F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 109/CFA pubblicata il 3 Giugno 2021 (motivazioni) – Procura Federale/U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. – Sani Maurizio N. 144/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 109/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 144/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 109/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONE PRIMA

 

composta da:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Francesco Cardarelli Componente (relatore)

Mauro Sferrazza Componente

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo di registro 0025/CFA/2020-2021 proposto dal Procuratore Federale

contro

Sani Maurizio, in proprio ed in qualità di Presidente della U.S. Pianese S.S.D. Srl, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Giotti del Foro di Siena con studio in Via XXV Aprile, 42 – 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) dove elegge domicilio

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare (dispositivo n.89/TFN del 12 aprile 2021, motivazione non contestuale pubblicata n. 134/TFN del 21 aprile 2021);

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza tenutasi tramite videoconferenza del giorno 24 maggio 2021 il prof. Francesco Cardarelli e udito per la Procura Federale l’avv. Tullio Cristaudo, e per Sani Maurizio e la U.S. Pianese USD Srl l’avv.to Fabio Giotti,

FATTO E DIRITTO

Giunge alla cognizione di questa Corte Federale di Appello il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare (dispositivo n.89/TFN del 12 aprile 2021, motivazione non contestuale pubblicata n. 134/TFN del 21 aprile 2021), relativa al deferimento n. Prot. 10312/282 pf20 21 GC/LDF/ac del 26 marzo 2021, rinotificato n. Prot. 10376/282 pf20 21 GC/LDF/ac del 29 marzo 2021 a carico del signor Sani Maurizio e della società U.S. Pianese SRL.

Deduce l’appellante che il procedimento disciplinare (iscritto nel Registro della Procura Federale il 26 ottobre 2020) traeva origine dalla nota segnalazione del 06.10.2020 (prot. Figc Procura Federale n.4259) trasmessa a più destinatari dalla email “andrea.benvenuto92@virgilio.it” in cui si denunciava la doppia attività nella stessa stagione sportiva 2020/2021 degli allenatori dei portieri per la società U.S. Pianese SRL partecipante al campionato di serie D e per la società A.S.D. Invictasauro partecipante al campionato di seconda categoria regione Toscana.

L'azione disciplinare veniva esercitata all’esito dell’attività istruttoria consistita nell’acquisizione dell’interrogazione anagrafica e storica di diversi tesserati, nonché in una relazione di servizio (del 05.12.2020), nella visione da parte dei collaboratori federali della seduta di allenamento (del 29.01.2021) dei calciatori della società U.S. Pianese SRL, nei verbali di audizione in data 29.01.2021 di altri tesserati, dopo una seduta di allenamento di calciatori (portieri) della società U.S. Pianese SRL. L’attività istruttoria esitava nella astratta configurazione di illeciti in capo ai sigg.ri Corti Emanuele, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, Sani Maurizio presidente e legale rappresentante della società U.S. Pianese SRL, nonché in capo alla società U.S. Pianese SRL per responsabilità diretta ed oggettiva.

A seguito della notifica della CCI il sig. Corti Emanuele addiveniva all’accordo con la Procura Federale ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, per l’applicazione della sanzione su richiesta e senza incolpazione (CU. 328/AA del 12 aprile 2021); il sig. Sani Maurizio e la società U.S. Pianese Srl venivano deferiti dinanzi al competente Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare.

La decisione gravata ha dichiarato inammissibile il deferimento sulla base di alcuni accertamenti fattuali (non contestati dal reclamante) tra i quali meritano di essere indicati la mancata compiuta identificazione del denunciante (si trattava, infatti, di una mail datata 6 ottobre 2020, inviata a più destinatari, tra cui la Procura Federale, con la quale una persona, qualificatasi per Andrea Benvenuto, aveva denunciato che alcuni tecnici abilitati dal Settore Tecnico e che nella mail non erano personalmente menzionati, continuavano ad allenare contemporaneamente i portieri di due distinte società), gli esiti infruttuosi a tale fine dei tentativi di identificazione del denunciante: risultando quindi non superata la condizione necessaria per aprire il procedimento disciplinare sull’anonimato della denuncia, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del CGS FIGC, il deferimento veniva considerato inammissibile.

A supporto di tale decisione il giudice di primo grado ha utilizzato diverse argomentazioni, tra le quali, dato il contenuto del reclamo incentrato su un unico motivo, deve essere rammentata quella relativa all’applicazione dei principi desunti dalla decisione n. 18 del 21 settembre 2020 della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite che, secondo la prospettazione della Procura Federale, avrebbe comportato il buon esito del deferimento: in particolare il Tribunale Federale Nazionale ha riaffermato il principio che “il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il ”denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa ”fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale” (testo letterale della decisione 18/2020), e che “pertanto, la decisione della Corte, ove rapportata al caso in esame, ostacola irrimediabilmente il convincimento della Procura Federale, tanto più che, parafrasando l’ulteriore principio deducibile dalla stessa decisione, l’attività di investigazione dell’organo inquirente non ha in concreto prodotto gli estremi utili per la certa individuazione della notizia di illecito sportivo, che era stata descritta nella mail 6 ottobre 2020 del non identificato Andrea Benvenuto”.

Il reclamo è affidato ad un solo motivo di diritto, rubricato come violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art.118, comma 2, C.G.S. così come qualificato nella questione di diritto assunta dalla Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite nella decisione n.018/2020-2021 del 21 settembre 2020.

In particolare la procura reclamante, richiamati i principi elaborati dalla evocata decisione delle Sezioni Unite (secondo i quali l’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS debba essere interpretato nel senso per cui: a) il documento anonimo così, come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo..”), deduce che, nel caso di specie, l’attività d’investigazione (attività inquirente svolta dai collaboratori federali) avrebbe dato luogo alla comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti del tecnico Corti Emanuele, del Presidente Sani Maurizio e della società U.S. Pianese SRL, e successivamente al deferimento di Sani Maurizio e della società U.S. Pianese SRL, basandosi su precisi elementi di prova da ritenersi quali elementi utili (a tale proposito vengono richiamate nel reclamo le attività istruttorie compiute solo dopo l’iscrizione della notizia dell’illecito nell’apposito registro di cui all’art 119, commi 2 e 3).

Si sono costituiti con un'unica memoria sia il Sig. Sani che la U.S. Pianese S.S.D. s.r.l., replicando che, ai sensi dell’art. 118 comma 2 CGS-FIGC, è precluso al Procuratore Federale “prendere notizia di illeciti attraverso denunce anonime” e tale preclusione, nel caso di specie, sarebbe stata ignorata con conseguente violazione anche dell’art. 119, comma 2 e 3, CGS-FIGC in relazione all’art. 53, comma 1, CGS-CONI.

In particolare la evocata decisione della Corte Federale d’Appello Sezioni Unite n. 18/2020- 2021 non modificherebbe i suddetti principi normativi e relative conclusioni, in quanto la stessa decisione ammette che la fonte anonima può servire da “stimolo investigativo” per la Procura Federale al fine di compiere “un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis”.

Il reclamo è infondato.

La questione verte essenzialmente sulla corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 18/2020-2021, evocata in senso opposto da entrambi i contendenti.

Si legge nell’arresto che le segnalazioni anonime (fra cui rientrano anche email provenienti da un indirizzo elettronico il cui intestatario è rimasto sconosciuto, malgrado i tentativi effettuati dall’organo inquirente per risalirvi) “non possono costituire il presupposto né per l’avvio delle indagini preliminari né per l’adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell’ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l’ordinamento sportivo, di trasparenza dell’indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell’interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell’esercizio dell’azione penale”: infatti “in mancanza di un’esatta identificazione della persona del “denunciante” l’interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi declinati dall’art. 44, comma 1, del CGS”. Tuttavia una interpretazione logico-sistematica dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS “impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice “stimolo investigativo”: a tale proposito la decisione, richiamando quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: “Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”) individua “due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della “ricezione”, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della “apprensione” d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis”: con la conseguenza che “gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una “notitia criminis”» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450).

Ciò che emerge dalla richiamata decisione è che la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre-procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di illecito, posta a base dei successivi deferimenti.

Nel caso di specie, risalendo l’iscrizione alla data del 26 ottobre 2020, ed essendo viceversa le attività istruttorie compiute tutte successive a tale data, non è stata fornita alcuna prova, o anche semplicemente un principio di prova, che la Procura Federale abbia svolto autonome attività dirette ad integrare, riscontrare, verificare la notitia criminis così come riportata nella email anonima rimasta tale anche nel corso delle successive indagini.

In altri termini è in astratto possibile che le indagini successive all’iscrizione del presunto illecito nell’apposito registro ne confermino la concreta configurabilità, ma ciò che è precluso dal divieto di iscrizione sulla base di una denuncia anonima o priva della compiuta individuazione del denunciante è proprio che quelle indagini abbiano luogo, essendo viceversa necessaria una attivazione preliminare (pre-procedimentale secondo la locuzione usata nell’arresto ispiratore) che superi la preclusione formale dell’esclusività del fondamento della notitia criminis sulla scorta di una fonte non qualificata (con effetti inevitabilmente caducatori sulle successive effusioni istruttorie). E’ quindi confermata la correttezza della decisione impugnata.

PQM

La Corte respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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