F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/TFN del 21.01.2021 – (Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti del sig. Chicchiarelli Samuele – Reg. Prot. 83/TFN-SD) Decisione n. 87/TFN-SD 2020/2021 Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 Reg. Prot. 83/TFN-SD

Decisione n. 87/TFN-SD 2020/2021

Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020

Reg. Prot. 83/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 gennaio 2021,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti del sig. Chicchiarelli Samuele,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 dicembre 2020, il Procuratore Federale f.f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Sezione Disciplinare:

1. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

2. sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

3. sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

4. sig. Bambini Leonardo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Club Trestina;

5. sig. Cerbella Enrico, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Sporting Club Trestina;

6. sig. Bianchi Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

7. sig. Aiello Antonio, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

8. sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

9. sig. Meoni Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

10. sig. Chicchiarelli Samuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

11. sig. Ferrarese Claudio, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Levico Terme;

12. sig. Mariotti Alessio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L.;

13. sig. Masi Marco, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società U.S. Pianese s.r.l.;

14. sig. Vagaggini Renato, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società U.S. Pianese s.r.l.:

15. sig. Garaffoni Mirko, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 s.r.l.;

16. sig. Niccolai Giuliano all’epoca dei fatti allenatore dilettante di terza categoria inscritto nell’albo del Settore Tecnico;

17. sig. Polidori Stefano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società San Gimignano Sport s. coop. S.D.;

18. la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.;

19. la società A.S.D. Sporting Club Trestina;

20. la società U.S.D. Levico Terme;

21. la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L.;

22. la società U.S. Pianese s.r.l.;

23. la società Pol.D. C.S. Scandicci 1908 s.r.l.;

24. la società Sangimignanosport S. Coop. S.D.;

Per rispondere:

1. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

- per avere gli stessi costituito un’associazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di illeciti sportivi sussumibile nella previsione normativa di cui all’art. 9, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 17, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva); a tale scopo, in particolare, i sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni predisponevano una struttura organizzata e dotata di mezzi, costituita dalla struttura e dalla gestione della S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., dagli stessi acquisita al fine di proporre ad esponenti di altre società l’alterazione costante dei risultati delle gare disputate dalla compagine appena indicata, con costituzione di una rosa di calciatori e l’utilizzo di un tecnico disponibili all’alterazione dei risultati delle gare, o comunque disposti a non ostacolare la realizzazione degli illeciti; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, aveva il compito di concordare gli illeciti con gli esponenti delle squadre avversarie o con soggetti dallo stesso conosciuti, il sig. Petrollini Gianni si affiancava a tale attività provvedendo a propria volta a concordare illeciti; il sig. Lazzarini Sergio, infine, forniva le somme necessarie all’acquisizione della società e concordava con gli altri due componenti dell’associazione l’attività di alterazione dei risultati da porre in essere;

2. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni;

3. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Bambini Leonardo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Club Trestina, sig. Cerbella Enrico, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Sporting Club Trestina, sig. Bianchi Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Aiello Antonio, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. – A.S.D. Sporting Club Trestina del 3.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica;i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano il presidente della Sporting Trestina, sig. Bambini Leonardo, e con lo stesso concordavano che la gara dovesse terminare con un risultato di pareggio; l’allenatore della squadra della Sporting Trestina, sig. Cerbella Enrico, poi, durante la gara interloquiva con gli occupanti la panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a mantenere un risultato di pareggio in quel momento in essere; l’allenatore della squadra del Viareggio sig. Aiello Antonio, a sua volta, durante la gara interloquiva con gli occupanti della panchina della squadra avversaria al fine di sollecitare gli stessi a terminare la gara con un risultato di pareggio, sollecitando anche il calciatore della propria compagine, sig. Davide Bianchi, ad intervenire a sua volta a tal fine con i tesserati della compagine avversaria; il sig. Davide Bianchi, a sua volta, ricevuta la disposizione dal proprio allenatore, per sua stessa ammissione chiedeva al capitano della squadra  avversaria di terminare la gara in pareggio;

- con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Meoni Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., e sig. Chicchiarelli Samuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. – A.S.D. Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

5. società S.S.D. Viareggio 2014 AR.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Squadrilli Piervincenzo, Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio, Bianchi Davide, Aiello Antonio, Meoni Leonardo, Macchetti Andrea e Chicchiarelli Samuele così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

- con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. – A.S.D. Sporting Club Trestina del 3.3.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.”;

6. società A.S.D. Sporting Club Trestina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comm1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Bambini Leonardo e Cerbella Enrico, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

7. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., e sig. Ferrarese Claudio, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Levico Terme:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara A.C.D. Bastia 1924 - S.S.D. Viareggio 2014 AR.L. del 31.3.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava un ex calciatore ed un agente sportivo, il sig. Pesce Giuliano, al fine di ottenere un contatto utile all’interno della rosa dei calciatori o dei dirigenti del Bastia per concordare che la gara terminasse con una vittoria per il Viareggio; il sig. Petrollini Gianni, invece, contattava il sig. Claudio Ferrarese, sempre al fine di ottenere un contatto con il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini, sempre al fine di ottenere che la gara terminasse con una vittoria con il Viareggio; il sig. Claudio Ferrarese, poi, contattava effettivamente il calciatore del Bastia sig. Lorenzo Boldini al fine di concordare il contatto telefonico da parte del sig. Petrollini Gianni;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

8. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Petrollini Gianni;

9. società U.S.D. Levico Terme a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ferrarese Claudio così come specificati nel superiore capo di incolpazione;

10. sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara S.S.D. Viareggio 2014 ar.l. – S.S.D. ar.l. Aglianese Calcio 1923 del 7.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante; il sig. Petrollini Gianni, in particolare, incontrava l’allenatore dell’Aglianese, sig. Iacobelli Agostino, e proponeva allo stesso di alterare il risultato della gara che sarebbe dovuta terminare con un risultato di vittoria per il Viareggio, ottenendo dal tecnico della squadra avversaria un rifiuto; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

11. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Petrollini Gianni;

12. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Mariotti Alessio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L.:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. - S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. del 14.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospite; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano l’agente sportivo sig. Daniele Piraino concordando con lo stesso che la gara sarebbe dovuta terminare con una vittoria per il Viareggio, mediante il coinvolgimento di due calciatori, un difensore ed un centrocampista, della società Massese anche attraverso il provocare volontariamente l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospite; nell’illecito, poi, veniva coinvolto il sig. Mariotti Alessio, calciatore della Massese con il ruolo di difensore,  il quale veniva sostituito all’inizio del secondo tempo a causa del proprio scarso rendimento;

- con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

13. società S.S.D. Viareggio 2014 ar.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

- con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

- la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. -S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.”;

14. società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mariotti Alessio così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

15. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che  svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Macchetti Andrea, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. – U.S. Pianese S.R.L. del 18.4.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un vantaggio in classifica per la società ospitante o comunque, nel corso dell’incontro, un risultato di pareggio; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, contattavano un soggetto che allo stato non risulta essere tesserato, il sig. F.A., che a sua volta tentava di avere un incontro con il tecnico tesserato per la società Pianese sig. Vagaggini Renato, il quale tuttavia rifiutava di vedere di persona il suo interlocutore prima della fine del campionato, sospettando che il motivo del contatto potesse essere una proposta di illecito sportivo, sebbene non esplicitato nel primo approccio; nel corso della gara, poi, quando il risultato era di pareggio, l’allenatore del Viareggio, sig. Andrea Macchetti, chiedeva al suo collega della Pianese, sig. Marco Masi, di terminare la gara  senza  modificazioni del punteggio ottenendo un rifiuto dal suo interlocutore;

- con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

16. sig. Masi Marco, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società U.S. Pianeses.r.l., e sig. Vagaggini  Renato, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società U.S. Pianese s.r.l.:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuti a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. - S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, omettevano di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

17. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso e dal sig. Lazzarini Sergio;

18. società U.S. Pianese s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Masi Marco e dal sig. Vagaggini Renato;

19. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che  svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Lazzarini Sergio, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Spor-tiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Petrollini Gianni, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Garaffoni Mirko, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rile-vante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società Pol. D. C.S. Scandicci 1908 s.r.l.:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara S.S.D. Viareggio 2014 ar.l. – Pol. D. C.S. Scandicci 1908 s.r.l. del 5.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di pareggio; i sigg.ri Volpi Tommaso e Lazzarini Sergio, in particolare, d’intesa anche con il sig. Petrollini Gianni, contattavano ed incontravano il sig. Mirko Garaffoni concludendo con lo stesso un accordo in virtù del quale la gara appena indicata sarebbe terminata con un risultato di pareggio a fronte della corresponsione in favore dello stesso sig. Garaffoni dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00); la gara, poi, terminava effettivamente con un risultato di pareggio;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

20. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Volpi Tommaso, Lazzarini Sergio e Petrollini Gianni, così come specificati nei precedenti due capi di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, dal sig. Lazzarini Sergio e dal sig. Petrollini Gianni;

la società, inoltre, è chiamata e rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per i seguenti atti e comportamenti posti in essere dal sig. Lazzarini Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., così come specificati nel seguente capo di incolpazione, oggetto di definizione da parte del citato calciatore ai sensi dell’art. 126 del vigente Codice di Giustizia Sportiva: - violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. – Pol. D. C.S. Scandicci 1908 S.R.L. del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

21. società Pol.D. C.S. Scandicci 1908 s.r.l.a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Garaffoni Mirko;

22. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., sig. Niccolai Giuliano all’epoca dei fatti allenatore dilettante di terza categoria inscritto nell’albo del Settore Tecnico:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima e durante la gara S.S.D. Viareggio 2014 A R.L. – U.C. Sinalunghese A.S.D. del 12.5.2019 valevole per il girone E del Campionato di serie D, in concorso tra loro e con soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di ottenere un risultato di vittoria per la squadra ospitante; il sig. Volpi Tommaso, in particolare, contattava il sig. Niccolai Giuliano, che aveva conoscenze tra i tesserati della U.C. Sinalunghese A.S.D. e che contattava gli stessi al fine di proporre l’illecito sportivo, senza tuttavia riuscire ad ottenere un accordo per l’alterazione del risultato;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

23. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso;

24. sig. Polidori Stefano, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società San Gimignano Sport s. coop. S.D.:

- della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all’alterazione del risultato della gara San Gimignano Sport S. Coop. S.D. – A.C. Prato S.P.A. del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l’illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

25. società Sangimignanosport S. Coop. S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Polidori Stefano, così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

26. sig. Volpi Tommaso, allenatore professionista di seconda categoria ed all’epoca dei fatti soggetto che  svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 106 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019, chiesto somme di denaro per tesserare, per far giocare in campionato ed al Torneo di Viareggio, nonché per concedere lo svincolo consensuale a fine stagione ai seguenti calciatori tesserati per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l.: Meoni Leonardo, Chicchiarelli Samuele, Pelliconi Alex, Virga Federico, Folegnani Gabriel e Belluomini Cosimo;

27. società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Volpi Tommaso, così come specificati nel precedente capo di incolpazione.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Paolo Mormando, in  rappresentanza  della  Procura  Federale,  e  l’avv. Leonardo  Francesconi,  in rappresentanza  del  sig. Chicchiarelli Samuele, hanno depositato una richiesta di patteggiamento riguardante il sig. Chicchiarelli Samuele, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Chicchiarelli Samuele, sanzione base anni 1 (uno) di squalifica, diminuita di 1/3 – mesi 4 (quattro), sanzione finale mesi 8 (otto) di squalifica; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Chicchiarelli Samuele, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non  sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone nei confronti del sig. Chicchiarelli Samuele l’applicazione della sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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