F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 113/CFA pubblicata il 17 Giugno 2021 (motivazioni) – sig. Giuseppe D’Agostino-sig. Camillo Agnano-F.C. Casertana srl-Procura Federale Decisione N. 113/CFA/2020-2021 Registro procedimenti n. 0030/CFA/2020-2021 Registro procedimenti n. 0031/CFA/2020-2021 Registro procedimenti n. 0032/CFA/2020-2021 Registro procedimenti n. 0033/CFA/2020-2021
Decisione N. 113/CFA/2020-2021
Registro procedimenti n. 0030/CFA/2020-2021
Registro procedimenti n. 0031/CFA/2020-2021
Registro procedimenti n. 0032/CFA/2020-2021
Registro procedimenti n. 0033/CFA/2020-2021
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello Presidente
Maria Barbara Cavallo Componente (relatore)
Carlo Sica Componente
Elio Toscano Componente
Giovanni Trombetta Componente
DECISIONE
nella riunione fissata l’8 giugno 2021, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito dei reclami numero RG 149/CFA/2020-2021 PST0032/CFA/2020-2021 proposto dal Sig. D’Agostino Giuseppe, in data 14.05.2021, RG 150/CFA/2020- 2021 PST 0033/CFA/2020-2021 proposto dal sig. Giuseppe D’Agostino, 2021 numero RG 151/CFA/2020-2021 PST 0031/CFA/20202021 proposto dalla società F.C. Casertana, in data 14.05.2021, RG 152/CFA/2020-2021 PST 0030/CFA/2020- 2021 proposto dal Sig. Camillo Agnano;
visti i reclami e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 8 giugno 2021 Maria Barbara Cavallo e udite le difese come da verbale;
ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con quattro diversi reclami depositati il 14 maggio 2021 (Reclamo n. RG 152_ PST_0030, n. RG 151_ PST_0031, n. RG 149_ PST_0032, n. RG 150_ PST_0033, da qui in seguito: reclami nn. 30, 31, 32, 33), sono state impugnate le decisioni del Tribunale federale nazionale (TFN), sezione disciplinare, nn. 143 e 144 del 7 maggio 2021, pronunciate rispettivamente a seguito dei deferimenti del Procuratore Federale n. 10966/445pf20-21/GC/blp e n. 10965/514pf20-21/GC/gb del 15 aprile 2021.
2. Con il provvedimento n. 10966/445pf20-21/GC/blp la Procura federale ha deferito:
- Giuseppe D’AGOSTINO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l.:
a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., nonché di quanto previsto nelle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 22/06/20, nonché dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che venissero schierati in campo 3 giocatori del Gruppo Squadra, sig.ri Matese Mattia, Ciriello Vincenzo e Polito Vincenzo, che presentavano, prima di entrare in campo, oltre ai tipici sintomi influenzali da Covid-19, anche un innalzamento della temperatura corporea superiore a 37,5°C, poi risultati positivi al virus, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;
- Camillo AGNANO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l.:
a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., nonché di quanto previsto nelle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 22/06/20, nonché dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver rispettato le norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che venissero schierati in campo 3 giocatori del Gruppo Squadra, sig.ri Matese Mattia, Ciriello Vincenzo e Polito Vincenzo, che presentavano, prima di entrare in campo, oltre ai tipici sintomi influenzali da Covid-19, anche un innalzamento della temperatura corporea superiore a 37,5°C, poi risultati positivi al virus, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;
b) per aver consegnato, prima dell’inizio della partita di Casertana – Viterbese del 20/12/20, all’omologo della Squadra avversaria una certificazione non veridica del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative, in particolare per aver consegnato una dichiarazione attestante una situazione sanitaria non veridica rispetto a quanto dichiarato, con specifico riferimento ai controlli sanitari effettuati prima della gara, in violazione di quanto previsto dai Protocolli sanitari, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da Covid-19;
- la Società CASERTANA F.C. S.r.l.:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe D’Agostino, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Casertana FC;
b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal dott. Camillo Agnano, Responsabile della Casertana F.C.;
c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 78/A del 1° settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.
3. Con il provvedimento n. 10965/514pf20-21/GC/gb la Procura federale ha deferito:
- Giuseppe D’AGOSTINO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l.:
a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72-96h dal Tempo zero fissato (T0) in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al T0 in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 17/08/20, al test eseguito in data 31/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 24/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di De Sarlo Pasquale al tampone del 31/08/20, di Santoro Salvatore al tampone del 16/10/20, di Petruccelli Alessandro al tampone del 30/10/20, di Carillo Luigi, Cuppone Luigi, Hadziosmanovic Cristian, Icardi Simone, Pacilli Mario, Petito Francesco Pio, Zivkovic Marko al tampone dell’11/12/20, di Varesanovic Mak e Setola Carmine al tampone del 15/12/20, di Saracino Leonardo al tampone del 18/12/20, di Dekic Vladan, De Lucia Giuseppe, Longobardo Nicola, Pastore Ivano, Ciriello Vincenzo, Polito Vincenzo al tampone del 20/12/20, di Avella Michele, Castaldo Luigi e Matese Mattia al tampone del 22/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h ore previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 04/09/20, al test eseguito in data 14/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente dell’11/09/20, al test non effettuato del 16/09/20, al test del 21/10/20, al test del 25/10/20, al test del 27/10/20, al test del 29/10/20, al test del 03/11/20, al test del 05/11/20, al test del 07/11/20, al test del 10/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 16/11/20, al test del 18/11/20, al test del 22/11/20, al test del 24/11/20, al test del 26/11/20, al test del 17/12/20, al test del 24/12/20, al test del 26/12/20, al test del 29/12/20, al test del 31/12/20, al test del 02/01/21, al test del 05/01/21, al test del 07/01/21, al test del 10/01/21, al test del 12/01/21, al test del 14/01/21, al test del 17/01/21, al test del 19/01/21 al test del 21/01/21, al test del 23/01/21, al test del 25/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/09/20 a distanza di 11 giorni dal precedente del 31/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 28/10/20, al test del 10/11/20, al test del 20/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 06/10/20, al test del 20/10/20, al test del 14/12/20, al test del 28/12/20, al test dell’11/01/20, al test del 25/01/21;
- Camillo AGNANO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l. e Dario D’ONOFRIO, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l. ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro:
a) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72-96h dal Tempo zero fissato (T0) in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al T0 in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 17/08/20, al test eseguito in data 31/08/20 a distanza di 7 giorni dal precedente del 24/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di De Sarlo Pasquale al tampone del 31/08/20, di Santoro Salvatore al tampone del 16/10/20, di Petruccelli Alessandro al tampone del 30/10/20, di Carillo Luigi, Cuppone Luigi, Hadziosmanovic Cristian, Icardi Simone, Pacilli Mario, Petito Francesco Pio, Zivkovic Marko al tampone dell’11/12/20, di Varesanovic Mak e Setola Carmine al tampone del 15/12/20, di Saracino Leonardo al tampone del 18/12/20, di Dekic Vladan, De Lucia Giuseppe, Longobardo Nicola, Pastore Ivano, Ciriello Vincenzo, Polito Vincenzo al tampone del 20/12/20, di Avella Michele, Castaldo Luigi e Matese Mattia al tampone del 22/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h ore previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 04/09/20, al test eseguito in data 14/09/20 a distanza di 3 giorni dal precedente dell’11/09/20, al test non effettuato del 16/09/20, al test del 21/10/20, al test del 25/10/20, al test del 27/10/20, al test del 29/10/20, al test del 03/11/20, al test del 05/11/20, al test del 07/11/20, al test del 10/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 16/11/20, al test del 18/11/20, al test del 22/11/20, al test del 24/11/20, al test del 26/11/20, al test del 17/12/20, al test del 24/12/20, al test del 26/12/20, al test del 29/12/20, al test del 31/12/20, al test del 02/01/21, al test del 05/01/21, al test del 07/01/21, al test del 10/01/21, al test del 12/01/21, al test del 14/01/21, al test del 17/01/21, al test del 19/01/21 al test del 21/01/21, al test del 23/01/21, al test del 25/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/09/20 a distanza di 11 giorni dal precedente del 31/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 28/10/20, al test del 10/11/20, al test del 20/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 06/10/20, al test del 20/10/20, al test del 14/12/20, al test del 28/12/20, al test dell’11/01/20, al test del 25/01/21;
- la Società Casertana F.C. S.r.l.:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. D’AGOSTINO GIUSEPPE, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l., come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Il sig. AGNANO CAMILLO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l. e dal sig. D’ONOFRIO DARIO, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Casertana F.C. S.r.l. ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, come sopra descritto;
c) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. 78/A del 1° settembre 2020, che pone gli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto. 4. In accoglimento del primo deferimento, la decisione del TFN n. 143/2021 (così come modificata dall'ordinanza del medesimo Tribunale n. 21/TFN-SD 2020/2021 dell'8 maggio 2021), ha sanzionato il sig. Giuseppe D’Agostino con l’inibizione di mesi 11 (undici), il dott. Camillo Agnano con l’inibizione di mesi 15 (quindici) e la società Casertana FC S.r.l. con l’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).
4.1. Essa è stata impugnata con i reclami nn. 30 e 33 presentati rispettivamente dal dott.
Camillo Agnano e dal sig. Giuseppe D’Agostino.
5. In accoglimento del secondo deferimento, la decisione del TFN n. 144/2021 ha sanzionato il sig. Giuseppe D’Agostino con l’ammenda di euro 4.000,00 (quattromila/00) e l’inibizione di mesi 7 (sette), il dott. Camillo Agnano con l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00) e l’inibizione di mesi 9 (nove), il sig. Dario D’Onofrio con l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) e l’inibizione di mesi 5 (cinque), la società Casertana FC s.r.l. con l’ammenda di euro 16.000,00 (sedicimila/00).
5.1. Essa è stata impugnata con i reclami nn. 31 e 32 presentati rispettivamente dalla FC Casertana s.r.l. e dal sig. Giuseppe D’Agostino.
6. Fissata l’udienza delle Sezioni Riunite all’8 giugno 2021, essa si è svolta in videoconferenza e con collegamento da remoto per tutti e quattro i reclami, trattati congiuntamente.
7. Alla medesima udienza, sentiti gli avvocati (Avv. Michele Cozzone per il Sig. Giuseppe D'Agostino, avv. Eduardo Chiacchio per il Dott. Camillo Agnano, avv. Monica Fiorillo per la società F.C. CASERTANA S.r.l.) e il dott. Agnano personalmente, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente fatta la riunione dei quattro reclami su menzionati, in quanto riguardanti la stessa vicenda che ha visto coinvolta la Casertana FC e alcuni dei suoi tesserati. Peraltro, essi, a coppie (nn. 30 e 33; nn. 31 e 32) riguardano le medesime contestazioni, perché traggono origine, come visto, rispettivamente, da due deferimenti del 15 aprile 2021 (n. 10966/445pf20-21/GC/blp e n. 10965/514pf20-21/GC/gb) che riguardano fatti accaduti in occasione della gara Casertana-Viterbese, disputata a Caserta il giorno 20 dicembre 2020, valevole per la 16^ giornata del campionato di Lega Pro, girone C.
2. La Relazione della Procura federale, già agli atti del giudizio di primo grado, evidenzia che a seguito di una serie di positività al Covid 19, emerse sia nei giorni antecedenti la gara che dai tamponi effettuati nel giorno della stessa gara, la Casertana era costretta a disputare la partita contro la Viterbese con nove calciatori.
Tra questi nove, giunti allo stadio il giorno della gara, tre riportavano sintomatologie potenzialmente riconducibili al Covid 19, così che il responsabile sanitario della squadra, dott. Camillo Agnano, unitamente al medico sociale, dott. Dario D’Onofrio, dopo aver isolato i calciatori e rilevato la loro temperatura corporea (superiore a 37,5°), richiedeva l’intervento di un operatore dell’ASL di Caserta, perché venissero eseguiti accertamenti per verificare l’eventuale positività dei medesimi. Posto che la partita non poteva essere rinviata, in quanto la Casertana aveva usufruito di tale possibilità, prevista dal regolamento, per la partita precedente, una volta effettuati i tamponi molecolari, ma senza conoscerne l’esito, la squadra veniva fatta scendere in campo in nove (per evitare la sconfitta a tavolino) senza conoscere i risultati degli accertamenti sanitari, dai quali, dopo qualche ora dal termine dell’incontro, emergeva che due dei tre calciatori esaminati erano positivi al Covid-19.
Da qui lo svolgimento dell’indagine federale, il deferimento e le sentenze di condanna, che vengono in questa sede impugnate da alcuni soltanto dei deferiti.
3. Nel dettaglio, va evidenziato tutti e quattro i reclami non presentano specifiche censure avverso le decisioni del TFN articolate in motivi di illegittimità, ma consistono in una sorta di sintesi dei contenuti esposti nella parte motiva del ricorso.
Già questo rappresenta una specifica violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 101 CGS, in base al quale “il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.
Nel caso di specie, tali specifiche censure non vi sono, ma il Collegio, con uno sforzo commisurato all’importanza della vicenda in sé, che vede coinvolti valori e regole non solo sportive ma anche relative alla salute dei calciatori e al regolare svolgimento delle competizioni, intende comunque interpretare i reclami individuando le contestazioni mosse alle decisioni del TFN, senza che ciò possa costituire un precedente vincolante per la giurisprudenza della Corte stessa, ma solo tenuto conto di quanto già sopra chiarito.
Ciò è conseguenza anche dell’unitarietà delle vicende e della possibilità di esaminare le singole condotte disciplinarmente rilevanti alla luce di un quadro complessivo univoco e significativo. Anche la trattazione congiunta dei reclami è una conseguenza del legame tra i fatti (che sono gli stessi) e le condotte. Ciò non toglie che, metodologicamente, ogni reclamo debba essere esaminato singolarmente.
4. Il punto di partenza dell’esame demandato a questa Corte è l’art. 4 CGS (“Obbligatorietà delle disposizioni generali”), che è la disposizione che fa da trait d’union tra tutte le normative variamente contestate agli incolpati e che ne consente l’applicazione in combinato-disposto, attribuendo loro- se mai ce ne fosse bisogno- una portata normativa vincolante e legittimante l’irrogazione delle relative sanzioni.
Infatti, il primo comma pone a carico di tutti i soggetti di cui all’art. 2 del medesimo CGS, tesserati o anche indirettamente coinvolti nell’attività sportiva, l’obbligo del rispetto, tra gli altri, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali (ivi compresi i Comunicati Ufficiali, menzionati nel comma 3), nonché dell’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, ricollegando alla violazione di questo (comma 2 ) anche le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h) del Codice.
È quindi evidente che vi è una relazione diretta tra le sanzioni irrogate al reclamante con la decisione del Tribunale federale e l’art. 4 CGS, contestato unitamente alla violazione di altre disposizioni e dei vari Protocolli in essere: la condotta contestata è sempre e comunque quella antisportiva e posta in essere in violazione della normativa vigente, considerato che l’ordinamento sportivo è frutto di una interminabile serie di disposizioni temporalmente ravvicinate e spesso in sovrapposizione tra loro, ma conosciute e conoscibili dagli addetti ai lavori ed espressione di molteplici finalità, che vanno dal regolare svolgimento dei campionati alla tutela dei giocatori, dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori che ruotano attorno al mondo del calcio italiano, sia professionistico che dilettantistico.
L’art. 4, in sostanza, è la norma di chiusura che consente l’applicazione delle sanzioni laddove sia dimostrato, nei fatti, l’espletamento di una o più condotte antisportive che, non solo attraverso il meccanismo della diretta violazione di legge ma, come si vedrà, anche dell’id quod plerumque accidit, rendono un comportamento non accettabile sotto un profilo della sua legittimità sportiva e consentono l’applicazione delle sanzioni.
Peraltro, non è un caso che le sanzioni stesse non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatibilità ed essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “ aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda.
Il ruolo della fattispecie, in sostanza, diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
5. Fatte queste premesse, si può passare all’esame dei singoli reclami.
5.1.Con il primo reclamo (n. 30) la difesa del dott. Camillo Agnano ha impugnato la sentenza n. 143/2021 TFN, come corretta da errore materiale con ordinanza del Tribunale medesimo n. 21/2021, e chiesto l’assoluzione dell’incolpato dalle accuse (o l’eventuale riduzione delle sanzioni anche in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 comma 2 ed all'art. 16 comma 1 del CGS nonché' alla luce della previsione ex art. 12 comma 1 del CGS), e prospetta la non addebitabilità di alcuna responsabilità disciplinarmente perseguibile, ivi compresa quella concernente le presunte violazioni dei protocolli sanitari e sportivi in materia di Covid-19.
La difesa ha evidenziato che egli, in qualità di responsabile sanitario della Casertana FC, si sarebbe instancabilmente prodigato, ben al di là degli incombenti e dei doveri di sua competenza, al fine di evitare che la situazione coinvolgente tre calciatori del club avesse a verificarsi, adoperandosi, alacremente ma vanamente, presso la a.s.l. competente per ottenere in tempo utile i risultati dei tamponi molecolari nelle more effettuati e rivelatisi poi, per due di essi, positivi.
Parimenti, prima dell’inizio della partita, egli avrebbe comunque prodotto, al medico sociale della Viterbese, una certificazione attestante la realtà del momento, nella quale non risultavano positività al Covid per i nove giocatori a disposizione della Casertana, poi effettivamente scesi in campo.
Mancherebbe quindi il presupposto per l’addebito e mancherebbero comunque le prove per la condanna “ogni oltre ragionevole dubbio” o comunque, secondo quanto riportato nel reclamo, di “un grado di prova superiore al generico livello probabilistico” ovvero di “un grado di certezza. ottenuta sulla base di indizi gravi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”.
5.2. Il motivo, e quindi il reclamo, può essere accolto solo in parte, ossia, come si vedrà, relativamente alla misura della sanzione ma non sotto il profilo della liceità della condotta.
5.2.1. Vi è, in primo luogo, una chiara violazione della normativa federale e sportiva in materia, con riferimento, in primis, all’art. 44 comma 2 delle N.O.I.F., il quale stabilisce che “ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”.
Il dott. Agnano è il responsabile sanitario della Casertana, specializzato in medicina dello Sport, come risulta da tutti gli atti che sono stati depositati in giudizio. Su di lui, pertanto, ricadeva la responsabilità della salute degli atleti tesserati, e tale assunto è assolutamente incontestabile ed è già di per sé dirimente rispetto alle responsabilità del suddetto.
La disposizione sopra citata va letta in combinato disposto con le “Indicazioni per la ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri” a cura della Commissione Medico Scientifica Federale, disponibile sul sito della F.I.G.C. e con la “Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (0021463-18/06/2020-DGPREDGPRE-P)”, cui rimandano le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 22 giugno 2020, tutte conosciute ai deferiti e oggetto di specifica violazione.
Nella prima è stabilito che “al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra e al Medico Competente (per coloro che non sono in possesso di Scheda Sanitaria FIGC) è affidato il compito di monitorare il GRUPPO, sottoponendolo ad una costante valutazione clinica con controllo giornaliero della temperatura e degli altri sintomi (il rialzo febbrile non è sempre presente).”
“I Medici suddetti dovranno dare indicazioni a tutti i componenti del GRUPPO sui comportamenti da adottare (spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, etc.), attenendosi per quanto non espressamente riportato in questo documento di sintesi alle indicazioni contenute nel paragrafo 12 (Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.LGS. 81/08 e Tutela Sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio) delle già indicate “Linee- Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.
Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”.
5.2.2. La lettura delle Linee Guida è illuminante sotto un duplice profilo.
Da un lato, riporta costantemente lo stato febbrile come uno, se non il principale, sintomo di malattia da Covid-19, circostanza, d’altra parte, nota anche ai non addetti ai lavori da oltre un anno e mezza a questa parte, considerando che la rilevazione della temperatura e la preclusione all’accesso in ambienti pubblici o privati per chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5° costituisce un protocollo in uso sull’intero territorio nazionale e non solo in ambito sportivo.
Anche nella vita quotidiana, senza scomodare conoscenze mediche o scientifiche particolari, la convivenza forzata con la pandemia in atto dalla primavera del 2020, ha sensibilizzato e istruito ciascun cittadino sulla necessità di autoisolarsi in caso di febbre sopra i 37,5 °, di effettuare un preventivo tampone antigenico rapido per verificare l’eventuale presenza del virus e di ricorrere solo in secondo momento al tampone molecolare, attraverso le apposite strutture che certificano la positività e richiedono una formale negativizzazione per poter uscire dall’obbligo di quarantena.
Dall’altro, ribadisce la possibilità dell’uso dei tamponi antigenici (cd. rapidi) per monitorare lo stato di salute del Gruppo Squadra, a prescindere dall’utilizzo del tampone molecolare, che è l’unico a dare la certezza della malattia in corso.
Il test antigenico rapido, differente per caratteristiche e finalità d’uso dal test molecolare, costa meno e non ha bisogno di personale specializzato producendo più rapidamente il risultato (3060 minuti) rispetto al test molecolare. È uno strumento utile soprattutto per le indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di controllo. A differenza dei test molecolari, però, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni).
5.2.3. Ancor più chiare, se possibile, sono le disposizioni della Circolare del Ministero della
Salute del 22 giugno 2020, le quali testualmente affermano che “lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID-19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso le seguenti azioni: a) identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato COVID-19; b) fornire ai contatti, come sopra identificati, le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi; c) provvedere tempestivamente all’esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi. (….) Per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020.”
5.2.4. Orbene, già questo è sufficiente per consentire il giudizio di colpevolezza, smentendo le affermazioni delle difese circa la buona fede del sanitario.
A ciò va aggiunto che, poiché per giurisprudenza costante, l'”id quod plerumque accidit” costituisce il metro di verifica della massima di esperienza posta dal giudice alla base del proprio ragionamento inferenziale (Cass. Pen., sez. II, 28 settembre 2020, n.34192 ed ivi per altri riferimenti), all’incolpato va rimproverato anche di non aver ragionato da “uomo della strada” qualunque, e questo non sotto il profilo delle fattispecie oggetto di contestazione, ma sotto il profilo dell’elemento soggettivo che è posto alla base della condanna, e che non ha modo di essere smentito in alcun modo.
Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi.
Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi.
Non serviva, dunque, paradossalmente, neppure una disposizione specifica per ritenere che i tre giocatori affetti da alterazione della temperatura oltre i 37,5° andassero fermati, non fatti giocare e che ad essi andasse immediatamente fatto un tampone rapido per capire se fossero affetti da Covid. Senza escludere quindi la richiesta alla ASL di effettuazione di test molecolari, l’uso a poche ore dall’inizio dell’incontro del tampone antigenico rapido sui tre atleti, peraltro già sintomatici, avrebbe potuto conferire al responsabile sanitario con sufficiente esattezza ed attendibilità (anche se non paragonabili a quelle del test molecolare) un esito pressoché immediato e tale da valutare in tempo utile l’opportunità, o meno, che i tre atleti potessero scendere in campo.
Questo, invece, non è avvenuto, in violazione quindi sia di regole scritte che di regole di esperienza comune, che assurgono al livello di principi giuridici applicabili nelle decisioni della magistratura.
5.2.5. I fatti, comunque, parlano da soli.
Dai documenti in atti, risulta che la Casertana aveva in atto un vero e proprio focolaio di Covid 19, in quanto era stata accertata la positività di numerosi calciatori ed era già stata chiesto, ed ottenuto, da regolamento, il rinvio della partita con il Bisceglie.
Questa circostanza è fondamentale per capire lo spirito che animava dirigenti e medico della Casertana, alla vigilia della partita con la Viterbese, che si sarebbe disputata in 9 ma in casa, e che se non disputata avrebbe comportato la sicura sconfitta a tavolino 0-3.
A fronte di una sconfitta certa, la società ha deciso di rischiare schierando in campo nove giocatori, pur nella assoluta consapevolezza che tre di questi non stavano bene e potevano essere portatori di Covid 19, cosa che poi è emersa con riguardo a due di loro.
Non è importante o dirimente, se non ai fini della sanzione, la circostanza che poi sia stata dimostrata tale positività, perché, come detto, il comportamento del dott. Agnano era stato errato sin dall’origine, non avendo egli posto in essere quanto imposto dalla normativa federale sul controllo dei giocatori tesserati, né quello che avrebbe fatto al posto suo qualsiasi altra persona di buon senso.
5.2.6. Il mancato preventivo isolamento dei tre febbricitanti, unito alla mancata effettuazione dei tamponi rapidi, valgono, come detto, a integrare la violazione dei Protocolli federali in essere, a nulla rilevando la richiesta di tampone molecolare alla ASL, il cui risultato – notoriamente - sarebbe arrivato solo a partita finita, e non sarebbe stato sufficiente ad ottenerlo neppure lo spostamento di poche ore, peraltro non previsto dal Regolamento e richiesto nella piena consapevolezza di aver appena fruito di un rinvio di un’altra gara per le medesime ragioni.
5.2.7. Da ultimo, vi è la chiara violazione del C.U./78/A del 1 settembre 2020 del Consiglio Federale, sull’Osservanza dei protocolli sanitari, che vi ricollega le sanzioni di cui agli artt. 8 e 9 del C.G.S. della FIGC, stabilendo che la gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19.
Peraltro, secondo il par. 2 del detto Comunicato, “ se dalla violazione di cui al comma 1, scaturisce la positività al Covid-19 (“Covid+”) di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto è punito con la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. h), del C.G.S. della FIGC.”
5.2.8. Per le medesime ragioni esposte, è evidente la sussistenza di ragioni sufficienti per ritenere la colpevolezza del dott. Camillo Agnano sia per ciò che concerne la fattispecie sub a) che quella sub b) del capo di incolpazione.
La situazione di fatto che si era creata prima della partita, e che vedeva solo formalmente una ridotta rosa di giocatori non positivi al Covid 19, è stata frutto di una scelta volutamente sbagliata del sanitario rispetto ai protocolli vigenti e alle consuetudini in uso anche in ambito non sportivo, dalle quali discende che le persone riportanti la febbre oltre il 37,5 ° si presumono, fino a prova contraria, potenziali portatori della malattia da infezione per Covid 19.
Egli, infatti, avrebbe dovuto notiziare il suo omologo della situazione esistente e, soprattutto, avrebbe dovuto attivarsi con i tamponi rapidi per verificare l’insorgenza della malattia tra i giocatori, a prescindere dal livello di certezza del test, che sarebbe stato, probabilmente, già decisivo.
La richiesta inoltrata alla ASL di tamponi molecolari, il cui esito non sarebbe mai arrivato in tempo, è stata irrilevante ai fini della condotta, e, come vedremo, non la scrimina affatto, anche in considerazione dell’esistenza, in squadra, di una molteplicità impressionante di casi di giocatori positivi.
Da qui, la non correttezza del dottor Agnano nei rapporti con l’omologo della Viterbese e la corretta contestazione e condanna anche per il capo b).
5.3. Sotto il profilo sanzionatorio, al dott. Agnano, per la condotta di cui al deferimento che ha portato alla decisione e al reclamo oggetto del presente giudizio, è stata comminata la sanzione di cui alla lett. h) dell’art. 9 CGS e la condanna a 15 mesi di inibizione.
I presupposti alla base della condanna, come detto, esistono, ed è altresì corretto che essa copra l’arco temporale di almeno un anno, stante la gravità del comportamento del sanitario, che non ha impedito che venissero schierati in campo giocatori chiaramente affetti da sintomi da Covid 19, due dei quali risultati poi malati.
L’entità della sanzione è data proprio dai rischi che tale comportamento ha determinato per i calciatori contagiati e per tutti gli altri calciatori e operatori sportivi presenti alla gara, tra cui i calciatori della Viterbese e l’arbitro: lungi dall’essere un modo per garantire la regolarità del campionato, l’operato del dott. Agnano è stato, semmai, l’opposto, in quanto il contagio poteva estendersi ad un’altra squadra, da questa agli operatori e ai familiari di questi ultimi e da qui, a catena, anche ad altre squadre, peraltro in periodo, quello natalizio, nel quale era chiaro che i giocatori sarebbero rientrati nelle rispettive famiglie.
Ciò che emerge dagli atti è che si sia pensato più ad evitare la certa sconfitta a tavolino contro la Viterbese piuttosto che alla salute dei giocatori, e sotto questo profilo l’interesse è chiaramente un interesse egoistico e non certo relativo alla regolarità del campionato, in quanto la partita non sarebbe stata rinviata (causando un potenziale problema di incastro di date all’interno dei calendari) ma sarebbe terminata con un risultato finale ufficiale di sconfitta per la Casertana, non acquisito sul campo ma perfettamente idoneo a consentire il regolare prosieguo del campionato di Lega Pro.
La lesione del principio dell’affidamento e del dovere di lealtà e probità sono gli altri aspetti che rilevano nella presente vicenda, posto che tutti gli sport, ma in particolare quelli squadra, poggiano sulla fiducia nelle competenze altrui.
5.3.1. Posto che nessuna delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 dell’art. 13 CGS è applicabile, questa Corte decide di prendere comunque in considerazione il comma 2 del medesimo art. 13 (“Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”) in applicazione del potere di cui all’art. 12 CGS medesimo. Nel caso di specie, si vuole tener conto, non a fini esimenti ma di valutazione della congruità della sanzione, del contesto di riferimento (pandemia da Covid 19), dell’assenza di recidiva dei condannati, nonché del comportamento processuale complessivamente tenuto.
Pur nella consapevolezza che la recidiva costituisca, in sé, un’aggravante ai sensi dell’art. 18 CGS, va altresì considerata la specificità della materia e del contesto, quello pandemico, che è certamente di per sé unico, singolare e, si spera, irripetibile, per mettere in evidenza che sia pure con tutto il rigore applicabile a casi come quello di specie, nel quale la condotta di un sanitario ha messo a rischio la salute di una generalità indeterminata di addetti ai lavori e non solo, anche per tesserati che lavorano tra i professionisti è stata molto complessa la gestione di situazioni quale quella che si è verificata.
Pertanto, nel ribadire che non vi è modo di scriminare la condotta o di attenuarne in modo significativo le conseguenze, tenuto anche conto del comportamento processuale dell’incolpato, sempre collaborativo e presente di persona all’udienza, dell’assenza di recidiva nella condotta (nel senso che non risultano a carico della Casertana e dei suoi tesserati altre violazione delle norme in materia di Covid ascrivibili a comportamenti analoghi) e considerato che l’incolpato non ha impugnato la decisione n. 144 TFN, che lo condannava a una sanzione di carattere pecuniario e a una ulteriore inibizione di nove mesi (che quindi resta confermata e andrà sommata a quella scaturente dal presente giudizio), si ritiene congrua la riduzione di mesi tre rispetto alla sanzione irrogata dal Tribunale federale nazionale con la sentenza n. 143/2021, portandola a mesi dodici (12). Complessivamente il dott. Agnano sconterà una inibizione di 21 mesi, che appare più che congrua rispetto ad una condotta che, da responsabile sanitario di una squadra di calciatori professionisti, avrebbe dovuto evitare di porre in essere, stante la gravità delle conseguenze che essa avrebbe potuto avere qualora il contagio da infezione Covid 19 si fosse esteso ad altre persone, che hanno agito nel contesto di riferimento in assoluta buona fede e fidandosi della garanzia data dall’applicazione dei protocolli vigenti da parte del soggetto responsabile (cosa non avvenuta).
6. Per ragioni di coerenza logica rispetto alla decisione finale, posto che alla terza reclamante, la Casertana FC, vengono attribuiti addebiti che sono in parte riconducibili, per responsabilità oggettiva, alla condotta del dott. Agnano e del sig. D’Agostino, la Corte passa a trattare, congiuntamente, il terzo e il quarto reclamo (nn. 32 e 33).
7. Con il terzo reclamo (n. 32) il sig. Giuseppe D’Agostino ha chiesto l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 144 in relazione all’ammenda, a lui comminata, di euro 4.000,00 e della inibizione per sette mesi.
Con il quarto reclamo (n. 33) sempre il sig. Giuseppe D’Agostino ha chiesto l’annullamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 143, come corretta da errore materiale con ordinanza del Tribunale medesimo n. 21/2021, con la quale veniva inflitta allo stesso la sanzione della inibizione per undici mesi.
7.1. In sintesi, i fatti relativi al quarto reclamo sono praticamente gli stessi contestati al dott. Agnano, sia pure sotto il profilo della responsabilità del Dirigente della squadra e non del responsabile sanitario.
Invece, i fatti relativi al terzo reclamo (che erano stati a suo tempo oggetto di deferimento anche per Agnano, che, tuttavia, sul punto, non ha impugnato la decisione di primo grado) sono in minima parte diversi, e riguardano il mancato rispetto e la mancata vigilanza sul rispetto del protocolli sanitari in vigore in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato all'Art. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”.
7.2. La difesa del reclamante sostiene, per entrambi i gravami, che in capo allo stesso non esistesse qualsivoglia ruolo di vigilanza e/o, tanto meno, operativo in seno alla Casertana FC, relativamente ai “complessi e farraginosi adempimenti stabiliti per l'esecuzione di tamponi e test sul gruppo squadra delle società professionistiche in generale e di Lega Pro in particolare”, e che egli si sarebbe prodigato in ogni modo e ben oltre le sue incombenze per far rispettare le norme.
La sua posizione sarebbe quella di un semplice “procuratore generale”, che – come peraltro dichiarato anche nel corso dell’udienza davanti a questa Corte – si occupa professionalmente di una materia completamente diversa dal calcio (“imprenditore/artigiano del settore lattierocaseario, divenuto famoso per le squisite ed inimitabili mozzarelle”).
Mancherebbe quindi il presupposto per l’addebito e mancherebbero comunque le prove per la condanna “ogni oltre ragionevole dubbio” o comunque, secondo quanto riportato nel reclamo, di "un grado di prova superiore al generico livello probabilistico" ovvero di "un grado di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”.
Le sanzioni sarebbero comunque eccessive in relazione alle condotte contestate.
7.3. Entrambi i reclami possono essere accolti solo nella parte relativa alle sanzioni, ma non sotto il profilo della liceità della condotta.
7.3.1. Per ciò che concerne la questione del ruolo svolto da D’Agostino nell’ambito della Casertana FC, deve evidenziarsi che, sul punto, la motivatissima decisione del Tribunale federale non è minimamente confutata in sede di gravame, e l’unico riferimento all’estraneità del condannato rispetto ai fatti ascritti starebbe (come pure ribadito in sede di discussione d’udienza) nella circostanza che costui fa un lavoro diverso, ossia si occupa del settore lattiero caseario (in sintesi: produce mozzarelle) e non è avvezzo alle questioni delle società sportive soprattutto sotto l’aspetto dei protocolli sanitari da seguire.
Orbene, per quanto il Collegio possa superare, come detto, la mancata specificità delle censure avverso la decisione impugnata, resta il fatto che per ciò che concerne tale specifico profilo, la sentenza del TFN non è scalfita, in nessun punto, da argomenti giuridici di sia pur minima portata, e quindi la stessa si conferma inoppugnabile e corretta laddove mette in evidenza, con dovizia di argomentazioni, che la posizione del D’Agostino è formalmente quella di “procuratore generale” della Casertana, inserito formalmente tra gli amministratori e dirigenti congiuntamente all’Amministratore Unico, quindi tra i “membri dell’organo amministrativo della Società e/o dirigenti”.
Del resto, ed è sufficiente una semplice ricerca su internet per verificarlo, la società “La Pagliara”, di proprietà del D’Agostino, è il principale sponsor della Casertana ed è quindi evidente il collegamento, anche economico, oltre che formale, tra l’incolpato e la squadra.
La sentenza di primo grado si è dilungata in modo esemplare sulla illustrazione dei poteri conferiti al D’Agostino tramite la procura a lui rilasciata, che gli consentiva di “ compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ed in particolare a rappresentare e impegnare validamente la società sia agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali, sia nei rapporti con i terzi” e di “chiedere e visionare tutti i documenti relativi alla gestione sportiva, contabile e amministrativa, compresi quelli di natura sportiva, medica e sanitaria, sottoscrivendoli e fare quant'altro necessario per l’esatta esecuzione del predetto incarico”. L’ampiezza dei poteri del procuratore, anche – ma non solo – in ambito sportivo, oltre che commerciale e aziendale, è quindi comprovata in atti e non è stata smentita in alcun modo.
La sentenza evidenzia che il D’Agostino aveva anche la specifica previsione dei poteri di “sottoscrivere e presentare tutta la documentazione prevista dalle normative in tema federale della Federazione italiana giuoco calcio”, “compiere tutto quanto altro utile alla partecipazione a campionati organizzati dagli enti di cui sopra”, nonché “di chiedere visionare tutti i documenti relativi alla gestione sportiva, contabile e amministrativa, compresi quelli di natura sportiva, medica e sanitaria, sottoscrivendoli”.
Non si può quindi che convenire con le conclusioni del giudice di primo grado circa l’irrilevanza della sua carica o mancata carica(ossia che non era il “Presidente”) essendo, comunque, imputabili allo stesso, unitamente all’Amministratore Unico, le gravi carenze organizzative e la decisione di consentire lo schieramento in campo di tre giocatori del Gruppo Squadra che avevano i sintomi febbrili e dei quali si è ampiamente detto supra, per ciò che concerne la conferma della condanna nei confronti del responsabile sanitario sociale.
Peraltro, aggiungasi che la Lega Pro non è il Campionato Nazionale Dilettanti ma un campionato di professionisti, nel quale rivestire cariche sociali o vedersi rilasciate procure che conferiscono una rappresentanza generale, quale quella conferita a Giuseppe D’Agostino, implica una assunzione di responsabilità adeguate all’importanza del campionato in questione.
Non è quindi accettabile, non solo sotto un profilo fattuale ma anche giuridico, che si possa cercare di rinvenire la giustificazione delle proprie condotte nella non competenza del mestiere, posto che, prima di cimentarsi in una attività di tale tipo, bisogna seriamente valutarne le implicazioni e le conseguenze sotto il profilo di responsabilità e quindi anche disciplinare, non potendosi assumere, quale scriminante, quella di svolgere un’attività diversa: tra i professionisti del calcio, in Italia, questo non è plausibile.
7.3.2. Per ciò che concerne la violazione della normativa federale e dei protocolli sanitari, si rinvia a quanto già illustrato supra in relazione alla condotta del dott. Agnano.
Va aggiunto che nel caso di Giuseppe D’Agostino la contestazione relativa alla violazione delle N.O.I.F. riguarda l’art. 44 comma 1 e non il comma 2.
Mentre quest’ultima disposizione riguarda, specificamente, i sanitari, il primo comma riguarda le società e, in relazione al successivo comma 8, le persone fisiche responsabili: pertanto “le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.”
Non vi è quindi modo di ritenere Giuseppe D’Agostino estraneo ai fatti ascritti, essendo egli presente al momento delle decisioni assunte per sua stessa ammissione (vedi atti di causa e fascicolo di primo grado), ed essendosi, per sua stessa ammissione, prodigato per chiedere il posticipo della gara, in attesa di ricevere l’esito dei tamponi molecolari.
Come correttamente ritenuto dal TFN, “una volta che l’ulteriore proroga non era stata concessa, infatti, la Casertana FC Srl era, comunque, tenuta a rispettare i protocolli e, conseguentemente, in virtù del principio di massima precauzione non poteva schierare i giocatori che avevano i tipici sintomi influenzali e un innalzamento della temperatura, mettendo a rischio la salute dei tesserati.”
7.3.3. Peraltro, quanto alla mancata effettuazione dei tamponi nel corso dei mesi con le tempistiche previste e a partire addirittura dall’agosto 2020, è evidente che il ruolo svolto dal condannato all’interno della società, di cui è sostanzialmente il finanziatore e sostanziale rappresentante, gli imponeva di assumersi anche le responsabilità derivanti dal ruolo, sovrintendendone alla gestione sportiva per quanto concerne i protocolli Covid, dei quali non poteva non essere a conoscenza, essendo lui stesso al seguito della squadra, come dimostrato nel caso di specie.
7.4. Sotto il profilo sanzionatorio, al sig. D’Agostino, per le condotte di cui al deferimento che hanno portato alle decisioni e ai reclami oggetto del presente giudizio, sono state comminate l’inibizione di mesi 11 nel giudizio conclusosi con la decisione 143/2021 e l’ammenda di euro 4.000,00 ed inibizione di mesi 7 nel giudizio conclusosi con la decisione 144/2021.
Sono quindi state comminate le sanzioni di cui alle lett. c) e h) dell’art. 9 CGS, che prevedono, rispettivamente, ammenda e inibizione.
I presupposti alla base della condanna, come detto, esistono, stante la gravità del comportamento del suddetto deferito, che, da un lato, non ha impedito che venissero schierati in campo giocatori palesemente affetti da sintomi da Covid 19, due dei quali risultati poi malati, dall’altro ha chiaramente dimostrato di non aver vigilato sull’osservanza dei protocolli sanitari da parte del medico sociale e dello staff medico- sportivo della Casertana FC, società della quale, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli, risulta il dominus a tutti gli effetti, e che comprendevano anche i poteri relativi al rispetto obbligatorio della normativa prevista dalla F.I.G.C.
L’entità della sanzione inibitoria comminata è data proprio dai rischi che tale comportamento ha determinato per i calciatori malati e per tutti gli altri calciatori e operatori sportivi presenti alla gara, tra cui i calciatori della Viterbese e l’arbitro: lungi dall’essere un modo per garantire la regolarità del campionato, l’operato del sig. D’Agostino è stato, semmai, l’opposto, in quanto il contagio poteva estendersi ad un’altra squadra, da questa agli operatori e ai familiari di questa e da qui, a catena, anche ad altre squadre.
Ciò che emerge dagli atti, così come per il dott. Agnano, è che si sia pensato più ad evitare la certa sconfitta a tavolino contro la Viterbese piuttosto che alla salute dei giocatori, e sotto questo profilo l’interesse è chiaramente un interesse egoistico e non certo relativo alla regolarità del campionato, in quanto la partita non sarebbe stata rinviata (causando un potenziale problema di incastro di date all’interno dei calendari) ma sarebbe terminata con un risultato finale ufficiale di sconfitta per la Casertana, non acquisito sul campo ma perfettamente idoneo a consentire il prosieguo del campionato di Lega Pro.
La lesione del principio dell’affidamento e del dovere di lealtà e probità sono gli altri aspetti che rilevano nella presente vicenda, posto che tutti gli sport, ma in particolare quelli squadra, poggiano sulla fiducia nelle competenze dei dirigenti delle squadre avversarie.
Sotto altro profilo, la violazione del protocollo sanitario relativamente all’effettuazione di regolari tamponi nel periodo di riferimento, giustifica l’ammenda comminata.
7.4.1. Posto che nessuna delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 dell’art. 13 CGS è applicabile, questa Corte decide di prendere comunque in considerazione il comma 2 del medesimo art. 13 (“Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”) in applicazione del potere di cui all’art. 12 CGS medesimo. Nel caso di specie, e solo per ciò che concerne la pena della inibizione, si vuole tener conto, non a fini esimenti ma di valutazione della congruità della sanzione, del contesto di riferimento (pandemia da Covid 19), dell’assenza di recidiva del condannato, nonché del comportamento processuale complessivamente tenuto.
Pur nella consapevolezza che la recidiva costituisca, in sé, un’aggravante ai sensi dell’art. 18 CGS, va altresì considerata la specificità della materia e del contesto, quello pandemico, che è certamente di per sé unico, singolare e, si spera, irripetibile, per mettere in evidenza che sia pure con tutto il rigore applicabile a casi come quello di specie, nel quale la condotta di non solo dei sanitari, ma anche dei dirigenti della squadra, ha messo a rischio la salute di una generalità indeterminata di addetti ai lavori e non solo, anche per tesserati che lavorano tra i professionisti è stata molto complessa la gestione di situazioni quale quella che si è verificata. Pertanto, nel ribadire che non vi è modo di scriminare la condotta o di attenuarne in modo significativo le conseguenze, tenuto anche conto del comportamento processuale dell’incolpato, dell’assenza di recidiva nella condotta (nel senso che non risultano a carico della Casertana e dei suoi tesserati altre violazione delle norme in materia di Covid ascrivibili a comportamenti analoghi), si ritiene congrua la riduzione di mesi tre rispetto alle sanzioni irrogate dal Tribunale federale nazionale con le sentenze n. 143/2021 e 144/2021, portando l’inibizione a mesi 8 (da 11) e a mesi 5 (da 8), per un totale di mesi 13, che comunque costituiscono una sanzione congrua per le violazioni commesse, stante la gravità delle conseguenze che esse avrebbero potuto avere qualora il contagio da infezione Covid 19 si fosse esteso ad altre persone, che hanno agito nel contesto di riferimento in assoluta buona fede e fidandosi della garanzia data dall’applicazione dei protocolli vigenti da parte del soggetto responsabile (cosa non avvenuta).
La sanzione dell’ammenda, invece, è altamente congrua e viene lasciata immutata, posto che corrisponde alla gravità della condotta posta in essere.
8. Infine, si passa all’esame del secondo reclamo (n. 31), con il quale la difesa della Casertana F.C. s.r.l., ha chiesto l’annullamento della decisione TFN 144/2021, con la quale è stata inflitta alla stessa la sanzione dell'ammenda di Euro 16.000,00 sia a titolo di responsabilità diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S., in ordine ai fatti e alle violazioni contestate (art. 4 comma I del C.G.S. ed art. 44 commi 1 e 2 delle N.O.I.F., nonché i Protocolli sanitari e federali in materia di COVID-19, con precipuo riguardo alle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22 Maggio 2020, al C.U. n. 78/A del 1° Settembre 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, alle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28 Settembre 2020 ed all'”Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021” del 30 Ottobre 2020) ascritte al suo legale rappresentante pro tempore sig Giuseppe D'AGOSTINO ed ai Dottori Camillo Agnano e Dario D'Onofrio, rispettivamente Responsabile Sanitario e Medico Sociale della squadra, oltre che a titolo di responsabilità propria, ai sensi del C.U. n. 78/A del 1° Settembre 2020.
8.1. Deve rilevarsi che nel reclamo la difesa della società ha ribadito, pur senza specifiche censure, l’estraneità ai fatti del sig. D’Agostino in quanto semplice “procuratore” della società, che non poteva farsi carico dei controlli e delle responsabilità conseguenti all’epidemia da Covid 19.
Ha altresì evidenziato che “l'estrema difficoltà di molteplici Società di Serie C ad adeguarsi perfettamente alla normativa di settore, completamente nuova e mai in precedenza adottata, ai cospetto di una patologia ignota persino ai virologi più affermati ed esperti in ambito mondiale, che non solo ha, di fatto, stravolto la vita quotidiana di ogni soggetto, ma si è estesa anche al mondo dello sport e del calcio in particolare, del tutto impreparato e disorientato nel fronteggiare una situazione sanitaria di tale portata”, citando i casi delle società di serie A come la JUVENTUS F.C. S.p.A. e la S.S. LAZIO S.p.A., “con patteggiamenti asseverati dalla F.I.G.C. previa prestazione del consenso da parte della Procura Federale e della Procura Generale del C.O.N.I.”
Pertanto, ha chiesto la riforma della decisione impugnata.
8.2. Il Reclamo va respinto.
L’art. 6 CGS (“Responsabilità della società”) stabilisce, al comma 1, che “ la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali” e al comma 2 che “ la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.”
Nel caso di specie, la responsabilità della Casertana FC, in relazione alla decisione TFN 144/2021, è sostanzialmente ineludibile, posto che detta decisione è passata in giudicato per ciò che concerne il dott. Camillo Agnano e l’altro soggetto ivi menzionato, Dario D’Onofrio, medico sociale della Casertana, ed è stata confermata, come sopra illustrato, per il sig. D’Agostino, fatto salvo un profilo di riduzione della sanzione assolutamente irrilevante. Peraltro, la responsabilità diretta della società per la violazione dei protocolli sanitari appare evidente considerando il deferimento, che si riferisce una molteplice violazione delle tempistiche e dei comportamenti in materia di tamponi nei confronti del Gruppo Squadra e di singoli calciatori, con ciò mettendone a repentaglio la salute per diversi mesi.
Non è un caso se i fatti dimostrano che all’interno della squadra era in atto un vero e proprio focolaio di Covid 19, al punto che la partita precedente a quella Casertana- Viterbese era già stata rinviata e la rosa disponibile per la partita successiva era appena sufficiente per scendere in campo.
I fatti sono stati debitamente esposti e non necessitano di altre specificazioni.
8.3. Peraltro, il riferimento ai due patteggiamenti allegati in atti (vedi C.U. n.173/AA del 23 Novembre 2020 riguardante la Juventus FC e il C.U. n. 241/AA del 21 Gennaio 2021 riguardante la S.S. LAZIO S.p.A.), che comproverebbero la difficoltà di blasonatissime squadre di serie A ad applicare i protocolli Covid e comunque avrebbero comportato sanzioni più lievi di quelle applicate alla Casertana, non possono essere presi in considerazione per effettuare un paragone, peraltro solo sotto il profilo dell’entità dell’ammenda, ma non certo a fini esimenti.
Infatti, si tratta di condotte modeste, relative a pochissimi episodi e non paragonabili in alcun modo al comportamento della Casertana FC, a carico della quale, come pure del suo rappresentante sig. D’Agostino e dei suoi sanitari (che, infatti, sul punto, neppure hanno provato ad impugnare la decisione del tribunale federale), risulta addirittura di non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72-96h dal Tempo zero fissato (T0) in data 17/08/20, nonché di aver sistematicamente evitato l’effettuazione di numerosissimi test da agosto 2020 fino a tutto gennaio 2021, esponendo l’intera squadra a conseguenze talmente gravi da ritenere che solo per un caso fortunato la cose siano andate nel modo in cui si sono poi sviluppate.
Le conseguenze per la Casertana FC avrebbero potuto essere ben più gravi di una ammenda del tutto sostenibile in termini economici, sicchè, sotto ogni profilo, oltre ad affermare l’esistenza delle condotte ascritte, questa Corte non ravvisa motivo alcuno per ridurre la sanzione, che appare del tutto commisurata e forse persino bassa rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere, che riguardano, è bene ricordarlo per l’ennesima volta, una società di professionisti che compete nel campionato italiano di Lega Pro, paragonabile, per qualità delle competizioni e interessi economici ad esso correlati, a moltissime serie maggiori di campionati svolti in Paesi nei quali il calcio non è gestito in maniera professionale come in Italia.
Il compito della Federazione, e dei suoi organi giurisdizionali, in particolare modo di questa Corte Federale, all’uopo riunita in composizione plenaria, è proprio quello di dare al calcio italiano la sua importanza e il suo rilievo nel panorama nazionale, ma altresì di sanzionare le violazioni normative che, in un contesto assai singolare e difficile come quello che si sta vivendo, mettono a rischio il regolare svolgimento dei campionati, la salute dei tesserati e in generale la credibilità e il prestigio della Federazione.
9. Per le ragioni suesposte, in parziale accoglimento dei reclami nn. 30, 32 e 33 (meglio definiti nella parte dispositiva) le decisioni nn. 143 e 144 del TFN vengono riformate, ai sensi di cui alla presente motivazione.
Il reclamo n. 31, come meglio definito nel dispositivo, va respinto.
PQM
Riuniti i reclami in epigrafe dispone quanto segue:
- quanto ai reclami RG 152/CFA/2020-2021 PST 030/CFA/2020-2021 e RG 150/CFA/20202021 PST 0033/CFA/2020-2021, li accoglie in parte e, in parziale riforma della decisione appellata, infligge al Sig. D’Agostino Giuseppe l’inibizione di mesi 8 (otto) e al Dott. Agnano Camillo l’inibizione di mesi 12 (dodici);
- quanto al reclamo RG 149/CFA/2020-2021 PST 032/CFA/2020-2021, lo accoglie in parte e, in parziale riforma della decisione appellata, infligge al Sig. D’Agostino Giuseppe l’inibizione di mesi 5 (cinque);
- quanto al reclamo RG 151/CFA/2020-2021 PST 031/CFA/2020-2021, lo respinge.
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
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