F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114/CFA pubblicata il 18 Giugno 2021 (motivazioni) – Sig. Santini Claudio/Procura Federale N. 155/CFA/2020-2021 – PST 0035/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 114/CFA/2020-2021 – PST 0111/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

N. 155/CFA/2020-2021 -  PST 0035/CFA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 114/CFA/2020-2021  - PST 0111/CFA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello                 Presidente

G. Paolo Cirillo                        Componente

Mauro Mazzoni                        Componente

Carlo Sica                                 Componente

Federico Di Matteo                            Componente (relatore)

 

ha pronunciato la seguente:

 

DECISIONE

sul reclamo del Sig. SANTINI CLAUDIO, con richiesta di istanza cautelare ex art. 108 C.G.S., avverso la sanzione della squalifica di 10 giornate, da scontarsi in gare ufficiali inflitta al reclamante per violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, C.G.S. in seguito al deferimento del Procuratore Federale nota n. 11011/495 pf20-21/GC/gb del 16 aprile 2021 (Decisione del Tribunale federale nazionale n. 149/TFN – SD 2020-2021 del 18.5.2021) visto il reclamo proposto e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del 10 giugno 2021 Federico Di Matteo ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Claudio Santini, calciatore del Padova Calcio, era deferito dalla Procura federale al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare per aver rivolto un insulto razzista al giocatore della squadra avversaria Mawuli Shaka Eklu nel corso della partita Sambenedettese - Padova del 17 gennaio 2021, e, dunque, per violazione degli artt. 4, comma 1, 28, commi 1 e 2, del C.G.S. - Codice di giustizia sportiva nonchè per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

1.1. Il Tribunale federale, con la decisione n. 149/TFN-SD 2020/2021 del 18 maggio 2021, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, disponeva l'applicazione della sanzione di 10 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

1.1.1. Il Tribunale riteneva raggiunta la prova del fatto - l'aver il Santini rivolto l'insulto razzista "nero di merda" all'indirizzo dell'avversario - sulla base delle dichiarazioni rese dal giocatore offeso e dal compagno di squadra Patrizio Masini: il primo in quanto, dopo aver specificato di ben comprendere la lingua italiana, aveva circostanziato l'accaduto raccontando che l'insulto gli era stato rivolto dopo un normale contrasto di gioco, di essersi subito rivolto all'arbitro nell'immediatezza del fatto, di non aver ricevuto immediato riscontro da questi e di essere nuovamente tornato a parlargli al termine della gara, ma anche in questo caso senza riscontro; il secondo, in quanto aveva confermato di aver udito l'offesa indirizzata nei confronti dell'allora compagno di squadra (medio tempore aveva infatti cambiato squadra) e, nel corso dell'audizione, identificato fotograficamente il calciatore Santini nell'offensore, ed aveva anche fornito elementi di riscontro fattuale dell'accaduto, dichiarando che il fatto era avvenuto all'esito di un normale contrasto di gioco e descrivendo esattamente la posizione dell'arbitro.

Ha concluso il Tribunale nel senso che: "Le due dichiarazioni sopra illustrate evidenziano elementi di piena congruenza sul contesto in cui si è verificato il fatto (contrasto di gioco; posizionamento dei calciatori; posizionamento del direttore di gara), ma soprattutto sulla inequivocità dell'insulto e sulla certezza che fosse stato proferito dal calciatore Claudio Santini nei confronti del calciatore Mawuli Shaka Eklu".

1.2. Nel reclamo proposto Claudio Santini, dopo aver riportato il contenuto dell'audizione del calciatore Shaka Mawuli del 2 febbraio 2021, ravvisa in essa "innumerevoli criticità e discrasie" tali da privare di "qualsivoglia attendibilità e credibilità" il resoconto del calciatore; in particolare: si domanda come sia possibile che in una partita senza pubblico nessuna delle persone presenti in campo abbia udito l'insulto, tanto più che l'arbitro, per la stessa descrizione della posizione fatta dal denunciante, era a distanza di 2/3 metri dai protagonisti; sostiene significativa la condotta dell'arbitro - che richiesto di intervenire dal calciatore insultato dichiarava "non inventarti le cose" - poichè idonea a comprovare la sua piena convinzione della non veridicità delle affermazioni del calciatore; dice "assurda ed inverosimile" la prospettazione di un atteggiamento tanto ostile ed offensivo del Santini verso il collega di origini africane; - ritiene "francamente incomprensibile ed inspiegabile" l'ulteriore episodio narrato dal Mawuli, vale a dire di aver raccontato, a fine partita, l'episodio al compagno di squadra Della Latta che gli aveva risposto di lasciare stare il Santini perchè "quello è comunista".

1.3. Si duole poi che il Tribunale non abbia dato ingresso alla prova istruttoria richiesta e, precisamente, che non abbia ammesso a testimoniare l'arbitro della gara, Sig. Fabio Natilla e il giocatore del Padova Calcio Simone Della Latta; a suo dire, il provvedimento sanzionatorio assunto dal Tribunale sarebbe fortemente lacunoso sul piano istruttorio perchè i due testimoni erano stati chiamati in causa dallo stesso Mawuli Shaka ed avrebbero potuto dar miglior prova dell'attendibilità o meno delle dichiarazioni da questi rese in sede di indagini federali. Conclude sul punto rinnovando la richiesta di ammissione della prova testimoniale ex art. 60 C.G.S. ovvero ex officio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 37, comma 6, Codice CONI e 50, comma 3, C.G.S. ed articola, al riguardo, due capitoli di prova da rivolgere all'arbitro Natilla ed un capitolo di prova per il calciatore Della Latta.

1.4. Infine, il Santini rammenta il suo impegno nella lotta ad ogni forma di discriminazione e di razzismo - e, in particolare, di aver aderito nella passata stagione calcistica alle iniziative della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, postando una sua foto con un cartello con la scritta "Oggi e sempre uniti contro il razzismo" - ricorda di essere egli stesso vittima di continui epiteti ed insulti da parte dei tifosi avversari a causa della patologia di cui per alcuni anni aveva sofferto, e che queste circostanze dovrebbero indurre a ritenerlo incapace di offendere un giovane di colore con espressioni volgari.

Chiede, dunque, in via subordinata, l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, ed all'art. 16, comma 1, C.G.S. che portino ad una diminuzione della sanzione irrogata dal Tribunale federale.

1.5. All'udienza del 10 giugno 2021, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della decisione impugnata, il difensore del Sig. Santini ha ribadito le sue critiche alla sentenza, rimarcando che anche le dichiarazioni del Masini erano inattendibili non avendo questi immediatamente riconosciuto nel Santini l'autore dell'offesa che pure aveva dichiarato di aver udito.

La Procura federale ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

Il Sig. Santini si è dichiarato estraneo all'accaduto.

Il Collegio, data informazione alle parti della possibilità della decisione nel merito della controversia, ha trattenuto la causa in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il procedimento disciplinare svoltosi a carico del giocatore Claudio Santini non è stato un procedimento indiziario; il fatto contestato risulta accertato sulla base delle dichiarazioni del giocatore offeso e di un testimone, suo compagno di squadra.

2.1. Assumono rilevanza, pertanto, principi consolidati in giurisprudenza, specialmente in sede penale; in particolare:

a) il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., sez. 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sez. Unite, 19 luglio 2012, n. 41461).

Tale orientamento, del resto, è quello seguito da questa Corte federale d’appello (sez. IV, n. 66-2019/2020; sez. I, n. 118-2019/2020).

Nel caso di specie, peraltro, come detto, il quadro probatorio si compone non solo delle dichiarazioni del giocatore offeso, ma anche di quelle del compagno di squadra testimone dell'accaduto;

b) le dichiarazioni rese dalla persona offesa (ma il medesimo ragionamento vale per il testimone) per essere utilizzate dal giudice devono essere credibili, oltre ad avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificatamente indicati (cfr. Cass. pen., sez. 1, 12 dicembre 2019, n. 7898).

2.2. Le argomentazioni spese dal reclamante per indurre a dubitare dell'inattendibilità delle dichiarazioni del giocatore offeso non convincono il Collegio.

Su ogni altra considerazione prevale un elemento: il calciatore Shaka Mawuli, nella sua audizione, non solo - come rilevato dal Tribunale - ha esattamente circostanziato l'episodio ma, a ben vedere, ha riportato anche circostanze che, prese da sole, potrebbero stimarsi a lui contrarie, come, peraltro, non ha mancato di evidenziare il reclamante.

Ciò vale, in particolare, per quanto narrato relativamente all'atteggiamento tenuto dall'arbitro che, chiamato in causa subito dopo l'accaduto, avrebbe dichiarato "vedi di non inventarti le cose" (e, al termine della partita, quando cercava nuovamente di parlargli, lo avrebbe invitato a rientrare negli spogliatoi con gesto perentorio). Proprio aver descritto siffatto comportamento dell'arbitro - che certo non aiuta a supportare il suo racconto ma anzi in qualche modo potrebbe avere la capacità di metterlo in dubbio - dimostra la buona fede del calciatore, la sua volontà di narrare la vicenda per come accaduta, senza nulla omettere che potesse in qualche modo indirizzare il convincimento degli organi di giustizia sportiva; in ultima analisi, la completezza del racconto è indice dell'attendibilità di chi lo ha reso.

2.3. Ogni altra circostanza retoricamente evidenziata dal reclamante non vale a condurre a diversa conclusione: non il fatto che nessuno abbia udito l'insulto oltre all'offeso e al compagno di squadra sebbene lo stadio fosse vuoto perchè facilmente spiegabile per lo spazio aperto in cui è stata pronunciata l'offesa e per essere gli altri calciatori in altre zone del campo intenti a proseguire il gioco; in ogni caso, poi, la possibilità che una frase sia udita dipende dal volume con il quale è pronunciata; neppure si può dire che un atteggiamento così ostile ed offensivo come quello che viene attribuito al Santini non avrebbe trovato spiegazione, perchè la dinamica del gioco, l'impeto delle azioni con la carica agonistica che le è propria, il contrasto tra giocatori può effettivamente essere la spiegazione di quanto accaduto.

2.4. Quanto al testimone, per dirlo inattendibile, come si è riportato nella parte in fatto, il difensore del reclamante ha sottolineato un'unica circostanza: il Masini non ricordava chi avesse proferito l'insulto e solo quando gli venivano mostrate le fotografie dei calciatori indicava nel Santini l'autore dell'offesa.

Tuttavia, ritiene il Collegio che questa circostanza sia, al contrario, prova dell'attendibilità del testimone; se avesse immediatamente fatto il nome del Santini sarebbe stato possibile immaginare un preventivo accordo tra i due compagni di squadra sul giocatore da accusare; il fatto che il Masini abbia riconosciuto il Santini solo in un secondo momento porta a ritenere che non vi sia stata nessuna versione preventivamente concordata, ma un naturale ritorno del ricordo al momento della visione delle fotografie.

2.5. In conclusione, la decisione del Tribunale merita conferma: il fatto denunciato può ritenersi accertato in quanto non v'è ragione per dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa come del testimone.

In un quadro probatorio così definito, la prova testimoniale richiesta dal reclamante è irrilevante: considerati i capitoli di prova articolati nel reclamo, se anche i testimoni confermassero le circostanze indicate, non muterebbe il ragionamento fino a questo momento sviluppato in punto di attendibilità dell'offeso e del testimone Masini. E', dunque, respinta la richiesta di acquisire d'ufficio la testimonianza dell'arbitro Natilla e del calciatore Della Latta formulata in sede di reclamo.

2.6. In ultimo, occorre soffermarsi sulla richiesta di riduzione della sanzione irrogata formulata in via subordinata dal Santini in sede di reclamo.

In disparte ogni considerazione sulla applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, C.G.S. in caso di comportamenti discriminatori (fattispecie sanzionata dall'art. 28 C.G.S.), è decisivo qui il disvalore insito nella condotta del calciatore Santini: le parole rivolte al giocatore Shaka Mawli presentano un'indiscutibile pregnanza offensiva dell'altrui dignità che meritano di essere adeguatamente sanzionate.

Al riguardo, va ribadito quanto recentemente statuito da queste Sezioni unite (n. 105/CFA/2020-2021):

- tra i “principi fondamentali” previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza». Trattasi di disposizione di principio, con finalità di ordine programmatico, che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del codice di giustizia sportiva. La laconicità della disposizione è il risultato lessicale di un difficile bilanciamento tra la necessità di evidenziare con inequivoca chiarezza i valori oggetto di tutela e l’opportunità di delineare una fattispecie tipica che si connoti per i caratteri della generalità e dell’astrattezza;

- il legislatore, con tale previsione, ha voluto imprimere alla disciplina delle competizioni calcistiche un regime di doppia tutela, vale a dire: in funzione preventiva, prevedendosi al comma 6 che prima dell’inizio della gara la società ospitante avverta il pubblico “delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori”, costituite dall’ammenda ai sensi dell’art. 8, comma 1 del codice di giustizia sportiva; in funzione repressiva di comportamenti che, in quanto discriminatori, determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità, in entrambi i casi ledendosi un patrimonio di valori fondamentali per motivi di “razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale” o per condotte che siano in grado di concorrere al dilagare di una cultura contraria al bene protetto sotto forma di “propaganda ideologica”;

- traspare la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia;

- in tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali;

- in conclusione anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo si è sentita l'esigenza di dare adeguata tutela alla dignità ed alla libertà di tutti e di ciascuno a prescindere dalla religione, dall’appartenenza etnica e territoriale, dal colore della pelle.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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