F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 110/CFA pubblicata il 7 Giugno 2021 (motivazioni) – Fossano Calcio s.s.d. a r.l. – Gianfranco Bessone/Procura federale Reclamo numero RG.145/CFA/2020-2021 – PST 0026/CFA/2020-2021 N. 110/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

Reclamo numero RG.145/CFA/2020-2021 – PST 0026/CFA/2020-2021

N. 110/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONE PRIMA

 

La Corte Federale d’Appello, composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello Presidente

Patrizio Leozappa Componente (relatore)

Silvia Coppari Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo della società Fossano Calcio s.s.d. a r.l. e del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Gianfranco Bessone, avverso rispettivamente le sanzioni di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS e di mesi 4 (quattro) di inibizione, seguito deferimento della Procura federale nota n. 439pf20-21 per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, CGS (Decisione del Tribunale federale nazionale n. 0026/TFN-SD/2020-2021 del 21.04.2021)

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 27 maggio 2021 l’avv. Patrizio Leozappa e sentiti, per i reclamanti, l’avv. Nicola Schellino e, per la Procura federale, l’avv. Alessandro Pietrangeli

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 28 aprile 2021, la Fossano Calcio s.s.d. a r.l. ed il suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Gianfranco Bessone, hanno impugnato e chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale n. 0026/TFN-SD/2020-2021 del 21.04.2021, con la quale i reclamanti, in accoglimento del deferimento della Procura federale n. 439pf20- 21 per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, CGS, sono stati sanzionati, rispettivamente, con punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS e mesi 4 (quattro) di inibizione.

Il Tribunale Federale Nazionale ha riconosciuto il sig. Gianfranco Bessone responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, in quanto egli non avrebbe provveduto a corrispondere al calciatore, Sig. Andrea D’Orazio, le somme accertate dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche con Decisione n. 15/TFN-SVE 2020-2021, comunicata alla società a mezzo pec il 16.11.2020, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Per l’effetto, la società Fossano Calcio è stata ritenuta responsabile in via diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Ad avviso dei reclamanti, che al riguardo richiamano la recente decisione n. 96 del 22 aprile 2021 delle Sezioni Unite di questa Corte, considerato che l’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF FIGC, prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione), i documenti prodotti in giudizio dimostrerebbero che il sig. Gianfranco Bessone ha adempiuto tempestivamente all’obbligo impostogli, disponendo il bonifico bancario in favore del calciatore a mezzo home banking il 15.12.2020 (cfr. doc. 1), mediante operazione che ha generato in pari data il CRO e previsto quale data valuta e data contabile il 16.12.2020 (cfr. doc. 2), ultimo giorno utile, determinando altresì il materiale addebito sul conto corrente della società reclamante sempre nella stessa data del 16.12.2020 (cfr. doc. 3), ancorché la data del regolamento ed il materiale accredito del pagamento sul conto del beneficiario, per causa non ascrivibile a responsabilità dei reclamanti, sia poi risultata quella del 17.12.2020. Nel contestare, pertanto, la sussistenza dei presupposti fondanti l’ipotesi di illecito disciplinare ravvisato dal Tribunale e nel chiedere l’annullamento delle sanzioni inflitte, i reclamanti deducono in subordine l’assenza del profilo della colpa.

Per la Procura federale, che ha illustrato oralmente le proprie difese in sede di discussione e chiesto la conferma della decisione impugnata, il precedente invocato dai reclamanti non si attaglierebbe al caso di specie, dal momento che l’obbligo di pagamento non tempestivamente adempiuto trova la sua fonte, non nelle norme federali, ma in una decisione di un organo di giustizia sportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

I documenti agli atti del giudizio attestano che, effettivamente, il pagamento da parte dei reclamanti è stato disposto ed è stato processato in data 15.12.2020 e reca quale data valuta e data contabile il 16.12.2020. Materialmente e giuridicamente, pertanto, la società reclamante ha perduto definitivamente la disponibilità della somma da pagare al calciatore, Sig. Andrea D’Orazio, l’ultimo giorno dei trenta previsti dall’art. 94-ter, comma 11, delle NOIF FIGC quale termine entro il quale corrispondere le somme dovute.

Tanto basta per ritenere che, nel caso di specie, i reclamanti abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di pagamento su di essi gravante in forza della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche n. 15/TFN-SVE 2020-2021. L’interesse sostanziale a presidio del quale l’art. 31, C.G.S. della FIGC, relativo alle violazioni in materia gestionale ed economica, ai commi 6 e 7, commina sanzioni così significative, indipendentemente dalla rilevanza delle somme oggetto del mancato tempestivo pagamento, può dirsi infatti adeguatamente tutelato quando le somme accertate dagli organi previsti dalle citate norme, seppure non ancora entrate nella effettiva disponibilità del beneficiario, siano definitivamente uscite da quella dell’obbligato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94- ter, comma 11, delle NOIF, per effettuare il pagamento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e le sanzioni inflitte. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

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