F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 111/CFA pubblicata il 11 Giugno 2021 (motivazioni) – Procura Federale-sig. Recupito Celestino-A.S.D. Castiadas N. 147/2020-2021 – PST 0028/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 111/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 147/2020-2021 - PST 0028/CFA/2020-2021
REGISTRO RECLAMI N. 111/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE
D’APPELLO SEZIONE I
composta da:
Mario Torsello Presidente
Angelo De Zotti Componente
Mauro Sferrazza Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 147/CFA/2020-2021 – PST 0028/CFA/2020-2021, proposto dal Procuratore federale
nei confronti
di Celestino Recupito e A.S.D. Castiadas, avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte allo stesso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Castiadas, ed alla medesima società A.S.D. Castiadas, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., quale effetto del deferimento n. 482 pf 20- 21 per violazione degli artt. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S., e all’art. 33 Regolamento del settore tecnico (Delibera del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 4.5.2021).
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Sentito, all’udienza del 7 giugno 2021,svoltasi in modalità videoconferenza, il relatore Mauro Sferrazza e udito per la reclamante Procura l’Avv. Alessandro D’Oria; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
All’esito delle indagini espletate la Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna della F.I.G.C.:
1) il Sig. Recupito Celestino, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Castiadas, per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. e dell’art. 33 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito che il signor Renato Copparoni, allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., svolgesse di fatto la propria attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Castiadas, nel corso della stagione sportiva 2020/21, senza avere richiesto il tesseramento per tale società, nonché dell’art. 40 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o, comunque, non impedito che il signor Renato Copparoni svolgesse di fatto la propria attività di tecnico per più di una società e, più precisamente, per le società Castiadas e Italpiombo, nel corso della medesima stagione sportiva 2020/21;
2) la società A.S.D. Castiadas, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, a titolo di responsabilità per la condotta ascritta al suo presidente Celestino Recupito, nonché al signor Renato Copparoni, per l’attività da lui svolta nell’interesse della stessa società e, comunque, rilevante per l’ordinamento federale.
Successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini il signor Renato Copparoni, il presidente della società A.S.D. Italpiombo Santa Teresa, signor Paolo Ennas, e la stessa società Italpiombo hanno chiesto ed ottenuto l’applicazione nei loro confronti di una sanzione sportiva ex art. 126 C.G.S. nei seguenti termini:
- Copparoni Renato, mesi 3 di squalifica;
- Ennas Paolo, mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. Italpiombo Santa Teresa, € 150,00 di ammenda.
Dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D., il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il presidente della società A.S.D. Castiadas, Calcio la sanzione di mesi 4 di inibizione; - per la società A.S.D. Castiadas Calcio, la sanzione di € 600,00 di ammenda;
Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D., all’esito del giudizio, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 55 del 4 maggio 2021 del predetto Comitato regionale, ha irrogato la sanzione della inibizione per mesi 1 nei confronti del signor Celestino Recupito e quella dell’ammenda di € 100,00 nei confronti della società A.S.D. Castiadas Calcio.
Premette, il Tribunale territoriale, che la responsabilità dei deferiti “emerge in modo pacifico e indiscusso dalla documentazione prodotta dall’organo requirente oltre che dalle stesse ammissioni rese in data odierna dal presidente Recupito Celestino e ritiene, tuttavia, equo contenere la sanzione richiesta nei suoi confronti nella inibizione per mesi uno in considerazione del buon comportamento processuale dei deferiti, della genuinità delle dichiarazioni del Presidente, che peraltro risultano confermate dagli atti di indagine prodotti dalla Procura federale.
Nel dettaglio: il breve lasso temporale in cui si è svolta la condotta irregolare del Presidente e della Società, tenuto conto che dalla comunicazione della chiusura delle indagini risulta che il Copparoni ha esercitato l’attività di “collaborazione” con la Società deferita dal mese di settembre 2020 e che, in virtù di quanto disposto dal DPCM del 24.10.2020 (come indicato anche nel CU n. 25 del 29 ottobre 2020) da questa stessa ultima data risultavano sospese le attività sportive a livello dilettantistico. Ancora, come risulta dal medesimo atto della Procura Federale, il Copparoni ha svolta l’attività senza ricevere alcuna remunerazione, né lo stesso Copparoni risultava, alla data del settembre 2020, tesserato per nessuna Società.
Non senza menzionare che il Recupito ha assunto la Presidenza della Società il giorno 3 settembre 2020 in pieno periodo emergenziale a causa del diffondersi del virus SARS- COV2 con le immaginabili conseguenze sul piano pratico ed economico.
Per le citate ragioni, per ciò che attiene alla posizione della Società ASD CASTIADAS CALCIO, ritiene equa la sanzione di 100,00 euro di ammenda”.
Avverso siffatta decisione propone ora appello la Procura federale.
Con un unico articolato motivo di reclamo (rubricato “INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO”) la Procura federale, pur condividendo le argomentazioni del Tribunale federale territoriale in merito alla affermazione di responsabilità dei deferiti in ordine alla condotta ascritta, ritiene di non poter aderire alla decisione in punto misura sanzionatoria.
“Si consideri, ad esempio,”, si legge, a tal proposito, nell’atto di reclamo, “il provvedimento emesso dallo stesso T.F.T. Sardegna all’esito del giudizio sul procedimento n. 257 pf 18-19 (C.U. n. 55 del 6.6.2019), nel quale è stata inflitta al Presidente di una società, per avere consentito a un soggetto non tesserato di svolgere l’attività di allenatore per le squadre giovanili, la inibizione per mesi 6; o ancora le due pronunce pubblicate sul C.U. n. 4 del 14.7.2020, in relazione ai procedimenti nn. 618 e 637 pf 19-20, all’esito dei quali il T.F.T. Sardegna ha ritenuto equo accogliere le istanze di patteggiamento dei Presidenti di due società dilettantistiche, entrambi accusati di avere consentito lo svolgimento dell’attività di allenatore da parte di soggetti non tesserati, nella misura finale di mesi 2 di inibizione per ciascuno di loro.
Si consideri, per giunta, che per la stessa ragione, ossia per il fatto che il signor Renato Copparoni avesse svolto l’attività di preparatore dei portieri senza essere tesserato, la società A.S.D. Italpiombo Santa Teresa e il suo Presidente, hanno chiesto ed ottenuto l’applicazione di una sanzione sportiva, ridotta di 1/2 ai sensi dell’art. 126 C.G.S., in misura nettamente superiore benché tale società militi solo nel settore giovanile e scolastico (mentre il Castiadas milita nel Campionato Regionale di Eccellenza)”.
Ritiene, quindi, l’organo federale requirente, che il provvedimento impugnato “è profondamente ingiusto e del tutto illogico, poiché irroga una sanzione in misura del tutto inadeguata rispetto alla condotta ascritta, anche con riferimento ai parametri adottati dallo stesso organo giudicante -e più in generale dalla giurisprudenza sportiva- in situazioni del tutto analoghe”, concludendo, pertanto, affinché, in parziale riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 55 del 4.5.2021, l’adita Corte federale d’appello “Voglia confermare la sussistenza degli illeciti ascritti ai soggetti incolpati, così come riportati nell’atto di deferimento ritualmente notificato, ed […] irrogare nei confronti del Presidente Recupito Celestino la sanzione di mesi 4 di inibizione e nei confronti della società A.S.D. Castiadas Calcio la sanzione di € 600,00 di ammenda”, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo non può trovare accoglimento.
2. La motivazione della decisione del Tribunale federale territoriale è esente da vizi logico-giuridici. Del resto, ai fini della sufficienza della motivazione deve essere possibile – con valutazione da effettuarsi non in astratto, ma caso per caso – enucleare il percorso logicogiuridico seguito per pervenire ad una data decisione. Ciò che è, appunto, possibile, nel caso di specie, leggendo le motivazioni della decisione di prime cure.
In tale contesto la motivazione della decisione del Tribunale appare sufficiente, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il vizio di “mancanza di motivazione” si configura quando «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum» (Cassazione, sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053)
In ogni caso, come più volte già affermato da questa Corte, occorre osservare come, in un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell’istituto. Ne consegue che la motivazione – garanzia dell’equo processo – deve essere correlata alle risultanze istruttorie e, costituendo il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall’esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dall’indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.
Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale federale territoriale abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del CONI, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento della Procura federale ed all’applicazione, ai deferiti, delle relative sanzioni come indicate nel dispositivo, specificando i principali elementi a supporto del proprio convincimento.
Né potrebbe, comunque, trovare accoglimento l’argomentazione svolta dall’organo federale reclamante, che sembra agitare una (eventuale) presunta disparità di trattamento con altri analoghi casi. Anzitutto, questa Corte, infatti, non conosce la specificità degli altri analoghi casi che sarebbero stati sanzionati, dallo stesso Tribunale federale territoriale, con pene più severe. In ogni caso, poi, ogni fattispecie e vicenda suscettibile di essere assoggettata a sanzione sportivo-disciplinare non può che essere considerata a sé stante ed essere giudicata in relazione alla specificità della stessa, cui occorre correlare la misura sanzionatoria da applicarsi nel concreto caso di specie.
Sotto siffatto profilo, peraltro, il Tribunale federale territoriale ha evidenziato le ragioni che hanno condotto ad infliggere quelle sanzioni che, invece, la Procura federale ritiene lievi: il breve lasso temporale in cui si è svolta la condotta irregolare del presidente e della società deferita (settembre / ottobre 2020); il fatto che il sig. Copparoni abbia svolto l’attività censurata senza compenso remunerativo; la circostanza che il sig. Copparoni non risultava tesserato, al settembre 2020, per alcuna società; la considerazione che il sig. Recupito ha assunto la presidenza della società solo il giorno 3 settembre 2020, quindi, in pieno periodo di emergenza sanitaria, con le inevitabili ed intuibili conseguenze sul piano sia pratico, che economico.
Le sanzioni come determinate dal Tribunale federale territoriale appaiono, dunque, congrue con riferimento allo specifico contesto di riferimento ed ai concreti elementi che connotano la fattispecie.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.
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