione n. 86/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020

Reg. Prot. 82/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Danilo Del Gaizo – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7341/99 pf20-21 LDF/GC/am del 18.12.2020 nei confronti del sig. Ventura Salvatore,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 18 dicembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Ventura Salvatore, all’epoca dei fatti copresidente, (unitamente al sig. Di Rosa Giacomo), della società  ASD Calcio Biancavilla 1990, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 del CGS, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, per avere consentito l’apposizione di firme apocrife “imputabili ai sig.ri Di Rosa Giacomo,  Di  Rosa  Deborah  e  Di  Rosa  Miriana”,  sul  modulo  denominato  variazione  organigramma  n.  3  datato 20.12.2019, dallo stesso Ventura sottoscritto, in occasione dell’assemblea societaria indetta in data 19.12.2019, senza la presenza, (per mancata rituale convocazione), dei sig.ri Di Rosa Giacomo (copresidente), Di Rosa Deborah (vice presidente) e Di Rosa Miriana (cassiera), procedendo in tal modo, al rinnovo delle cariche societarie dell’ASD Calcio Biancavilla, all’insaputa dei sigg.ri Di Rosa;

- [ - il sig. Leonardo Salvatore Massimiliano, già Presidente della ASD Calcio Biancavilla 1990 dal 19.12.2019, per rispondere della violazione dell’art. 22 comma 1 del CGS, per mancata comparizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante rituale convocazione, senza addurre alcun motivo ostativo. ]

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Salvatore Raiti, in rappresentanza del sig. Salvatore Ventura, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Ventura Salvatore che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Ventura Salvatore, sanzione base mesi 18 (diciotto) di inibizione, diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei), sanzione finale mesi 12 (dodici) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Ventura Salvatore, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit.,secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma,  “l’efficacia  dell’accordo comporta ad ogni effetto  la  definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non  sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Ventura Salvatore l’applicazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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